CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 34893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 893-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 360/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 519/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disoccupazione ASpI R.G.N.893/2019 Cron. Rep. Ud.14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego). Riteneva la Corte che non potesse applicarsi la decadenza di cui all’art.2, co.40 l. n.92/12 invocata dall’Inps, in quanto essa è riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento dell’indennità, laddove Colombari percepiva da anni un reddito da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui l’Inps era a conoscenza, essendo quegli iscritto alla Gestione separata. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.17 e 40 l. n.92/12 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che la comunicazione all’Inps vada fatta anche nel caso di attività già in essere al tempo della domanda amministrativa di ASpI. Il ricorso è fondato. Dispone l’art.2, co.17 l. n.92/12: “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.” Il comma 40 dello stesso art.2 dispone poi che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) … b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17”. Nel caso di specie è pacifico che la comunicazione dell’attività lavorativa svolta fu inviata all’Inps oltre il termine di un mese decorrente dalla domanda amministrativa di prestazione ASpI; si trattava di attività lavorativa pregressa, svolta già da varianni. Questa Corte, con riguardo alla decadenza dalla NASpI, prevista dall’art.11 d.lgs. n.22/95, ha avuto modo di affermare che la comunicazione all’Inps va inoltrata a pena di decadenza anche nel caso di attività già in atto al momento della domanda amministrativa (Cass.22921/24, Cass.1053/24, Cass.846/24). Tale conclusione va confermata riguardo al trattamento di disoccupazione ASpI, stante il tenore letterale dell’art.2, co.17 e 40 l. n.92/12, omologo a quello degli artt.10 e 11 d.lgs. n.22/15. In particolare, l’art.2, co.17 l. n.92/12 parla di “svolgimento” di attività lavorativa, mentre l’art.10 d.lgs. n.22/15 parla di lavoratore che “intraprenda” l’attività lavorativa. Sia per il caso di trattamento ASpI che per il caso di trattamento NASpI, la decadenza è comminata rispettivamente dagli artt.2, co.40 l. n.92/12 e 11 d.lgs. n.22/15 nel caso di mancata comunicazione dell’“inizio” dell’attività lavorativa.Stante il tenore letterale, sovrapponibile , delle disposizioni normative dettate in tema di decadenza per i due trattamenti (ASpI e NASpI),va ribadito che, ai fini dell’onere di comunicazione, rileva il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, senza che il legislatore abbia limitato espressamente l’onere al caso di attività lavorativa successiva allo stato di disoccupazione. Quanto poi al fatto per cui l’Inps già era a conoscenza dell’attività svolta essendo il lavoratore iscritto alla Gestione separata per detta attività, va precisato che trattasi di circostanza irrilevante: la decadenza è comminata in relazione alla mancata comunicazione, a prescindere dalla conoscenza di fatto che, dell’attività lavorativa, l’Inps abbia eventualmente aliunde. Si tratta di un preciso adempimento imposto a carico del lavoratore cui si correla la sanzione della decadenza, ai quali fini resta ininfluente l’eventuale conoscenza acquisita in altro modo dall’Inps, conoscenza cui il legislatore non ha dato rilevanza normativa (v. già Cass.12386/99 sul tema della decadenza connessa alla mancata comunicazione ai fini del trattamento di integrazione salariale). Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto de