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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14070/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente deduce, con tre distinti motivi, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso della stessa nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del coimputato, riguardo al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione nel reato di favoreggiamento e, infine, per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione, non contestata, del quantitativo di cocaina pari a 15 grammi; Considerato che tutti i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che non sono scanditi dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e che sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, che ha non illogicamente argomentato le ragioni del ritenuto concorso anche del maggior quantitativo di cocaina detenuto presso l'abitazione del correo e della conseguente esclusione del reato di favoreggiamento e del fatto di lieve entità (cfr. pagg. 5-7; la notazione sul fatto che quanto accertato dai Carabinieri al momento dell'ingresso nell'appartamento non convalidasse l'ipotesi che l'avvertimento della donna mirasse ad indurre il compagno a disfarsi dello stupefacente, quale svolta a pag. 7 della sentenza, è effettivamente di dubbia logicità, ma trattasi di argomento sostanzialmente irrilevante e che non inficia la tenuta logica della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il P sidente z [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente deduce, con tre distinti motivi, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso della stessa nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del coimputato, riguardo al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione nel reato di favoreggiamento e, infine, per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione, non contestata, del quantitativo di cocaina pari a 15 grammi; Considerato che tutti i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che non sono scanditi dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e che sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, che ha non illogicamente argomentato le ragioni del ritenuto concorso anche del maggior quantitativo di cocaina detenuto presso l'abitazione del correo e della conseguente esclusione del reato di favoreggiamento e del fatto di lieve entità (cfr. pagg. 5-7; la notazione sul fatto che quanto accertato dai Carabinieri al momento dell'ingresso nell'appartamento non convalidasse l'ipotesi che l'avvertimento della donna mirasse ad indurre il compagno a disfarsi dello stupefacente, quale svolta a pag. 7 della sentenza, è effettivamente di dubbia logicità, ma trattasi di argomento sostanzialmente irrilevante e che non inficia la tenuta logica della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il P sidente z [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14070/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris