CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
registro generale 7986/2023Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 15850/2026Data pubblicazione 23/05/2026per la cassazione della sentenza n. 2172/04/2022, della Commissione tributariaregionale della Sicilia depositata in data 16.3.2022, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) avverso avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. con il qualel’Ufficio aveva ripreso, per il 2003, l’Iva detratta in relazione a fatture passiverelative a prestazioni riferite ad immobili localizzati all’estero e, dunque, ritenutenon imponibili Iva, la società aveva proposto ricorso in data 4.2.2009 dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendo la sussistenza delrequisito della territorialità, essendo state le prestazioni di verniciatura ditubazioni di cui alle fatture in contestazione eseguite in Italia e poi trasportatein un cantiere in Svizzera; 2) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrateinsistendo nella fondatezza della pretesa tributaria; 3) la CTP di Siracusa, consentenza 2442/03/2015, depositata il 27.3.2015, aveva accolto il ricorso; 4)avverso la suddetta sentenza, l’Ufficio aveva proposto appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Sicilia, eccependo la violazione dell’art.7, comma 3, lett. A) del DPR n. 633/72 e chiedendo la riforma della decisione;5) aveva controdedotto [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità dell’appello - in quanto notificato all’Avv.to Napoli, difensore nelprimo grado di giudizio, poi revocato e sostituito dalla società con il nuovodifensore dott. [OSCURATO:PERSONA] - e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenzadi primo grado; 6) la CTR, con la sentenza n. 2172/04/2022, aveva dichiaratoinammissibile l’appello dell’Agenzia.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che - premessoche la società aveva dato comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avvenutasostituzione del difensore del primo grado Avv.to Napoli con nuovo difensoredott. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo raccomandata A/R in data 21.7.2015 - la notificadell’appello da parte dell’Agenzia al difensore di primo grado, già revocato Avv.toNumero registro generale 7986/2023Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 15850/2026Data pubblicazione 23/05/2026Napoli, era da considerarsi inesistente con conseguente definitività dellasentenza del giudice di prime cure.3.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttorepro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo.4. E’ rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 85 c.p.c., 330 c.p.c., e 17 del d.lgs.n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delleentrate in quanto notificato [in data 13 settembre 2016] al difensore di primogrado Avv.to Napoli, già revocato e sostituto con nuovo difensore dott. PietroGallo, sostituzione della quale era stata data comunicazione all’Ufficio conraccomandata A/R del 21.7.2015; ciò sul presupposto erroneo che la revoca delmandato al difensore di primo grado datata 21 maggio 2015 – comunicata dallasocietà all’avv.to Napoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la precisazione che si sarebbedata comunicazione alla CTP nei termini a mezzo di altro procuratore alle liti) –potesse essere efficace nei confronti dell’Ufficio anche prima della sostituzionedello stesso con il nuovo difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] – non presente agli atti delgiudizio di prime cure (come da interrogazione effettuata presso il Sistema dellaGiustizia tributaria, essendo peraltro la revoca prodotta nel giudizio di appellodatata 21 maggio 2015 e dunque successiva al deposito della sentenza di primogrado); peraltro, dalla documentazione prodotta in grado di appello (ricevuta dispedizione di una raccomandata inviata il 21 luglio 2015 dal Mittente dott. PietroGallo e indirizzata al Destinatario Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] diSiracusa, cui si accompagnava l’avviso di ricevimento del 23 luglio 2015), non sievinceva con certezza che la “revoca” del mandato fosse entrata nella sfera diconoscibilità legale dell’ente impositore. Da qui, ad avviso della ricorrente, lacorretta notificazione dell’appello all’avv.to Napoli, quale difensore domiciliatariodel giudizio di primo grado. In ogni caso, la notifica dell’appello nei confrontidell’originario difensore revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione,Numero registro generale 7986/2023Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 15850/2026Data pubblicazione 23/05/2026non era inesistente ma nulla anche ove la controparte avesse avuto conoscenzalegale di detta sostituzione, sicché la stessa era rinnovabile ai sensi dell’art. 291c.p.c. ovvero sanata dalla costituzione dell’appellato anche se avvenuta al solofine di dedurne la nullità.2.Il motivo è fondato.2.1.Se è vero che effettivamente la notifica al difensore già costituito per ilprecedente grado di lite, del quale fosse nota la cessazione del mandato, è stataa lungo definita inesistente dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime,Cass. 19/01/2016, n. 759, Cass. ord. 11/01/2017, n. 529), questa Corte hastatuito (Cass. Sez. U. ord. 30/01/2020, n. 2087) essere in linea con l'evoluzionein senso restrittivo della nozione di inesistenza nella giurisprudenza di questaCorte - a partire da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 - l'approdo ermeneuticopiù recente, che degrada la relativa invalidità a mera nullità, suscettibile disanatoria (mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell'art. 291 cod. proc.civ. ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontaneacostituzione, neppure rilevando che questa possa avere avuto luogo solo per farvalere la nullità stessa), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legaledi detta cessazione (Cass., 24/01/2018, n. 1798; in senso analogo, del resto,pure Cass. 09/03/2018, n. 5663, sia pure con riferimento al caso della notificain luogo privo di qualunque collegamento col destinatario).2.2.Questa Corte ha dunque statuito il condivisibile seguente principio di diritto:«la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensorepoi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non èinesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legaledi detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della costituzione deldestinatario della notificazione, quand'anche al solo scopo di eccepire la nullità»(Sez. 3, Ordinanza n. 26304 del 2020).2.3.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi didiritto nell’avere ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia per inesistenzadella relativa notifica effettuata [in data 13 settembre 2016, v. pag. 3 del ricorso,Numero registro generale 7986/2023Numero sezionale 3217/2026Numero di raccolta generale 15850/2026Data pubblicazione 23/05/2026nel termine annuale ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis, a fronte dellasentenza depositata in data 13 luglio 2015] al difensore domiciliatario dellasocietà di primo grado (“Avv.to Napoli”), già revocato e sostituito dal dott. PietroGallo in quanto - in considerazione dell’accertamento, in punto di fatto, da partedel giudice di appello - non sindacabile in sede di legittimità – dell’avvenutacomunicazione da parte della società all’Ufficio della sostituzione del (revocato)difensore Avv.to Napoli domiciliatario di primo grado con nuovo difensore dott.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo raccomandata A/R in data 21.7.2015 (v. pag. 2 dellasentenza) - il vizio, pur sussistente, andava inquadrato nella categoria dellanullità sanabile e la costituzione della società appellata, pacificamente avvenuta,anche se al fine di fare valere il vizio della notifica del gravame, ne avevacomportato la sanatoria.3.Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvioanche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente