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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23385/2026

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rrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella TOSCANA n. 834/2024 depositata il 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3399/2025Numero sezionale 5396/2026Numero di raccolta generale 23385/2026Data pubblicazione 16/07/2026Rilevato che:1.

Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione di un’intimazione conla quale veniva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di una cartellarisalente al 2003.2.

La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Pisa, che lo rigettava, con sentenza confermata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2) n.834/2024 depositata in data 25/06/2024.3.

Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con cinque motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’agentedella riscossione è rimasto intimato.5.

La ricorrente, con istanza depositata in data 30/06/2026, ha chiesto lasospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n.199 del 2025, sino a data successiva al pagamento della prima rata delladefinizione agevolata prevista dalla suddetta legge.Ritenuto che:1.

In via preliminare occorre evidenziare, con riferimento alla cd.rottamazione-quinquies, che, in base all’art. 1, comma 87, legge n. 199del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai carichi interessatidalla definizione agevolata ex art. 1, comma 82, legge n. 199 cit.,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenziadelle entrate - [OSCURATO:PERSONA] che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, daparte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e dellacomunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazioneLa sospensione del giudizio, in attesa del versamento della prima rata,non esclude, poi, un comportamento collaborativo del contribuente cheNumero registro generale 3399/2025Numero sezionale 5396/2026Numero di raccolta generale 23385/2026Data pubblicazione 16/07/2026depositi sollecitamente la documentazione relativa al pagamento dellaprima rata, nonché dell’ente creditore (quale parte costituita in giudizio)che confermi l’esistenza della definizione agevolata e il perfezionamentodei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 87, cit.

P.Q.Mdispone la sospensione del giudizio, invitando, sollecitamente, la ricorrentea depositare la prova del pagamento della prima rata e la controricorrentea depositare documentazione inerente al perfezionamento della definizioneagevolata ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025 o achiarire l’esistenza di eventuali cause ostative alla definizione agevolata.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella TOSCANA n. 834/2024 depositata il 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3399/2025Numero sezionale 5396/2026Numero di raccolta generale 23385/2026Data pubblicazione 16/07/2026Rilevato che:1. Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione di un’intimazione conla quale veniva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di una cartellarisalente al 2003.2. La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Pisa, che lo rigettava, con sentenza confermata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2) n.834/2024 depositata in data 25/06/2024.3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con cinque motivi.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’agentedella riscossione è rimasto intimato.5. La ricorrente, con istanza depositata in data 30/06/2026, ha chiesto lasospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n.199 del 2025, sino a data successiva al pagamento della prima rata delladefinizione agevolata prevista dalla suddetta legge.Ritenuto che:1. In via preliminare occorre evidenziare, con riferimento alla cd.rottamazione-quinquies, che, in base all’art. 1, comma 87, legge n. 199del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai carichi interessatidalla definizione agevolata ex art. 1, comma 82, legge n. 199 cit.,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenziadelle entrate - [OSCURATO:PERSONA] che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, daparte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e dellacomunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazioneLa sospensione del giudizio, in attesa del versamento della prima rata,non esclude, poi, un comportamento collaborativo del contribuente cheNumero registro generale 3399/2025Numero sezionale 5396/2026Numero di raccolta generale 23385/2026Data pubblicazione 16/07/2026depositi sollecitamente la documentazione relativa al pagamento dellaprima rata, nonché dell’ente creditore (quale parte costituita in giudizio)che confermi l’esistenza della definizione agevolata e il perfezionamentodei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 87, cit. P.Q.Mdispone la sospensione del giudizio, invitando, sollecitamente, la ricorrentea depositare la prova del pagamento della prima rata e la controricorrentea depositare documentazione inerente al perfezionamento della definizioneagevolata ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025 o achiarire l’esistenza di eventuali cause ostative alla definizione agevolata.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.La PresidenteTania Hmeljak
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