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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 19869/2026

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LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2025 del GIUD.

SORVEGLIANZA di SPOLETO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 28/01/2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo generico avanzato il 10/08/2024 da [OSCURATO:PERSONA] (con il quale il predetto si doleva della mancata consegna da parte della A.P. dello scontrino comprovante un acquisto effettuato su disposizione del detenuto).

2. Avverso detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] personalmente ha proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza che, con provvedimento del 15/01/2026, ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte per quanto di competenza.

3. Il ricorso, così qualificato dal Tribunale di sorveglianza, avanzato dal [OSCURATO:PERSONA], può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza, emesso in sede di decisione sul reclamo generico presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 ord. pen., non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Va infatti osservato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010- 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

C) P.Q.MO 0 e Ci ,L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 28/01/2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo generico avanzato il 10/08/2024 da [OSCURATO:PERSONA] (con il quale il predetto si doleva della mancata consegna da parte della A.P. dello scontrino comprovante un acquisto effettuato su disposizione del detenuto). 2. Avverso detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] personalmente ha proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza che, con provvedimento del 15/01/2026, ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte per quanto di competenza. 3. Il ricorso, così qualificato dal Tribunale di sorveglianza, avanzato dal [OSCURATO:PERSONA], può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza, emesso in sede di decisione sul reclamo generico presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 ord. pen., non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Va infatti osservato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010- 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. C) P.Q.MO 0 e Ci ,L
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