CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16436-2016 proposto da: D.P. F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’APONTE giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrente incidentale– e REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 11234/23/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo de creto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello della società D.P. F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la pronuncia n. 11251/2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso intimazioni di pagamento e relativi estratti di ruolo, con relative cartelle esattoriali ad essi sottese; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società D.P. F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Concessionaria e l’Agenzia delle e ntrate resistono con controricorso, l’Agenzia delle entrate propone altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo; la Regione Campania è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla Concessionaria controricorrente, dal momento che la sentenza impugnata, relativa a procedimento instaurato, in primo grado, dopo il 10 marzo 2006, e depositata in data 11 dicembre 2015, risulta affidata all'agente notificante tempestivamente, in data 13 giugno 2016, tenuto conto della proroga al lunedì del termine in scadenza il sabato (ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 2, comma 1 lett. f) legge n. 263/2005; cfr., inoltre, l'art. 2, comma 4, legge n. 263 cit., come modificato dall'art. 39- quater d.l. n. 273/2005, conv., con modif., in legge n. 51/2006 per l'entrata in vigore della novella al codice di rito del 10 marzo 2006 e per l'applicabilità ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006); 2.1. con unico motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 72-bis d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602 e degli artt. 1219, 1334, 1335, 2943 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la Commissione t ributaria r egionale abbia erroneamente respinto le censure della contribuente circa l’intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, azionate nei suoi confronti, sulla scorta dell’intervenuto atto di pignoramento presso terzi relativo al credito sotteso alle cartelle impugnate; 2.2. la doglianza è infondata; 2.3. invero, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass.5/3/2020 n. 6170) l'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore; 2.4. quanto alla lamentata omessa «comunicazione al terzo e ... alla società ricorrente» del suddetto atto di pignoramento, trattasi di questione che, nel silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi, in difetto di prova contraria da parte della ricorrente, non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello; 2.5. la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass.n. 17/1/2018, n. 907; Cass. 9/7/2013, n. 17041), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte; 2.6. sempre sotto questo profilo occorre altresì evidenziare che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorso, non avendo la ricorrente (proprio in ragione della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (cfr. Cass. SS.UU. 4 febbraio 2014, n. 2399 in motiv.; Cass. 28 luglio 2008 n. 20518; Cass.21 febbraio 2006 n. 3664; Cass. 2 aprile 2004 n. 6542); 3. sulla scorta di quanto sin qui rilevato il ricorso principale va integralmente respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso p rincipale , assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento dell e spese di lite che liquida, in favore della Concessionaria, in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti, e, in favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nel