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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28433/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata sono state rigettate le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare ex art. 47er, comma 1-bis, Ord. pen., proposte dal ricorrente in relazione all'espiazione della pena detentiva di anni tre giorni dieci di reclusione applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, con sentenza del 4 giugno 2015.

Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv.

A. Sforza (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità in quanto sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti istruttorie inibita a questa Corte e, comunque, manifestamente infondate, per asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Rilevato, in ogni caso e con valutazione assorbente, che risulta la sopravvenuta carenza di interesse, considerato che in data 1° aprile 2023 la pena in esecuzione è terminata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta alla proposizione del ricorso la carenza di interesse.

Considerato, pertanto, che all'inammissibilità per la sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata sono state rigettate le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare ex art. 47er, comma 1-bis, Ord. pen., proposte dal ricorrente in relazione all'espiazione della pena detentiva di anni tre giorni dieci di reclusione applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, con sentenza del 4 giugno 2015. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. A. Sforza (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità in quanto sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti istruttorie inibita a questa Corte e, comunque, manifestamente infondate, per asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Rilevato, in ogni caso e con valutazione assorbente, che risulta la sopravvenuta carenza di interesse, considerato che in data 1° aprile 2023 la pena in esecuzione è terminata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta alla proposizione del ricorso la carenza di interesse. Considerato, pertanto, che all'inammissibilità per la sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris