Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46712/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel quartiere Provinciale di Messina - dedita, tra l'altro, alle estorsioni ai danni di imprenditori e al controllo illecito del settore del gioco e delle scommesse - capeggiata da [OSCURATO:PERSONA].

All'interno della consorteria l'indagato rivestiva, in prospettazione accusatoria, il ruolo di addetto alla riscossione delle somme incassate dall'organizzazione e di coadiutore diretto del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di sostentamento degli affiliati in stato di detenzione, come risultante da precise intercettazioni, telefoniche e ambientali.

Sintomatica dello stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio era, a giudizio del Tribunale, l'impegno da lui profuso a servizio del clan e il suo dichiararsi, nelle conversazioni intercettate, come appartenente ad un gruppo in grado di dare agli affiliati mutuo soccorso in tutti gli atti della vita quotidiana.

Rilevanti apparivano, nella stessa ottica, e sulla base dei medesimi elementi indiziari, le sue interessenze nel traffico degli stupefacenti, organizzato dalla congrega facente a capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], e la sua partecipazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], maturato in contesto associativo.

2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

La base indiziaria sarebbe costituita solo da intercettazioni.

Il relativo compendio, non aliunde riscontrato, si presenterebbe inadeguato a qualificarla in termini di gravità, anche per la imperfetta qualità che, in linea generale, le registrazioni presenterebbero e per la tendenziale inaffidabilità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria.

Non vi sarebbe la prova del compimento di alcuna attività significativa nell'interesse del gruppo mafioso, tale non potendosi ritenere la condanna per concorso in un tentativo di rapina, avvenuta nel dicembre 2018 ai danni di un esercizio commerciale ricadente nel territorio controllato dal gruppo stesso.

Il pestaggio, infine, non avrebbe caratura mafiosa, non essendo state per esso avanzate richieste di misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate, ancorché ad esse non abbia partecipato l'interessato, possono costituire fonte diretta a suo carico, senza necessità di elementi esterni di corroborazione, sempre che il loro contenuto sia chiaramente intellegibile e le interlocuzioni appaiano serie e affidabili (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-02; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).

L'ordinanza impugnata, con motivazione esente da criticità di sorta, riscontra puntualmente, a proposito delle captazioni in essa attentamente valutate, le indicate caratteristiche, dal ricorrente solo assertivamente negate.

3. Dal contenuto di tali captazioni - la cui interpretazione costituisce, sotto altro aspetto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - l'ordinanza appropriatamente desume i gravi elementi indiziari di stabile intraneità di Balsamo al sodalizio, correttamente intesa nella sua dimensione dinamico- funzionale.

A tal fine sono valorizzate circostanze adeguatamente significative, quale il ruolo di collaboratore diretto del capoclan, rivestito dall'indagato, e il suo diretto coinvolgimento in un settore cruciale della vita del gruppo malavitoso, quello della raccolta dei proventi delle attività illecite.

Tali ineccepibili valutazioni non sono scalfite da un ricorso irrimediabilmente generico e di stampo meramente confutativo, inidoneo a confrontarsi validamente, in punto di gravità indiziaria, con le esaustive argomentazioni giudizialmente esposte.

4. Segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., così come la sanzione processuale in favore della Cassa delle ammende, nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel quartiere Provinciale di Messina - dedita, tra l'altro, alle estorsioni ai danni di imprenditori e al controllo illecito del settore del gioco e delle scommesse - capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. All'interno della consorteria l'indagato rivestiva, in prospettazione accusatoria, il ruolo di addetto alla riscossione delle somme incassate dall'organizzazione e di coadiutore diretto del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di sostentamento degli affiliati in stato di detenzione, come risultante da precise intercettazioni, telefoniche e ambientali. Sintomatica dello stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio era, a giudizio del Tribunale, l'impegno da lui profuso a servizio del clan e il suo dichiararsi, nelle conversazioni intercettate, come appartenente ad un gruppo in grado di dare agli affiliati mutuo soccorso in tutti gli atti della vita quotidiana. Rilevanti apparivano, nella stessa ottica, e sulla base dei medesimi elementi indiziari, le sue interessenze nel traffico degli stupefacenti, organizzato dalla congrega facente a capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], e la sua partecipazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], maturato in contesto associativo. 2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. La base indiziaria sarebbe costituita solo da intercettazioni. Il relativo compendio, non aliunde riscontrato, si presenterebbe inadeguato a qualificarla in termini di gravità, anche per la imperfetta qualità che, in linea generale, le registrazioni presenterebbero e per la tendenziale inaffidabilità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria. Non vi sarebbe la prova del compimento di alcuna attività significativa nell'interesse del gruppo mafioso, tale non potendosi ritenere la condanna per concorso in un tentativo di rapina, avvenuta nel dicembre 2018 ai danni di un esercizio commerciale ricadente nel territorio controllato dal gruppo stesso. Il pestaggio, infine, non avrebbe caratura mafiosa, non essendo state per esso avanzate richieste di misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare manifestamente infondato. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate, ancorché ad esse non abbia partecipato l'interessato, possono costituire fonte diretta a suo carico, senza necessità di elementi esterni di corroborazione, sempre che il loro contenuto sia chiaramente intellegibile e le interlocuzioni appaiano serie e affidabili (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-02; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). L'ordinanza impugnata, con motivazione esente da criticità di sorta, riscontra puntualmente, a proposito delle captazioni in essa attentamente valutate, le indicate caratteristiche, dal ricorrente solo assertivamente negate. 3. Dal contenuto di tali captazioni - la cui interpretazione costituisce, sotto altro aspetto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - l'ordinanza appropriatamente desume i gravi elementi indiziari di stabile intraneità di Balsamo al sodalizio, correttamente intesa nella sua dimensione dinamico- funzionale. A tal fine sono valorizzate circostanze adeguatamente significative, quale il ruolo di collaboratore diretto del capoclan, rivestito dall'indagato, e il suo diretto coinvolgimento in un settore cruciale della vita del gruppo malavitoso, quello della raccolta dei proventi delle attività illecite. Tali ineccepibili valutazioni non sono scalfite da un ricorso irrimediabilmente generico e di stampo meramente confutativo, inidoneo a confrontarsi validamente, in punto di gravità indiziaria, con le esaustive argomentazioni giudizialmente esposte. 4. Segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., così come la sanzione processuale in favore della Cassa delle ammende, nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46712/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris