CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16769/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 68/2021 depositata il 19/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 68/2021, depositata in data 19/01/2021, laCommissione Tributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appelloNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Ravenna n.41/2017, che aveva a propria voltaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diliquidazione n. 20121T005702000, relativo al recupero delle imposte diregistro, ipotecaria e catastale a seguito della riqualificazione comecessione d’azienda dell’atto di costituzione di società semplice del9/5/2012 - effettuata mediante conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] propria azienda agricola e da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di 50.000,00 euro - e del successivo atto, di cui alla scritturaprivata autenticata del 18/12/2012, di cessione a [OSCURATO:PERSONA] dellapressoché integrale quota del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale conservavauna quota di partecipazione al capitale sociale solo dell’1%.La CTR, riformando la decisione di primo grado, dichiarava lalegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, decidendo in sensoconforme alla sentenza della medesima CTP relativa alla identicafattispecie concernente le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della societàsemplice costituita. Riteneva il giudice d’appello, alla luce dell’art. 20 deld.P.R. n. 131/1986, che gli atti presentati alla registrazione realizzasserouna vera e propria cessione d’azienda, costituendo la scrittura privata dicessione parziale della quota del padre al figlio parte integrante delprecedente atto costitutivo della società semplice mediante conferimentodell’azienda agricola paterna, sicchè gli effetti giuridici definitivi si eranoprodotti “attraverso la combinazione dei due negozi verso un unicorisultato”, in asserita adesione all’indicazione fornita dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 158/2020 di procedere all’interpretazione non2. Avverso la sentenza n. 68/2021 proponeva ricorso per cassazioneMaurizio Zucchini, che depositava inoltre memoria illustrativa.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Con il primo motivo si deduce “Violazione dell’art. 112 C.P.C. (“errorin procedendo”) in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. richiamato dal D.Lgsn.546/92, art. 62, co.1”, avendo l’Ufficio impugnato la sentenza di primogrado solo sotto il profilo della motivazione apparente, senza muoverealcuna censura al merito della decisione, trattato dal giudice d’appellosenza vagliare in via preliminare le eccezioni riproposte dall’appellato el’eccezione di giudicato interno, svolta dallo stesso in relazione al capodella pronuncia che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 20, DPRn.131/1986 come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a) della L27/12/2017, n.205 definito norma di interpretazione autentica dall’art. 1,comma 1084 della L. 30/12/2018, n.145 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.richiamato dal D.Lgs n.546/92, art. 62, co.1, per avere la CTRerroneamente ritenuto che il citato art. 20 d.P.R. n.131/1986 - comemodificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 145/2018,costituente norma di interpretazione autentica dell’art. 20, ex art. 1,comma 1084 della l. n. 145/2018 - “consentisse di riqualificare lacessione non totalitaria di quote di società semplice tra gli originari soci alpari di una cessione di azienda sulla base del collegamento negoziale traconferimento di beni in società e successiva cessione di quote”, nonpotendosi invece riqualificare un negozio in base a elementi estranei alcontenuto dell’atto sottoposto a registrazione, come statuito anche dallaCorte Costituzionale con sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021.3. Con il terzo motivo si deduce “Falsa applicazione dell’art. 20 DPRn.131/86 in relazione all’art. 360, co.1, n.3 c.p.c. richiamato dal D.Lgsn.546/92, art. 62, co.1”, stante l’impossibilità di riqualificare comecessione d’azienda il conferimento dell’azienda in società semplice e lasuccessiva parziale cessione di quote, in quanto successivamente aquest’ultima [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato i medesimi poteri gestori(trattandosi di amministrazione “per teste”) e la società agricola avevaNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026continuato ad operare utilizzando l’azienda che l’Ufficio aveva ipotizzatoessere stata ceduta, evidenziando la diversità della fattispecie (data dalcollegamento negoziale tra conferimento e contestuale cessione totalitariadi quote di società di capitali a terzi estranei) in relazione alla quale partedella giurisprudenza aveva avallato la riqualificazione.4. Con il quarto motivo si deduce “omessa pronuncia in violazionedell’art. 112 c.p.c. sulle eccezioni espressamente riproposte ai sensidell’art. 56, D.Lgs 546/92 in relazione all’art. 360, co.1, n.4, richiamatodal D.Lgs n.546/92, art. 62, co.1”, avendo la CTR omesso di pronunciarsisulle eccezioni dichiarate assorbite dal giudice di primo grado edespressamente riproposte dall’appellante.5. Tanto premesso, si ritiene opportuno decidere la controversia allastregua del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e111 Cost., che consentono la decisione della causa sulla base dellaquestione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamentesubordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,imponendosi, “a tutela di esigenze di economia processuale e di celeritàdel giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica dellesoluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello dellacoerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quellodell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.(tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5,22 agosto 5 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061;Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020,n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021., n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass.,Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^,17 gennaio 2022, n. 1149)” (Cass. n. 9908/2023, nonché Cass., n.33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n. 29358/2025).Numero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", vapertanto preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, la cuifondatezza determina l’assorbimento degli altri motivi.6. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità di talemotivo, atteso che, diversamente da quanto asserito dallacontroricorrente, esso non risulta volto a sollecitare una ricostruzionefattuale alternativa a quella fornita dal giudice di merito. La censura - cheprospetta la illegittimità della riqualificazione operata dall’Ufficio sullascorta del collegamento negoziale tra l’atto di costituzione della societàsemplice mediante conferimento di azienda agricola e l’atto di cessioneparziale della quota di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo,erroneamente, consentito detto collegamento dall’art. 20 del d.lgs. n.183/1986, il quale, nell’attuale formulazione e nella interpretazione datanedalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, invece lo esclude -pone un problema interpretativo, ossia il fraintendimento del significato diuna previsione normativa e, pertanto, denuncia, ammissibilmente, unvizio di violazione di legge (v., tra le tante, Cass., n. 7871/2025; Cass., n.25182/2024; Cass., n. 3340/2019).7. Ciò posto, va richiamato l’orientamento espresso da questa Cortesecondo cui “L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n.205 (cd. legge di bilancio 2018) ha … modificato l’art. 20 TUR in tema di«interpretazione degli atti», la cui previgente formulazione («L’imposta èapplicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli attipresentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente») trova oggi una più circoscritta definizione normativa.Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma,l’intervento legislativo ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo attopresentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimodesumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dallegislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati,Numero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L’impostaè applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'attopresentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo,prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvoquanto disposto dagli articoli successivi». Questo nuovo assetto normativoè stato poi fatto oggetto di ulteriore intervento legislativo. Il 1° gennaio2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della legge 30dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondocui: «l’art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205,costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unicodi cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». In tal modo il legislatore del 2018ha ritenuto di espressamente attribuire alla previsione dell’art.1, comma87, legge n. 205 cit., portata di interpretazione autentica delladisposizione-base di cui all’art. 20 TUR. E ciò al fine di assegnare efficaciaretroattiva alla riformulazione di quest’ultima disposizione, così darenderla applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti -anche agli atti negoziali posti in essere prima del 1° gennaio 2018. Questiinterventi legislativi – tali da imprimere alla materia un indirizzoricostruttivo radicalmente diverso da quello fatto proprio da unapluriennale e consolidata giurisprudenza di legittimità - sono stati vagliatisotto vari profili dal giudice delle leggi. Investita una prima volta conordinanza di questa Corte n. 23549/19 (dubitativa della legittimità, exartt. 3 e 53 Cost., della nuova formulazione dell’art. 20 in puntoesclusione degli elementi estrinseci all’atto e degli atti collegati), la CorteCostituzionale (sentenza n. 158/2020) ha ritenuto non fondati i dubbi cosìsollevati, osservando che:…la scelta del legislatore del 2017 didiscrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali edai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diversedisposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anziNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare,sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, siacon la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili; - latesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa realenon appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamentodell'articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare infunzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorioendoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, disvincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioniprive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimocontribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamenteammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell'Unioneeuropea) …Analoga questione di legittimità costituzionale è statasollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dallaCommissione Tributaria Provinciale di Bologna, la quale ha altresìsottoposto al vaglio della Corte costituzionale, in via subordinata, ladiversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1,comma 1,084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’art. 1,comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisceinterpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del1986. Orbene, la Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2021), harichiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art. 20 - ilconvincimento di infondatezza della questione così come già emerso con lamenzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art.artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.),gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività perinterpretazione autentica della nuova disciplina. In ordine a quest’ultimoprofilo, in particolare, ha osservato la Corte che: - non è irragionevoleNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modocertamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più cheall'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'interoimpianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentaledell'imposta di registro, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «nonrisulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020);nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso siadeterminato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativaconsolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppatain senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata piùopportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993), fermo restando chel’interpretazione di legittimità dell’art. 20 non risultava comunque del tuttomonolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsiche la modificazione legislativa fosse a tal punto imprevedibile da palesarsiirragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosiinvece essa su un piano di rispettata coerenza interna della strutturadell’imposta con il suo presupposto economico , secondo quanto giàosservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione delprincipio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultimapronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 -e neppurel’art. 53 - Cost., dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lospecifico aspetto della retroattività) che «nella giurisprudenzasovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelarei diritti della persona contro il potere dello Stato e della PubblicaAmministrazione e non viceversa»….All’esito dell’evoluzione normativa edinterpretativa di cui si è dato finora conto, la giurisprudenza di questaCorte di legittimità – appunto preso atto del mutato quadro di riferimento– ha innanzitutto osservato come le riforme del 2017 e 2018 non abbianointaccato il principio legislativo-cardine dell’imposizione di registro,costituito dalla prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò perché, a parteNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026ogni considerazione sul rilievo anche ex art. 53 Cost. del principio, ne escecomunque riaffermata la testuale prescrizione per cui L’imposta deveessere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’attopresentato per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente , sicchè la prevalenza sostanziale dei presuppostidell’imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell’atto, può(deve) a tutt’oggi essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, siapure entro i ricordati limiti imposti all’attività ermeneutica dall’art. 20novellato, cioè per intrinseco (Cass. del 22.06.2022, n. 20073)…Su talefondamentale premessa, la giurisprudenza di legittimità registral’adattamento della nuova disciplina dell’art.20 secondo i criteriricostruttivi di compatibilità costituzionale dettati dal giudice delle leggi,con conseguente affermata preclusione alla riqualificazione negoziale ‘perestrinseco” o per collegamento negoziale in tema di imposta di registro,le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dallacessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essereriqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, ilconseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con lefinalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario…Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atticollegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta diregistro (Cass. n. 25601/2021)…. Adeguandosi a tale interpretazione,anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto aregistrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementiextratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disponeche «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridicidell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titoloo la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'attoNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essocollegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^ 5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5,22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021,n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass.,Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022,n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez.5^, 13 dicembre 2023, n. 34901; Cass. 11.10.2023, n. 24668). Cosìanche si era espressa Cass. n. 10688/2021, la quale ha evidenziato come,a seguito del duplice intervento della Corte Costituzionale,l’[OSCURATO:PERSONA] non può più riqualificare l’atto facendoricorso a contenuti diversi da quelli propri delle clausole contrattuali edestranei agli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione. Piùin particolare, quest’ultima pronuncia ha osservato che: - l'attività diqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare è legittimasoltanto se operata per intrinseco , senza l'utilizzazione di elementi adesso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.P.R. n.131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi daquelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunquedesumibili dal singolo atto presentato alla registrazione; - l’accesso adelementi negoziali o comportamentali estrinseci è invece consentito nelladiversa ottica (estranea all’art.20) dell’emersione di un abuso del dirittoed elusione fiscale, nel qual caso – però - l’amministrazione finanziaria (icui poteri accertativi in tema di imposta di registro ed ipocatastale sonostati equiparati a quelli propri dell’imposizione sul reddito ex art.53-bisd.P.R. 131/86 novellato nel 2017) deve osservare il contraddittoriopreventivo, il procedimento e le garanzie tutte di cui all’art.10- bis legge27 luglio 2000, n. 212 (ben inteso, soltanto alle fattispecie successive allaNumero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/2026sua introduzione). L’attenzione dell’interprete muove oggi, dunque, dallapolarizzazione intrinseco-estrinseco , dovendosi in concreto valutarequali elementi siano da considerarsi interni all’atto presentato allaregistrazione, così da rilevare ai fini della qualificazione sostanziale dell’atto stesso, e quali siano invece ad esso esterni, così da risultareininfluenti ed inutilizzabili (salva la diversa ipotesi dell’ ex art. 10 -bislegge 212/00 cit.). E questa opera di classificazione e qualificazionenegoziale deve essere finalizzata all’individuazione del regime diimposizione applicabile all’atto tenuto conto, da un lato, della suaintrinseca natura e dei suoi effetti giuridici (non economici) e, dall’altro,della sua atomistica ed autosufficiente analisi secondo il paradigma –ancora insito nell’Ordinamento (C.Cost. cit.) – della imposta d’atto ”(Cass. n. 7470/2024, nonché, tra le altre, 22666/2024).8. I suddetti principi sono stati invece disattesi dal giudice d’appello,che ha fatto ricorso al collegamento negoziale tra due diversi atti (l’atto dicostituzione della società semplice agricola mediante conferimento diazienda agricola e la successiva cessione di quote sociali), non piùconsentito dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 come interpretato alla lucedi una evoluzione normativa e giurisprudenziale ormai consolidata e a cuisi intende dare continuità, per riqualificare l’operazione negoziale qualecessione d’azienda pur in mancanza di elementi intrinseci a ciascun attoda cui inferire tale volontà delle parti (v. sulla specifica questione dellanon riqualificabilità in cessione d’azienda, ai fini dell’imposta di registro,delle operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dauna cessione di quota della società conferitaria, Cass., n. 11062/2026;Cass., n. 25601/2021).L’attività qualificatoria non può, invero, travalicare lo schemanegoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, mediante l'artificiosacostruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta daicontraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti.Numero registro generale 7997/2021Numero sezionale 4007/2026Numero di raccolta generale 16769/2026Data pubblicazione 28/05/20269. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento, in ragione diquanto sopra rilevato, dell’originario ricorso del contribuente.Non essendosi l’orientamento giurisprudenziale, a cui questa Corte hainteso conformarsi, ancora consolidato al momento della proposizionedell’iniziale ricorso del contribuente e del ricorso per cassazione, vadisposta la compensazione delle spese sia dei gradi di merito che delgiudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodel contribuente, annullando l’avviso impugnato.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data12/5/2026Il PresidenteUgo Candia