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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 06183/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si associa alla richiesta della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 24/07/2025 il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere.

Il tribunale del Riesame ha escluso la responsabilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non provato che gli indagati fossero a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA], utilizzando la carta associata al conto corrente dell'associazione, la utilizzasse per scopi personali, affermando 'in estrema sintesi è verosimile ritenere che i due indagati si prospettassero l'ingerenza da parte del sindaco nell'ambito dell'associazione per finalità politiche o clientelari ma non che questi ne utilizzava i fondi per sostenere i costi di soggiorno e cene o per l'acquisto di beni di lusso'.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, delegato dal Procuratore della Repubblica sede, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al Tribunale del Riesame di Napoli per un nuovo giudizio, proponendo unico motivo, ai sensi degli articoli 309, 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione. 2.1 In particolare il ricorrente ha esposto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano indagati per il reato di peculato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti rivestente la qualità di sindaco del Comune di Sorrento, e di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di consigliere comunale di maggioranza del Comune di Sorrento e commercialista del [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio professionale aveva la propria sede l'associazione [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale persona di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e cogestore di fatto dell'associazione la [OSCURATO:PERSONA], incaricato degli adempimenti relativi alla suddetta associazione.

3. Ritiene il ricorrente che il ragionamento seguito dal tribunale appaia del tutto incongruo e contraddittorio, dal momento che il reato di peculato è integrato dalla mera erogazione da parte del Comune di Sorrento, per effetto della condotta di interferenze e intromissione del sindaco [OSCURATO:PERSONA], di finanziamenti ad un'associazione riconducibile a quest'ultimo e non già dal successivo utilizzo di tali fondi da parte del sindaco per scopi personali, costituendo tale attività un post factum, seppure confermativo della sussistenza del delitto di peculato, ma comunque successivo alla già intervenuta consumazione del reato stesso; nel caso in esame il tribunale muove dal presupposto non condivisibile, secondo il ricorrente, secondo il quale il peculato si consumerebbe nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per spese personali il denaro erogato dal Comune all'associazione [OSCURATO:PERSONA] e solo in tale momento, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, si avrebbe la condotta appropriativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente configurabilità del reato di peculato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il nodo centrale del ricorso si incentra sul momento consumativo del reato, in quanto secondo il pubblico ministero ricorrente il peculato si sarebbe consumato già nel momento in cui i contributi comunali erogati dal Comune venivano accreditati sul conto corrente dell'associazione '[OSCURATO:PERSONA]', in quanto associazione riconducibile al sindaco di Sorrento, circostanza a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano adoperati per la costituzione e la gestione della suddetta associazione.

Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza era emerso come negli anni 2022, 2023 e 2024, l'associazione [OSCURATO:PERSONA] era destinataria di rilevanti contributi da parte del Comune di Sorrento, in quanto prescelta, grazie all'ingerenza del sindaco [OSCURATO:PERSONA], dalle commissioni incardinate presso il V Dipartimento del Comune, per la realizzazione di eventi culturali artistici e folkloristici da finanziare; a fronte di tale introiti l'associazione aveva esborsi privi di rendicontazione e senza prova di utilizzo per finalità pubblicistiche, mentre emergeva che parte delle somme giacenti sul conto corrente erano state utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di beni o servizi e in particolare per soggiorni e pranzi o cene presso strutture ricettive e ristoranti e per l'acquisto di beni di lusso presso negozi di abbigliamento, accessori e gioiellerie.

3. Ritiene questa Corte che, come indicato dal tribunale, non risulti provata, nemmeno in termini di gravità indiziaria, la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle operazioni e ai pagamenti eseguiti dal sindaco [OSCURATO:PERSONA]; la consapevolezza della riconducibilità dell'associazione al [OSCURATO:PERSONA] non è infatti sufficiente a ritenere la consapevolezza dell'utilizzo dei soldi provenienti dalla casse del Comune di Sorrento per finalità personali, anche e soprattutto in considerazione del fatto che parte delle somme versate dal Comune all'associazione, erano state destinate alle finalità pubbliche per le quali erano state attribuite.

Come infatti affermato da Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 27910 del 23/09/2020 Rv. 279677 — 01, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali.

La sentenza impugnata, alla luce dei fatti accertati, si pone nell'alveo dell'orientamento di questa Corte secondo il quale il peculato è integrato non da qualsiasi forma di appropriazione realizzata dal pubblico ufficiale, ma solo da quella che abbia ad oggetto denaro o cose di cui questi abbia la disponibilità diretta e rispetto alle quali egli abbia un «potere di firma» (Sez. 6, n. 4055 del 02/03/2021, Rv. 282742).

A fronte di procedimenti complessi, come appunto le delibere di contributi di spesa pubblica, risponde del delitto di peculato il pubblico agente che abbia il possesso e la disponibilità del denaro, per determinati fini istituzionali, come antecedente della condotta illecita, perché nel peculato il presupposto è costituito dall'averne legittimamente la disponibilità, per ragione dell'ufficio o del servizio, facilitandone la sua successiva appropriazione, anche se con forme di fraudolenza, fatte sempre salve eventuali ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti. (v.

Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009, Rv. 246070; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256595; Sez. 6, n. 41599 del 17/07/2013 Rv. 256867).

4. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si associa alla richiesta della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24/07/2025 il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. Il tribunale del Riesame ha escluso la responsabilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non provato che gli indagati fossero a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA], utilizzando la carta associata al conto corrente dell'associazione, la utilizzasse per scopi personali, affermando 'in estrema sintesi è verosimile ritenere che i due indagati si prospettassero l'ingerenza da parte del sindaco nell'ambito dell'associazione per finalità politiche o clientelari ma non che questi ne utilizzava i fondi per sostenere i costi di soggiorno e cene o per l'acquisto di beni di lusso'. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, delegato dal Procuratore della Repubblica sede, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al Tribunale del Riesame di Napoli per un nuovo giudizio, proponendo unico motivo, ai sensi degli articoli 309, 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione. 2.1 In particolare il ricorrente ha esposto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano indagati per il reato di peculato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti rivestente la qualità di sindaco del Comune di Sorrento, e di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di consigliere comunale di maggioranza del Comune di Sorrento e commercialista del [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio professionale aveva la propria sede l'associazione [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale persona di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e cogestore di fatto dell'associazione la [OSCURATO:PERSONA], incaricato degli adempimenti relativi alla suddetta associazione. 3. Ritiene il ricorrente che il ragionamento seguito dal tribunale appaia del tutto incongruo e contraddittorio, dal momento che il reato di peculato è integrato dalla mera erogazione da parte del Comune di Sorrento, per effetto della condotta di interferenze e intromissione del sindaco [OSCURATO:PERSONA], di finanziamenti ad un'associazione riconducibile a quest'ultimo e non già dal successivo utilizzo di tali fondi da parte del sindaco per scopi personali, costituendo tale attività un post factum, seppure confermativo della sussistenza del delitto di peculato, ma comunque successivo alla già intervenuta consumazione del reato stesso; nel caso in esame il tribunale muove dal presupposto non condivisibile, secondo il ricorrente, secondo il quale il peculato si consumerebbe nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per spese personali il denaro erogato dal Comune all'associazione [OSCURATO:PERSONA] e solo in tale momento, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, si avrebbe la condotta appropriativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente configurabilità del reato di peculato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il nodo centrale del ricorso si incentra sul momento consumativo del reato, in quanto secondo il pubblico ministero ricorrente il peculato si sarebbe consumato già nel momento in cui i contributi comunali erogati dal Comune venivano accreditati sul conto corrente dell'associazione '[OSCURATO:PERSONA]', in quanto associazione riconducibile al sindaco di Sorrento, circostanza a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano adoperati per la costituzione e la gestione della suddetta associazione. Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza era emerso come negli anni 2022, 2023 e 2024, l'associazione [OSCURATO:PERSONA] era destinataria di rilevanti contributi da parte del Comune di Sorrento, in quanto prescelta, grazie all'ingerenza del sindaco [OSCURATO:PERSONA], dalle commissioni incardinate presso il V Dipartimento del Comune, per la realizzazione di eventi culturali artistici e folkloristici da finanziare; a fronte di tale introiti l'associazione aveva esborsi privi di rendicontazione e senza prova di utilizzo per finalità pubblicistiche, mentre emergeva che parte delle somme giacenti sul conto corrente erano state utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di beni o servizi e in particolare per soggiorni e pranzi o cene presso strutture ricettive e ristoranti e per l'acquisto di beni di lusso presso negozi di abbigliamento, accessori e gioiellerie. 3. Ritiene questa Corte che, come indicato dal tribunale, non risulti provata, nemmeno in termini di gravità indiziaria, la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle operazioni e ai pagamenti eseguiti dal sindaco [OSCURATO:PERSONA]; la consapevolezza della riconducibilità dell'associazione al [OSCURATO:PERSONA] non è infatti sufficiente a ritenere la consapevolezza dell'utilizzo dei soldi provenienti dalla casse del Comune di Sorrento per finalità personali, anche e soprattutto in considerazione del fatto che parte delle somme versate dal Comune all'associazione, erano state destinate alle finalità pubbliche per le quali erano state attribuite. Come infatti affermato da Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 27910 del 23/09/2020 Rv. 279677 — 01, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. La sentenza impugnata, alla luce dei fatti accertati, si pone nell'alveo dell'orientamento di questa Corte secondo il quale il peculato è integrato non da qualsiasi forma di appropriazione realizzata dal pubblico ufficiale, ma solo da quella che abbia ad oggetto denaro o cose di cui questi abbia la disponibilità diretta e rispetto alle quali egli abbia un «potere di firma» (Sez. 6, n. 4055 del 02/03/2021, Rv. 282742). A fronte di procedimenti complessi, come appunto le delibere di contributi di spesa pubblica, risponde del delitto di peculato il pubblico agente che abbia il possesso e la disponibilità del denaro, per determinati fini istituzionali, come antecedente della condotta illecita, perché nel peculato il presupposto è costituito dall'averne legittimamente la disponibilità, per ragione dell'ufficio o del servizio, facilitandone la sua successiva appropriazione, anche se con forme di fraudolenza, fatte sempre salve eventuali ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti. (v. Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009, Rv. 246070; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256595; Sez. 6, n. 41599 del 17/07/2013 Rv. 256867). 4. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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