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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32877/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione, subita nel periodo compreso fra il 2 maggio 2011 al 30 maggio 2014, in regime di custodia in carcere ed indi sino al 27 gennaio 2015, in regime di arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., liquidando in favore del medesimo la somma di euro 293.831,72 e compensando le spese con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidandolo a quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza.

Osserva che il giudice della riparazione ha del tutto omesso la motivazione sull'an della pretesa, limitandosi a quantificare l'importo della somma riconosciuta a titolo di indennizzo, limitandosi a sostenere che 'l'assoluzione dell'imputato fu determinata da una diversa valutazione del compendio istruttorio', senza neppure dare conto degli importanti elementi di novità emersi successivamente all'applicazione della misura cautelare e del fatto che nel corso del processo si è provveduto all'esame dei testi.

Invero, proprio la lettura della sentenza di assoluzione evidenzia la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale -come emerso dalle intercettazioni- è risultato a conoscenza delle vicende del clan Polverino, prestandosi a fare da messaggero per il padre [OSCURATO:PERSONA], vicino al vertice associativo e ad amministrare gli immobili del complesso Ipanema, risultando verosimile che fosse a conoscenza della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nei profitti dell'attività.

L'assoluzione viene, infatti, motivata dal giudice di merito non sulla base dell'insussistenza delle attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma perché la subalternità di questi al padre non consente di considerarlo inserito autonomamente nel sodalizio.

Assume che l'ipotesi in discussione non è quella dell'ingiustizia formale, ciò imponendo di valutare la sussistenza di condotte ostative alla riparazione, escluse in radice dalla Corte sulla base dell'errato assunto che si trattasse di un caso inquadrabile nell'art.314, comma 2 cod. proc. pen., anziché nel primo comma della disposizione.

4. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione.

Rileva che fra gli elementi non valutati vi è la condotta processuale tenuta dal ricorrente -consistita nel non rispondere all'interrogatorio di garanzia- il quale operando siffatta scelta difensiva ha omesso di fornire all'autorità procedente elementi utili ad escludere la sua partecipazione al reato, anche a fronte del ritrovamento in suo possesso, in sede di arresto, di alcuni assegni e dell'importo di euro 350.000,00 in contanti -somma non giustificabile in relazione al suo esiguo reddito- ricondotti dagli inquirenti all'attività estorsiva del clan Polverino.

Osserva che l'ordinanza impugnata manca, altresì, di tenere in considerazione i plurimi elementi indizianti rilevabili dall'ordinanza del Tribunale per il riesame che, confermando la misura adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dà atto della presenza nella sua scheda telefonica personale di centinaia di contatti, del tenore criptico, delle conversazioni intercettate che lo coinvolgevano, ed infine della fuga -raccontata al padre- intrapresa alla vista dei carabinieri in prossimità della villa del boss, al fine di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.

Circostanza quest'ultima evocativa di una perfetta conoscenza dei luoghi e della frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'abitazione della famiglia Polverini, nonché della conoscenza della targa civetta delle auto utilizzate dagli operanti, che osservavano in incognito quanto accadeva.

Tutti elementi ignorati dalla Corte della riparazione, benché certamente idonei a falsamente rappresentare la sussistenza del reato e riconducibili alla condotta gravemente imprudente e negligente dell'istante.

5. Con il quarto motivo censura il vizio di motivazione per non avere il giudice della riparazione vagliato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] quantomeno in termini di colpa lieve, limitandosi a quantificare l'indennizzo.

6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

7. Con memoria ritualmente depositata, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che tutti gli elementi richiamati dal Ministero ricorrente sono quelli desumibili dall'ordinanza genetica, che il giudice di merito si limita a rivalutare per giungere all'assoluzione dell'interessato, non rilevando, peraltro, in alcun modo la mancata risposta all'interrogatorio formale, trattandosi di scelta difensiva non censurabile in alcuna sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. La Corte territoriale accoglie il ricorso ritenendo preclusa ogni valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell'istante, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, ritenendo integrata l'ipotesi di ingiustizia c.d. formale di cui all'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., perché l'assoluzione è intervenuta esclusivamente sulla base della diversa valutazione degli stessi elementi considerati dal giudice cautelare, considerati dal giudice di merito insufficienti ad addivenire alla condanna.3.

Il richiamo dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen. è tuttavia mal posto.

Ai fini della configurabilità della c.d. ingiustizia formale, infatti, "è necessario che risulti accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 cod.proc.pen. - decisione irrevocabile che non può certamente provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma che deve provenire o dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (cfr. Sez. 4, n. 639 del 11/05/1993 Cc. - dep. 10/11/1993, Rv. 196185, secondo cui, come per le ipotesi di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. l'ingiustizia sostanziale della custodia cautelare è individuata sulla base di una valutazione "ex post", così l'ingiustizia formale o illegittimità della misura cautelare nelle ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 314 non deve necessariamente risultare "ex ante" - cioè in termini di errore nella valutazione sulla inesistenza dei presupposti al momento dell'emissione del provvedimento con il quale è stata disposta o mantenuta - ma può risultare sulla base di una valutazione "ex post", alla luce delle emergenze probatorie confluite nella decisione irrevocabile che accerta l'illegittimità e che può essere quella terminativa del procedimento". (così da ultimo Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022, in motivazione, in fattispecie in cui la custodia cautelare era stata revocata con la sentenza con cui era stato definito il giudizio, in quanto nel fatto contestato era stato ravvisato un reato diverso da quello configurato).

4. Nel caso di specie, non solo il provvedimento cautelare non risulta essere stato annullato all'esito di impugnazioni, ma la Corte della riparazione non dà atto che la sua illegittimità è stata accertata dal giudice di merito, limitandosi semplicemente ad affermare che il compendio probatorio valutato è il medesimo tenuto in considerazione dal giudice della cautela, senza neppure avvedersi che diversi sono i criteri che sovrintendono il giudizio di penale responsabilità, fondato sul principio dell'al di là del ragionevole dubbio, e quelli che sovrintendono il giudizio cautelare, fondato sui gravi indizi di colpevolezza.

Quest'ultima osservazione consente di chiarire, ancora una volta, che laddove non sia accertata l'illegittimità ab origine del provvedimento cautelare non si versa mai in un'ipotesi di ingiustizia formale, con la conseguenza dell'obbligo del giudice della riparazione di verificare ex ante se la condotta tenuta dall'istante abbia avuto rilievo causale, quantomeno sinergico, nell'emissione e nel mantenimento del provvedimento cautelare, vagliando la gravità della colpa.

5. E' appena il caso di sottolineare che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017), sicché il nuovo vaglio dovrà prescindere dalla sua considerazione.

6. L'ordinanza deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione, subita nel periodo compreso fra il 2 maggio 2011 al 30 maggio 2014, in regime di custodia in carcere ed indi sino al 27 gennaio 2015, in regime di arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., liquidando in favore del medesimo la somma di euro 293.831,72 e compensando le spese con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidandolo a quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza. Osserva che il giudice della riparazione ha del tutto omesso la motivazione sull'an della pretesa, limitandosi a quantificare l'importo della somma riconosciuta a titolo di indennizzo, limitandosi a sostenere che 'l'assoluzione dell'imputato fu determinata da una diversa valutazione del compendio istruttorio', senza neppure dare conto degli importanti elementi di novità emersi successivamente all'applicazione della misura cautelare e del fatto che nel corso del processo si è provveduto all'esame dei testi. Invero, proprio la lettura della sentenza di assoluzione evidenzia la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale -come emerso dalle intercettazioni- è risultato a conoscenza delle vicende del clan Polverino, prestandosi a fare da messaggero per il padre [OSCURATO:PERSONA], vicino al vertice associativo e ad amministrare gli immobili del complesso Ipanema, risultando verosimile che fosse a conoscenza della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nei profitti dell'attività. L'assoluzione viene, infatti, motivata dal giudice di merito non sulla base dell'insussistenza delle attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma perché la subalternità di questi al padre non consente di considerarlo inserito autonomamente nel sodalizio. Assume che l'ipotesi in discussione non è quella dell'ingiustizia formale, ciò imponendo di valutare la sussistenza di condotte ostative alla riparazione, escluse in radice dalla Corte sulla base dell'errato assunto che si trattasse di un caso inquadrabile nell'art.314, comma 2 cod. proc. pen., anziché nel primo comma della disposizione. 4. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione. Rileva che fra gli elementi non valutati vi è la condotta processuale tenuta dal ricorrente -consistita nel non rispondere all'interrogatorio di garanzia- il quale operando siffatta scelta difensiva ha omesso di fornire all'autorità procedente elementi utili ad escludere la sua partecipazione al reato, anche a fronte del ritrovamento in suo possesso, in sede di arresto, di alcuni assegni e dell'importo di euro 350.000,00 in contanti -somma non giustificabile in relazione al suo esiguo reddito- ricondotti dagli inquirenti all'attività estorsiva del clan Polverino. Osserva che l'ordinanza impugnata manca, altresì, di tenere in considerazione i plurimi elementi indizianti rilevabili dall'ordinanza del Tribunale per il riesame che, confermando la misura adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dà atto della presenza nella sua scheda telefonica personale di centinaia di contatti, del tenore criptico, delle conversazioni intercettate che lo coinvolgevano, ed infine della fuga -raccontata al padre- intrapresa alla vista dei carabinieri in prossimità della villa del boss, al fine di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine. Circostanza quest'ultima evocativa di una perfetta conoscenza dei luoghi e della frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'abitazione della famiglia Polverini, nonché della conoscenza della targa civetta delle auto utilizzate dagli operanti, che osservavano in incognito quanto accadeva. Tutti elementi ignorati dalla Corte della riparazione, benché certamente idonei a falsamente rappresentare la sussistenza del reato e riconducibili alla condotta gravemente imprudente e negligente dell'istante. 5. Con il quarto motivo censura il vizio di motivazione per non avere il giudice della riparazione vagliato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] quantomeno in termini di colpa lieve, limitandosi a quantificare l'indennizzo. 6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 7. Con memoria ritualmente depositata, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che tutti gli elementi richiamati dal Ministero ricorrente sono quelli desumibili dall'ordinanza genetica, che il giudice di merito si limita a rivalutare per giungere all'assoluzione dell'interessato, non rilevando, peraltro, in alcun modo la mancata risposta all'interrogatorio formale, trattandosi di scelta difensiva non censurabile in alcuna sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. La Corte territoriale accoglie il ricorso ritenendo preclusa ogni valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell'istante, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, ritenendo integrata l'ipotesi di ingiustizia c.d. formale di cui all'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., perché l'assoluzione è intervenuta esclusivamente sulla base della diversa valutazione degli stessi elementi considerati dal giudice cautelare, considerati dal giudice di merito insufficienti ad addivenire alla condanna.3. Il richiamo dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen. è tuttavia mal posto. Ai fini della configurabilità della c.d. ingiustizia formale, infatti, "è necessario che risulti accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 cod.proc.pen. - decisione irrevocabile che non può certamente provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma che deve provenire o dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (cfr. Sez. 4, n. 639 del 11/05/1993 Cc. - dep. 10/11/1993, Rv. 196185, secondo cui, come per le ipotesi di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. l'ingiustizia sostanziale della custodia cautelare è individuata sulla base di una valutazione "ex post", così l'ingiustizia formale o illegittimità della misura cautelare nelle ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 314 non deve necessariamente risultare "ex ante" - cioè in termini di errore nella valutazione sulla inesistenza dei presupposti al momento dell'emissione del provvedimento con il quale è stata disposta o mantenuta - ma può risultare sulla base di una valutazione "ex post", alla luce delle emergenze probatorie confluite nella decisione irrevocabile che accerta l'illegittimità e che può essere quella terminativa del procedimento". (così da ultimo Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022, in motivazione, in fattispecie in cui la custodia cautelare era stata revocata con la sentenza con cui era stato definito il giudizio, in quanto nel fatto contestato era stato ravvisato un reato diverso da quello configurato). 4. Nel caso di specie, non solo il provvedimento cautelare non risulta essere stato annullato all'esito di impugnazioni, ma la Corte della riparazione non dà atto che la sua illegittimità è stata accertata dal giudice di merito, limitandosi semplicemente ad affermare che il compendio probatorio valutato è il medesimo tenuto in considerazione dal giudice della cautela, senza neppure avvedersi che diversi sono i criteri che sovrintendono il giudizio di penale responsabilità, fondato sul principio dell'al di là del ragionevole dubbio, e quelli che sovrintendono il giudizio cautelare, fondato sui gravi indizi di colpevolezza. Quest'ultima osservazione consente di chiarire, ancora una volta, che laddove non sia accertata l'illegittimità ab origine del provvedimento cautelare non si versa mai in un'ipotesi di ingiustizia formale, con la conseguenza dell'obbligo del giudice della riparazione di verificare ex ante se la condotta tenuta dall'istante abbia avuto rilievo causale, quantomeno sinergico, nell'emissione e nel mantenimento del provvedimento cautelare, vagliando la gravità della colpa. 5. E' appena il caso di sottolineare che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017), sicché il nuovo vaglio dovrà prescindere dalla sua considerazione. 6. L'ordinanza deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appell
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