Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2/2016
ECLI:EU:T:2016:417
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0810
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
27 giugno 2016 (
*1
)
«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata l’inadempimento di uno Stato — Penalità — Decisione di liquidazione della penalità — Abrogazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione — Data della cessazione dell’inadempimento — Annullamento di una decisione precedente di liquidazione di una penalità inflitta in esecuzione della stessa sentenza della Corte — Autorità di cosa giudicata — Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Nella causa T‑810/14,
Repubblica portoghese
, rappresentata da L. [OSCURATO:PERSONA], J. de Oliveira e S. Nunes de Almeida, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da G. Braga da Cruz e M. Heller, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione MARKT/A2/3523710 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 ottobre 2014, con cui viene liquidata la penalità dovuta dalla Repubblica portoghese per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008, in esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
),
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. Dehousse e A. M. Collins, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
[OSCURATO:PERSONA] per inadempimento nei confronti della Repubblica portoghese
1
Nel 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica portoghese, reputando segnatamente che le condizioni in materia di assunzione di responsabilità delle autorità aggiudicatrici, quali all’epoca previste dal diritto di tale Stato membro, fossero incompatibili con la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (
GU 1989, L 395, pag. 33
).
2
Nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), la Corte ha accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, al punto 1 del dispositivo della citata sentenza che «[n]on avendo abrogato il decreto legge 21 novembre 1967, n. 48051, che subordina alla prova della colpa o del dolo la concessione del risarcimento danni alle persone lese da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese [era] venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù [dell’articolo] 1, [paragrafo] 1, e [dell’articolo] 2, [paragrafo] 1, lett[era] c), della direttiva 89/665 (...)».
3
Ritenendo tuttavia che la Repubblica portoghese non avesse posto fine all’inadempimento constatato, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un secondo procedimento per inadempimento, sollecitando l’irrogazione di una penalità da parte delle Corte. L’udienza pubblica dinanzi alla Corte si è tenuta il 5 luglio 2007.
4
Il 31 dicembre 2007 è stata pubblicata la Lei n
o
67/2007 Aprova o Regime da [OSCURATO:PERSONA] do Estado a [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 67/2007, relativa all’adozione del regime di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici) (
Diário da República
, 1
a
serie, n. 251, del 31 dicembre 2007; in prosieguo: la «legge n. 67/2007»). L’articolo 5 di detta legge abrogava, in particolare, il decreto legge n. 48051, del 21 novembre 1967, cui si riferiva il dispositivo della sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
) (in prosieguo: il «decreto legge n. 48051»). Ai sensi del suo articolo 6, tale legge sarebbe entrata in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, ossia il 30 gennaio 2008.
5
Nella sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), la Corte ha dichiarato che la Repubblica portoghese, non avendo abrogato il decreto legge n. 48051, non aveva posto fine all’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
). Pertanto, la Corte ha irrogato una penalità. I punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), così recitano:
«1)
Non avendo abrogato il decreto legge (...) n. 48051, che subordina il risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario in materia di pubblici appalti o di norme nazionali che recepiscono tale diritto alla prova della colpa o del dolo, la Repubblica portoghese non ha adottato le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (causa C – 275/03) implica, ed è di conseguenza venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art[icolo] 228, [paragrafo] 1, CE.
2)
La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] (...), sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”, una penalità di EUR 19392 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione della detta sentenza 14 ottobre 2004».
Prima decisione di liquidazione e procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte
6
[OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto che la legge n. 67/2007, in particolare l’articolo 7 del regime di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all’allegato della citata legge, non avesse correttamente recepito la direttiva 89/665, ha avviato un dialogo con la Repubblica portoghese, che si è svolto nell’ambito di diverse riunioni. La Repubblica portoghese reputava di aver dato completa esecuzione alla sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), adottando la legge n. 67/2007 che abrogava il decreto legge n. 48051.
7
Il 15 luglio 2008 il direttore generale della direzione generale (DG) «Mercato interno e servizi» della [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Repubblica portoghese una richiesta di pagamento corrispondente alla penalità comminata per il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 maggio 2008.
8
Pur contestando la posizione della [OSCURATO:PERSONA], ma intendendo porre fine a tale divergenza di vedute, la Repubblica portoghese ha adottato la Lei n
o
31/2008 Procede à primeira alteração à Lei n
o
67/2007, de 31 de Dezembro, que aprova o Regime da [OSCURATO:PERSONA] do Estado a [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 31/2008, che modifica la legge n. 67/2007), del 17 luglio 2008 (
Diário da República
, 1
a
serie, n. 137, del 17 luglio 2008), che modifica, con effetto retroattivo a decorrere dal 30 gennaio 2008, l’articolo 7 del regime di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all’allegato della legge n. 67/2007. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ritenuto che la Repubblica portoghese avesse posto fine all’inadempimento constatato con la sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
).
9
Il 25 novembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2008) 7419 definitivo (in prosieguo: la «prima decisione di liquidazione»), che stabilisce l’importo complessivo pari a EUR 3665088 relativamente alla pena comminata nei confronti della Repubblica portoghese in esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), per il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008.
10
La Repubblica portoghese ha presentato un ricorso di annullamento avverso la prima decisione di liquidazione, che è stato accolto dal Tribunale con sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
). In tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] possedeva competenza generale in ordine alla liquidazione delle penalità statuite dalla Corte, ma che tale competenza doveva rigorosamente limitarsi a trarre le conseguenze delle constatazioni della Corte. Orbene, poiché l’inadempimento individuato dalla Corte consisteva nella mancata abrogazione del decreto legge n. 48051, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ecceduto la propria competenza verificando essa stessa se la nuova legislazione portoghese avesse correttamente recepito la direttiva 89/665. Dunque, il Tribunale ha statuito che una valutazione siffatta rientrava nella competenza esclusiva della Corte.
11
Con il suo ricorso, la Repubblica portoghese ha chiesto, in via principale, l’annullamento della prima decisione di liquidazione e, in subordine, l’annullamento parziale di detta decisione nella parte che riguarda gli effetti successivi alla data del 29 gennaio 2008. Il Tribunale ha annullato integralmente la prima decisione di liquidazione. Detto giudice non si è pronunciato sull’argomento dedotto in subordine dalla Repubblica portoghese, secondo cui occorreva prendere in considerazione la data di cessazione dell’inadempimento constatato, vale a dire il 30 gennaio 2008, data in cui erano entrate in vigore la legge n. 67/2007 e la modifica retroattiva introdotta dalla legge n. 31/2008.
12
Il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), è stato respinto. Infatti, nella sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), la Corte ha in particolare statuito quanto segue:
«37
Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
38
Conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione di una simile sentenza comporta, la [OSCURATO:PERSONA] può adire la Corte affinché questa condanni detto Stato al pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.
39
Contrariamente al procedimento istituito dall’articolo 258 TFUE, inteso a far dichiarare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro che integri una violazione del diritto dell’Unione europea (v. sentenze del 7 febbraio 1979, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
15/76 e 16/76, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punto 27
, nonché del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
C‑456/05, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10517, punto 25
), lo scopo del procedimento di cui all’articolo 260 TFUE è assai più circoscritto, mirando esclusivamente a spingere uno Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento (sentenze del 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6263, punto 80
, nonché del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA],
C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8533, punto 119
).
40
Pertanto, quest’ultimo procedimento dev’essere considerato come uno speciale procedimento giurisdizionale di esecuzione delle sentenze della Corte, in altri termini come un mezzo di esecuzione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 92). Di conseguenza, nel contesto di tale procedimento possono essere affrontati solo gli inadempimenti agli obblighi incombenti allo Stato membro in forza del [OSCURATO:PERSONA] FUE, inadempimenti che la Corte, sulla base dell’articolo 258 TFUE, ha considerato sussistenti (sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo,
C‑457/07, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8091, punto 47
).
41
A maggior ragione, quando la Corte condanna lo Stato membro interessato al pagamento di una penalità, la verifica da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate da tale Stato per conformarsi a una simile sentenza e la riscossione delle somme dovute in applicazione delle sanzioni inflitte devono essere effettuate tenendo conto della delimitazione dell’inadempimento operata dalla Corte nelle sue sentenze emesse ai sensi degli articoli 258 TFUE e 260 TFUE.
42
Nella fattispecie, tanto dal dispositivo della sentenza [del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
),] quanto da quello della sentenza [del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
),] emerge che l’inadempimento dichiarato dalla Corte verte sull’omessa abrogazione del decreto legge n. 48051, che subordinava la concessione di un risarcimento pecuniario alle persone lese da una violazione del diritto dell’Unione in materia di pubblici appalti alla prova della colpa o del dolo.
43
Per eseguire la sentenza [del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
)], la Repubblica portoghese ha adottato la legge n. 67/2007. Tale legge, entrata in vigore alcuni giorni dopo la pronuncia della sentenza [del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
)], ha abrogato il decreto legge n. 48051.
44
Dopo aver esaminato la suddetta legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ritenuto che non fosse conforme al diritto dell’Unione e perciò non garantisse l’adeguata esecuzione della sentenza [del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
)].
45
Ne è sorta una controversia tra tale istituzione e la Repubblica portoghese in merito alla portata giuridica e all’interpretazione della legge n. 67/2007 che ha condotto all’adozione della decisione controversa, nella quale la [OSCURATO:PERSONA], basandosi appunto sulla propria interpretazione degli effetti di tale legge, ha calcolato l’importo della penalità inflitta dalla Corte.
46
In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sulla questione della conformità della legge n. 67/2007 alla direttiva 89/665, mentre, come correttamente dichiarato dal Tribunale ai punti da 83 a 85 della sentenza [del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
)], detta legge ha introdotto un regime di responsabilità che era distinto da quello dell’abrogato decreto legge e che non poteva essere stato esaminato in precedenza dalla Corte.
47
Orbene, è fuor di dubbio che, come in sostanza rilevato dal Tribunale al punto 81 della sentenza [del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
)], nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza della Corte che infligge una penalità ad uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza di condanna.
48
Tuttavia, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 82 della sentenza [del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
)], detto potere di valutazione non può essere esercitato in modo tale da pregiudicare la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione.
(...)
52
Ne consegue che qualora, nell’ambito della verifica dell’esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte ai sensi dell’articolo 260 TFUE, vi sia una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato in ordine all’idoneità di una prassi o di una normativa nazionale, non precedentemente esaminate dalla Corte, ad eseguire una simile sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può risolvere essa stessa tale controversia mediante l’adozione di una decisione e trarne le conseguenze del caso per il calcolo della penalità».
Decisione impugnata
13
Con la decisione MARKT/A2/3523710, del 3 ottobre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata il 6 ottobre 2014, il direttore generale della DG «Mercato interno e servizi» della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Repubblica portoghese il pagamento di una somma pari a EUR 387840, corrispondente alla penalità liquidata, per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008, in esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
).
14
La decisione impugnata si fondava sulla seguente motivazione:
«[P]oiché i motivi sui quali la Corte ha basato la sua sentenza del 2014 riguardavano esclusivamente la parte della decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui la medesima ha chiesto al Portogallo il pagamento della penalità corrispondente al periodo compreso tra il 30 gennaio e il 17 luglio 2008, la Repubblica portoghese resta obbligata all’esecuzione della sentenza del 2008 relativamente al periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 (data della pronuncia della sentenza) e il 29 gennaio 2008 incluso (la legge abrogativa è entrata in vigore il 30 gennaio 2008)».
Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2014, la Repubblica portoghese ha introdotto il presente ricorso.
16
La Repubblica portoghese chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
17
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
In diritto
18
Il Tribunale ritiene opportuno applicare al caso di specie le disposizioni dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, ai sensi delle quali, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
Sulla competenza del Tribunale a conoscere della presente controversia
19
Nella memoria di replica, la Repubblica portoghese fa valere che il Tribunale non è competente a pronunciarsi su una questione relativa all’esecuzione degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dei Trattati, essendo tale competenza riservata alla Corte. Pertanto, poiché la Corte non si è pronunciata sulla questione se la Repubblica portoghese abbia posto fine all’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), con la pubblicazione della legge n. 67/2007 o se tale legge fosse idonea a porre fine a detto inadempimento soltanto a partire dalla sua entrata in vigore, tale questione dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte e non a quello del Tribunale.
20
Rispondendo ad una misura di organizzazione del procedimento disposta dal Tribunale, la Repubblica portoghese ha precisato la propria posizione spiegando che essa non intendeva, con tale argomento, contrapporre al proprio ricorso un’eccezione fondata sull’incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso, ma che sosteneva la necessità di annullare la decisione impugnata per incompetenza dell’organo giurisdizionale da cui promana, dal momento che le questioni oggetto di controversia appartenevano alla competenza esclusiva della Corte.
21
Occorre prendere atto delle precisazioni della Repubblica portoghese, poiché la questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad adottare la decisione impugnata dev’esser valutata nel contesto della verifica della fondatezza del ricorso.
22
In ogni caso, è sufficiente rammentare che, al punto 53 della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), la Corte ha dichiarato che contro le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] liquidava le penalità comminate dalla Corte poteva essere proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale e che la sentenza pronunciata da quest’ultimo era impugnabile dinanzi alla Corte.
Sulla fondatezza del ricorso
23
Gli argomenti dedotti dalla Repubblica portoghese a sostegno del suo ricorso possono essere raggruppati in sei motivi. Il primo verte sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata, in quanto solo i giudici dell’Unione sono competenti a liquidare le penalità comminate in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Il secondo motivo verte sul fatto che la decisione impugnata costituisce un’esecuzione non corretta della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
). Il terzo motivo si fonda sulla violazione dell’autorità del giudicato e il quarto motivo sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di «stabilità dei rapporti giuridici» e di tutela del legittimo affidamento. Con il quinto motivo, la Repubblica portoghese deduce la violazione del principio del ne bis in idem. Il sesto motivo, infine, verte sulla violazione della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, in quanto la decisione impugnata limiterebbe la facoltà degli Stati membri di differire l’entrata in vigore delle norme da essi adottate.
24
In via preliminare, occorre valutare le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla fondatezza della penalità liquidata nella decisione impugnata. Infatti, la fondatezza del presente ricorso dipende in buona parte dalla fondatezza di tali considerazioni, cui la Repubblica portoghese ha risposto nella memoria di replica.
Considerazioni preliminari sulla fondatezza della penalità liquidata nella decisione impugnata
25
[OSCURATO:PERSONA] reputa che, quando uno Stato membro è condannato per la mancata abrogazione di una legislazione incompatibile con il diritto dell’Unione, la data in cui deve ritenersi che lo Stato membro abbia posto fine all’inadempimento ad esso addebitato è quella dell’entrata in vigore della norma che abroga la legislazione incompatibile, ossia la data a decorrere dalla quale tale abrogazione ha effetto, e non la data di pubblicazione di detta norma, se tale seconda data è anteriore alla prima. Altrimenti, uno Stato membro condannato per inadempimento potrebbe facilmente sottrarsi all’obbligo di porre fine a tale inadempimento pubblicando le norme richieste dalle sentenze della Corte pur continuando a procrastinarne l’entrata in vigore.
26
Così, sia nei procedimenti previsti dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE che in quelli previsti dall’articolo 258 TFUE, la Corte, per valutare se uno Stato membro abbia posto fine all’inadempimento ad esso addebitato, prenderebbe in considerazione la data d’entrata in vigore della legislazione nazionale e non quella della sua adozione.
27
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dal procedimento che ha portato all’adozione della prima decisione di liquidazione, come d’altronde è stato rilevato nelle sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), risulta che la Repubblica portoghese all’epoca riteneva di avere dato piena esecuzione alla sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), adottando la legge n. 67/2007 e che la medesima faceva pertanto valere che la data da considerarsi al riguardo era quella dell’entrata in vigore della citata legge, vale a dire il 30 gennaio 2008.
28
La Repubblica portoghese sostiene di aver posto fine all’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), adottando la legge n. 67/2007. La Corte avrebbe deciso di comminare una penalità soltanto perché non aveva potuto tenere conto di tale adozione, in quanto le era stata comunicata solo pochi giorni prima della pronuncia della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
). Orbene, secondo la Repubblica portoghese, poiché essa aveva posto fine all’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), prima della pronuncia della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), non le poteva essere comminata alcuna penalità. Infatti, la data da considerarsi per valutare la cessazione dell’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), sarebbe quella della pubblicazione della legge n. 67/2007, vale a dire il 31 dicembre 2007.
29
Inoltre, la Repubblica portoghese fa valere di essersi sempre opposta alla possibilità che le fosse inflitta una penalità e che solo in subordine, nell’ambito del procedimento diretto ad impugnare la prima decisione di liquidazione, essa aveva ammesso che, anche se la data di cessazione da prendere in considerazione fosse stata quella dell’entrata in vigore della legge n. 67/2007, non poteva comunque esserle inflitta alcuna sanzione per il periodo successivo al 29 gennaio 2008.
30
Occorre fin da subito osservare che la decisione impugnata si basa sulla premessa che, ove la cessazione di un inadempimento imputabile ad uno Stato membro dipenda dall’abrogazione di una legislazione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, per valutare la data in cui tale inadempimento è cessato, occorre considerare quella dell’entrata in vigore dell’abrogazione della norma incompatibile, se, come nel caso di specie, tale entrata in vigore è successiva alla pubblicazione dell’atto abrogativo (v. supra, punto 14). Così, nella fattispecie, le parti controvertono sulla questione se, come ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, debba ritenersi che l’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), sia cessato dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 67/2007, ossia il 30 gennaio 2008, o se, come sostiene la Repubblica portoghese, tale inadempimento sia cessato con la pubblicazione della legge n. 67/2007, ossia il 31 dicembre 2007. Nella seconda ipotesi, la Repubblica portoghese, avendo posto fine all’inadempimento prima della pronuncia della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), potrebbe fondatamente sostenere che non poteva esserle inflitta alcuna penalità.
31
Una siffatta questione può tuttavia essere risolta alla luce della giurisprudenza. Innanzitutto, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 258 TFUE, la Corte ha dichiarato che l’eventuale incompatibilità di una legislazione nazionale con il diritto dell’Unione non poteva essere constatata, in quanto la norma nazionale in esame non era ancora entrata in vigore alla data fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parere motivato (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia,
C‑313/11
,
EU:C:2013:481
, punti da
43
a
48
). In tale sentenza la Corte ha dunque attribuito un’importanza determinante alla situazione giuridica vigente alla data cui doveva fare riferimento per valutare se si dovesse constatare un inadempimento da parte dello Stato.
32
In seguito, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, relativamente ad una fattispecie in cui l’entrata in vigore della legge che recepiva una direttiva era subordinata all’adozione di un atto interno di esecuzione, la Corte ha statuito che poteva essere constatata l’incompatibilità della legislazione nazionale con il diritto dell’Unione se, alla scadenza del termine di trasposizione fissato dalla direttiva, l’atto di esecuzione in oggetto non era ancora stato adottato. La Corte ha dunque attribuito una maggiore importanza all’effettività della legge di trasposizione, ossia alla sua entrata in vigore, ritenendo che la sua mera adozione da parte delle autorità competenti dello Stato membro fosse insufficiente a garantire l’efficacia diretta della direttiva (sentenza del 18 dicembre 2014, SETAR,
C‑551/13
,
EU:C:2014:2467
, punto
40
).
33
Infine, nell’ambito di un procedimento per inadempimento diretto ad ottenere la condanna al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria sulla base dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Corte ha dichiarato che l’entrata in vigore di una legge successivamente alla data stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] in un parere motivato, ma prima della pronuncia della sentenza della Corte, ostava all’imposizione di una penalità, in quanto l’inadempimento in questione era cessato prima che fosse intervenuta la sentenza della Corte (sentenza del 9 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑121/07
,
EU:C:2008:695
, punti
20
e
26
). Tuttavia, poiché la data cui riferirsi era quella relativa all’entrata in vigore della legge in questione, la quale era successiva alla data fissata nel parere motivato, la Corte ha condannato lo Stato membro al pagamento di un importo forfettario.
34
Così, in base alla giurisprudenza, quando la cessazione dell’inadempimento dipende dall’adozione di una misura nazionale, quale un provvedimento abrogativo, è alla data della sua entrata in vigore che si deve fare riferimento per determinare la data di cessazione dell’inadempimento. Nel caso di specie, dunque, l’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), costituito dall’esistenza di una normativa incompatibile con il diritto dell’Unione (il decreto legge n. 48051), è cessato dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 67/2007 che ha abrogato tale normativa incompatibile, vale a dire il 30 gennaio 2008. [OSCURATO:PERSONA] poteva dunque fondatamente ritenere, come ha fatto nella decisione impugnata, che dalla sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), discendeva che alla Repubblica portoghese doveva essere comminata una penalità a decorrere dalla pronuncia di detta sentenza, ossia dal 10 gennaio 2008, per tutto il periodo durante il quale il decreto legge n. 48051 è rimasto in vigore, vale a dire fino al 29 gennaio 2008 compreso.
35
Occorre ora esaminare se gli argomenti dedotti dalla Repubblica portoghese sono tuttavia idonei a dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata.
Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata
36
La Repubblica portoghese sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse competente ad adottare la decisione impugnata in quanto simili decisioni rientrano nella competenza dei giudici dell’Unione. Pertanto, essendo stata adottata da un’autorità incompetente, la decisione impugnata pregiudicherebbe l’equilibrio dei rimedi giuridici riconosciuti dai Trattati nonché i diritti della difesa di cui dispongono gli Stati membri nell’ambito dei procedimenti per inadempimento, come, a suo parere, ha statuito la Corte al punto 55 della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
).
37
[OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere competente ad adottare la decisione impugnata.
38
È opportuno rammentare che la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’adozione delle decisioni di liquidazione delle penalità pronunciate dalla Corte è stata esplicitamente definita dal Tribunale nella sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
). Al punto 41 della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), la Corte ha confermato tale orientamento.
39
Nella sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), il Tribunale si è, infatti, basato sulle seguenti considerazioni preliminari:
«57
Si deve ricordare che, ai sensi dell’art[icolo] 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA], quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del [OSCURATO:PERSONA] CE, emette un parere motivato dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato di cui trattasi non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], questa può adire la Corte di giustizia.
58
Da una giurisprudenza costante risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti il potere di stabilire in modo definitivo, con i pareri formulati ai sensi dell’art[icolo] 226 CE o mediante altre prese di posizione nell’ambito di tale procedimento, i diritti e gli obblighi di uno Stato membro, o di dare a questo garanzie relative alla compatibilità col [OSCURATO:PERSONA] di un determinato comportamento, e che, ai sensi degli art[icoli] 226 CE-228 CE, la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte (sentenze della Corte 27 maggio 1981, cause riunite
142/80 e 143/80, Essevi e Salengo, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1413, punto 16
, e 22 febbraio 2001, causa
C‑393/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1327, punto 18
).
59
Peraltro, a norma dell’art[icolo] 228, [paragrafo] 2, CE, la Corte di giustizia, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] dopo che quest’ultima ha emesso un parere motivato che non è stato osservato dallo Stato membro interessato, può comminare il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità, qualora riconosca che lo Stato membro non si è conformato alla sua sentenza.
60
Il procedimento di cui all’art[icolo] 228, [paragrafo] 2, CE dev’essere considerato come uno speciale procedimento giudiziario di esecuzione delle sentenze, in altri termini, come un mezzo di esecuzione (sentenza della Corte 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6263, punto 92
).
61
Tuttavia, occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] CE non stabilisce le modalità di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte al termine del suddetto nuovo procedimento, in particolare quando è imposta una penalità.
62
Ciononostante, nella misura in cui una sentenza della Corte, emessa in forza dell’art[icolo] 228, [paragrafo] 2, CE, condanna uno Stato membro a pagare alla [OSCURATO:PERSONA], sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”, una penalità, e in cui, a titolo dell’art[icolo] 274 CE, la [OSCURATO:PERSONA] dà esecuzione al bilancio, spetta a quest’ultima riscuotere le somme che sarebbero dovute al bilancio dell’Unione in esecuzione della sentenza, conformemente alle disposizioni dei regolamenti adottati in attuazione dell’art[icolo] 279 CE.
63
[OSCURATO:PERSONA] CE, tuttavia, non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie che dovessero sorgere in tale contesto tra uno Stato membro e la [OSCURATO:PERSONA].
64
Ne consegue che i rimedi giurisdizionali stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA] CE risultano applicabili e che la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo dovuto dallo Stato membro a titolo della penalità cui è stato condannato può costituire oggetto di un ricorso di annullamento in forza dell’art[icolo] 230 CE.
65
Pertanto, il Tribunale è competente a conoscere di un simile ricorso, conformemente alle disposizioni dell’art[icolo] 225, [paragrafo] 1, primo comma, CE.
66
Tuttavia, nell’esercizio di questa competenza, il Tribunale non può invadere la competenza esclusiva riservata alla Corte dagli art[icoli] 226 CE e 228 CE.
67
In tal modo, nell’ambito di un ricorso di annullamento basato sull’art[icolo] 230 CE e diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esecuzione di una sentenza della Corte, emessa sul fondamento dell’art[icolo] 228, [paragrafo] 2, CE, il Tribunale non può pronunciarsi su una questione relativa all’inadempimento da parte dello Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del [OSCURATO:PERSONA] CE che non sia stata risolta previamente dalla Corte».
40
Da tale ragionamento emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è, in linea di principio, competente a riscuotere le somme dovute dagli Stati membri ai quali sia irrogata una penalità dalla Corte sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, in qualità di ente contabile e ordinatore del bilancio dell’Unione. Tale competenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa valutare se siano soddisfatte le condizioni imposte dalla Corte nella sentenza che ha inflitto la penalità ai fini di determinare la data di cessazione dell’inadempimento in questione. Tale competenza non contempla invece la possibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] di valutare la conformità al diritto dell’Unione di una norma o di un comportamento di uno Stato membro su cui la Corte non si sia previamente pronunciata.
41
Così, nel caso della prima decisione di liquidazione, secondo il Tribunale, il cui orientamento è stato confermato dalla Corte, poiché l’inadempimento constatato nelle sentenze del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), e del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), consisteva nella mancata abrogazione del decreto legge n. 48051, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva spingersi oltre la verifica dell’effettività di tale abrogazione. Pertanto, non era in suo potere ritenere, come aveva fatto, che l’abrogazione risultante dalla legge n. 67/2007 fosse insufficiente e concludere che soltanto la nuova normativa, adottata nel luglio 2008, avesse posto fine all’incompatibilità della normativa portoghese con la direttiva 89/665. Effettivamente, così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva valutato la conformità alla direttiva 89/665 del nuovo regime di responsabilità disciplinato nell’allegato della legge n. 67/2007 e quella del regime istituito con la legge 17 luglio 2008. Orbene, la Corte non aveva avuto la possibilità di pronunciarsi su tale questione.
42
Per contro, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato la penalità senza procedere in modo autonomo all’analisi della conformità della normativa portoghese alla direttiva 89/665. [OSCURATO:PERSONA] si è, di fatto, limitata a constatare la data dell’entrata in vigore della norma nazionale che abrogava il decreto legge n. 48051, abrogazione che la Corte aveva precisato essere sufficiente a porre fine all’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
). Ne deriva che essa non ha oltrepassato i limiti della sua competenza generale in materia di esecuzione del bilancio dell’Unione.
43
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto perché manifestamente infondato in diritto.
Sul secondo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
)
44
La Repubblica portoghese sostiene che la decisione impugnata è basata su una «ripartizione artificiale» degli effetti della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
). A suo dire, infatti, la citata sentenza non conterrebbe alcun elemento tale da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di operare distinzioni tra diversi periodi. Il Tribunale, nella sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e la Corte, nella sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), avrebbero accolto un unico motivo di illegittimità. Né il dispositivo né la motivazione della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), consentirebbero tali distinzioni. Pertanto, la sentenza non potrebbe produrre effetti diversi nel tempo riguardo al periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008, da un lato, e a quello intercorso tra il 30 gennaio e il 17 luglio 2008, dall’altro.
45
D’altronde, la prima decisione di liquidazione sarebbe stata annullata per intero dalla sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), integralmente confermata in sede di ricorso dalla sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
). In quest’ultima sentenza, la Corte avrebbe statuito in via definitiva sui diritti delle parti. Orbene, la decisione impugnata metterebbe in discussione la certezza del diritto e l’autorità degli organi giurisdizionali dell’Unione, creando artificialmente una distinzione temporale tra due periodi e pretendendo di ritornare su una situazione processuale e sostanziale sulla quale si è statuito in via definitiva con le due sentenze citate.
46
Inoltre, la liquidazione di una penalità per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008, disattenderebbe l’obiettivo perseguito dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, che sarebbe volto a sollecitare gli Stati membri a porre fine agli inadempimenti previamente constatati e non a sanzionarli. Orbene, nella fattispecie, la Repubblica portoghese non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione poiché avrebbe posto fine all’inadempimento il 31 dicembre 2007 con la pubblicazione della legge n. 67/2007.
47
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti.
48
L’argomento della Repubblica portoghese deriva dalla teoria secondo cui la penalità relativa al periodo compreso tra il 10 gennaio e il 18 luglio 2008 resterebbe completamente sprovvista di copertura giuridica, in quanto la Corte, confermando, nella sentenza del 15 gennaio 2014,[OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), l’annullamento della prima decisione di liquidazione pronunciato dal Tribunale con la sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), si è basata su un unico motivo, vale a dire l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] a fissare al 18 luglio 2008 la data di cessazione dell’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
). Pertanto, sarebbe arbitrario individuare, all’interno del periodo relativamente al quale la penalità è stata annullata, un periodo – quello intercorso tra il 10 e il 29 gennaio 2008 – per il quale sarebbe possibile applicare una nuova penalità.
49
Una simile interpretazione della sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), potrebbe essere accolta solo qualora, in tale sentenza, la Corte avesse statuito che non dovesse essere inflitta alcuna penalità alla Repubblica portoghese. Orbene, non è certo questo il caso. Di fatto, nella sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), la Corte ha confermato l’analisi, sviluppata dal Tribunale nella sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basare la sua decisione relativa al calcolo della penalità su un’interpretazione, non previamente sottoposta alla Corte nell’ambito di un procedimento per inadempimento, della conformità della normativa portoghese alla direttiva 89/665. La Corte, confermando l’analisi del Tribunale, ha parimenti considerato che l’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), consisteva nella mancata abrogazione del decreto legge n. 48051. Per contro, né la sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), né la sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), ostano a che la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare che la data effettiva della cessazione dell’inadempimento constatato nella sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
), sia quella dell’entrata in vigore di detta abrogazione, ossia il 30 gennaio 2008. Pertanto, per i motivi rammentati ai punti da 30 a 34 di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a calcolare la penalità dovuta per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008.
50
In tal modo, contrariamente a quanto sembra sostenere la Repubblica portoghese nell’ambito del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha «resuscitato» una penalità privata di fondamento giuridico in virtù delle sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
). Infatti, la penalità calcolata nella decisione impugnata è fondata su un motivo diverso – la mancata entrata in vigore della legge n. 67/2007 – rispetto a quello su cui si basava la penalità stabilita per lo stesso periodo nella prima decisione di liquidazione – la mancata adozione di una normativa compatibile con la direttiva 89/665.
51
Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata
52
La Repubblica portoghese ritiene che la decisione impugnata violi l’autorità di cosa giudicata. Infatti, da tale principio discenderebbe il divieto di adottare nuovamente un atto avente lo stesso contenuto di un atto annullato. Orbene, la decisione impugnata condividerebbe parzialmente il contenuto della prima decisione di liquidazione, anche se rispetto ad un periodo più limitato.
53
Secondo la Repubblica portoghese, le sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), si sono pronunciate sull’esecuzione della sentenza del 14 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑275/03
, non pubblicata,
EU:C:2004:632
). Sussisterebbe dunque un’identità di oggetto fra quanto statuito nelle sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), da un lato, e la questione da dirimere nel caso di specie, dall’altro. Infatti, secondo la Repubblica portoghese, le cause che hanno dato luogo alle sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), avevano ad oggetto di stabilire se la Repubblica portoghese dovesse o meno procedere al pagamento della penalità irrogata dalla sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
).
54
Inoltre, il Tribunale e la Corte, al momento dell’adozione delle sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), erano a conoscenza del fatto che la legge n. 67/2007 era entrata in vigore il 30 gennaio 2008, successivamente alla pronuncia della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
). Pertanto, se la tesi della [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata, essi avrebbero dovuto considerare che la prima decisione di liquidazione doveva essere parzialmente annullata, nella parte relativa al periodo decorrente dal 30 gennaio 2008, e confermare la prima decisone di liquidazione nella parte che riguardava il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008. Orbene, il Tribunale nella sua sentenza, confermata dalla Corte, avrebbe annullato la prima decisione di liquidazione nella sua interezza. Le sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), si sarebbero così necessariamente pronunciate sulla fondatezza della penalità per quanto concerne il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008 e la decisione impugnata violerebbe l’autorità di cosa giudicata relativa a tali sentenze.
55
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a tale argomento.
56
Dall’analisi del secondo motivo (v. supra, punti 49 e 50) emerge che le sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
), non hanno censurato per principio la [OSCURATO:PERSONA] perché aveva comminato una penalità nella prima decisione di liquidazione. Di fatto, tale decisione è stata annullata solo perché fondata su un motivo erroneo. Pertanto, nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse una nuova decisione basata su motivi diversi da quelli che avevano determinato l’annullamento della prima decisone di liquidazione. Si deve quindi ritenere che l’oggetto e la causa della presente controversia differiscono da quelli delle controversie decise con le sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
).
57
A tal riguardo, occorre aggiungere che la Repubblica portoghese non potrebbe avvalersi dell’argomento che il Tribunale non ha annullato parzialmente la prima decisione di liquidazione. Infatti, sussistendo un motivo idoneo a determinare l’annullamento totale della citata decisione, non sarebbe stato possibile per il Tribunale, conformemente alle conclusioni dedotte in via principale dalla Repubblica portoghese nella presente causa, procedere al mero annullamento parziale della prima decisione di liquidazione, senza, di conseguenza, sostituire un motivo legittimo al motivo erroneo sul quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva basato la sua prima decisione. Orbene, in mancanza di una previsione testuale, il Tribunale non dispone del potere di riformare le decisioni per le quali è adito nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.
58
Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di «stabilità dei rapporti giuridici» e di tutela del legittimo affidamento
59
La Repubblica portoghese fa valere che la decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto, di «stabilità dei rapporti giuridici» e di tutela del legittimo affidamento. I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento costituirebbero un ostacolo ad un ulteriore prolungamento del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, sebbene la Repubblica portoghese ammetta che il diritto dell’Unione non preveda la prescrizione procedimentale, essa ritiene di avere fondatamente supposto, tenuto conto del lungo arco temporale intercorso tra i primi atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] precedentemente all’avvio del procedimento per inadempimento e il momento in cui l’annullamento della prima decisione di liquidazione è divenuto definitivo, che le pretese da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti in ordine alla richiesta di pagamento di una penalità si fossero definitivamente estinte con la sentenza del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
). Tanto è vero che, prima il Tribunale e poi la Corte avrebbero vietato alla [OSCURATO:PERSONA] di comminarle una penalità.
60
D’altro canto, rimborsando integralmente la penalità, interessi compresi, posta a suo carico dalla prima decisione di liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che non fosse dovuta nessuna penalità per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008. A tal proposito, la Repubblica portoghese fa notare che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che fosse dovuta una penalità relativamente a tale periodo, avrebbe dovuto compensare detto credito con il rimborso conseguente all’annullamento della prima decisione di liquidazione invece di procedere ad un rimborso integrale. La medesima sostiene parimenti che, rimborsando integralmente la penalità, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito legalmente e conformemente alle sentenze del 29 marzo 2011, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑33/09
,
EU:T:2011:127
), e del 15 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑292/11 P
,
EU:C:2014:3
). Infatti, se la tesi su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata fosse corretta, il Tribunale avrebbe dovuto annullare parzialmente la prima decisione di liquidazione, solo per la parte che riguardava il periodo successivo al 29 gennaio 2008.
61
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a tale argomento.
62
In primo luogo, occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante, anche in assenza di una norma, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere da ciascun singolo nel quale un’istituzione, fornendogli assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate [v. sentenze dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e [OSCURATO:PERSONA] (Lopik)/CEE,
265/85
,
EU:C:1987:121
, punto
44
e giurisprudenza citata, e del 30 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑427/04 e T‑17/05
,
EU:T:2009:474
, punto
259
e giurisprudenza citata].
63
Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma in cui sono state comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v. sentenza del 14 febbraio 2006, TEA-CEGOS e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑376/05 e T‑383/05
,
EU:T:2006:47
, punto
88
e giurisprudenza citata; sentenza del 30 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑427/04 e T‑17/05
,
EU:T:2009:474
, punto
260
).
64
Si deve constatare che la Repubblica portoghese non sostiene di aver ricevuto assicurazioni precise ed incondizionate da parte della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali non poteva esserle comminata nessuna penalità in esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
). Inoltre, simili assicurazioni, anche qualora fossero state fornite, il che non risulta affatto dal fascicolo sottoposto al Tribunale, sarebbero state manifestamente illegali, dal momento che la liquidazione di una penalità statuita dalla Corte non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] alcun potere di valutarne l’opportunità. Infatti, quando la Corte condanna uno Stato membro al pagamento di una penalità, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a verificare se lo Stato membro condannato rispetti le condizioni definite dalla sentenza della Corte e a procedere alla liquidazione della penalità relativamente al periodo in cui quest’ultimo non vi si sia pienamente adeguato.
65
In secondo luogo, il principio di certezza del diritto esige che ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro e preciso, affinché l’interessato possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenze del 1o ottobre 1998, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA],
C‑279/95 P
,
EU:C:1998:447
, punto
78
, e del 30 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑427/04 e T‑17/05
,
EU:T:2009:474
, punto
300
).
66
Occorre constatare che, sebbene invochi la violazione di tale principio, la Repubblica portoghese non precisa minimamente sotto quale profilo il medesimo sarebbe stato violato nel caso di specie, non essendo stata oggetto di ricorso la chiarezza della portata della decisione impugnata. In ogni caso, anche ammettendo che in realtà, con l’invocazione di tale principio, la Repubblica portoghese cerchi di sostenere che, in seguito all’annullamento della prima decisione di liquidazione e di rimborso della penalità da parte della [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe goduto di un diritto all’intangibilità della sua situazione giuridica, né il principio di certezza giuridica né qualsivoglia altro principio generale del diritto dell’Unione sono idonei a costituire il fondamento di una simile pretesa.
67
Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem
68
La Repubblica portoghese sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di ottenere, mediante l’adozione di un nuovo atto individuale, ciò che non aveva potuto ottenere a causa dell’annullamento della prima decisione di liquidazione da parte del giudice dell’Unione. Pertanto, l’adozione della decisione impugnata sarebbe contraria non solo al principio di certezza giuridica, ma anche al principio del ne bis in idem. Poiché la decisione impugnata applica una penalità, sebbene la legge n. 67/2007 sia stata adottata precedentemente alla pronuncia della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), essa rivela un carattere repressivo che distorce la portata dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.
69
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a tale argomento.
70
Secondo costante giurisprudenza, il principio del ne bis in idem, sancito anche dall’articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, rappresenta un principio fondamentale del diritto dell’Unione del quale il giudice garantisce il rispetto (v. sentenza del 29 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑289/04 P
,
EU:C:2006:431
, punto
50
e giurisprudenza citata). Inoltre, ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
71
La Repubblica portoghese, nell’ambito del quinto motivo, sostiene che l’adozione della decisione impugnata in seguito all’annullamento della prima decisione di liquidazione costituisca una violazione del principio del ne bis in idem.
72
A tal proposito, si deve constatare che inerisce al meccanismo previsto dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE il fatto che la liquidazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] si configuri quale mero atto di esecuzione della condanna dello Stato membro interessato al pagamento di una penalità che risulti da una sentenza pronunciata dalla Corte. Così, nel caso di specie, esiste un’unica condanna, vale a dire la penalità comminata nella sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
), di cui la prima decisione di liquidazione e la decisione impugnata rappresentano tutt’al più due modalità di esecuzione. Pertanto, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia una prima volta liquidato la penalità con una decisione che sia stata dichiarata illegittima dal giudice dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] può fondatamente, anzi deve (v. supra, punto 64), procedere ad una nuova liquidazione mediante una nuova decisione, senza per questo violare il principio del ne bis in idem.
73
Di conseguenza, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul sesto motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri
74
La Repubblica portoghese ritiene che la decisione impugnata limiti la facoltà degli Stati membri di prevedere periodi di vacatio legis. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
75
La Repubblica portoghese fa valere che, nel caso di specie, un periodo di vacatio legis di 30 giorni era necessario – e, di conseguenza, conforme al principio di proporzionalità – per consentire ai singoli e alle pubbliche amministrazioni di prepararsi al venir meno di un regime di responsabilità amministrativa in vigore da 40 anni e alla sua sostituzione con il nuovo regime di responsabilità istituito con la legge n. 67/2007. La determinazione della data di entrata in vigore più opportuna di una nuova legge rientrerebbe nel margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri. Per contro, la decisione impugnata discenderebbe dalla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di limitare i poteri degli Stati membri, in violazione delle norme che disciplinano la ripartizione delle competenze fra l’Unione e gli Stati membri.
76
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti.
77
La Repubblica portoghese, contrariamente a quanto sostiene, nel caso di specie ha potuto liberamente differire l’entrata in vigore della legge n. 67/2007 per un periodo da essa stessa stabilito. Ne è risultato che, vista la durata di tale periodo liberamente scelto, la data di adozione da parte della Repubblica portoghese di detta legge, necessaria a porre fine all’inadempimento constatato dalla Corte, ha comportato che la sua entrata in vigore sia stata successiva alla pronuncia della sentenza del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑70/06
,
EU:C:2008:3
). Per tale motivo, come risulta dal punto 34 di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che le dovesse essere applicata la penalità liquidata nella decisione impugnata.
78
Il sesto motivo deve dunque essere parimenti respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Pertanto, dall’insieme delle considerazioni che precedono, risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sulle spese
79
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016.
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
S. [OSCURATO:PERSONA]
(
*1
) Lingua processuale: il portoghese.