CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 25092/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28420/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Lega le Rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CatiniRiccardo; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo, premessa la somministrazione da parte della convenuta di acqua non potabile e priva dei requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti di arsenico, la condanna al risarcimento del danno ed alla restituzione del 50% dell’importo dei canoni già versati. La convenuta chiamò in causa in funzione di manleva la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice adito accolse la domanda restitutoria e rigettò la domanda di manleva. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza di data 13 febbraio 2020 il Tribunale di Viterbo dichiarò la carenza di giurisdizione in relazione alla domanda di manleva e confermò per il resto la decisione appellata. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattromotivi e resistono con distinti controricorsi da una parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra la Regione [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, poiché è stata invocata la riduzione della tariffa stabilita in via amministrativa, vi è difetto di giurisdizione del giudice ordinario.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Come già affermato da Cass. Sez. U. n. 17248 del 2022, in fattispecie perfettamente sovrapponibile, la censura non tiene conto della giurisprudenza di questaCorte secondo cui «l 'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango Eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza» ( Cass. Sez. U. n. 32780/2018 , v. anche Cass. Sez. U. n. 33209/2018e n. 36897/2021). Ne discende che è « il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell'acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio» (Cass. Sez. U. n. 32780/2018). Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 141 e segg. (Codice dell'Ambiente), del D.Lgs. n. 31 del 2001, artt. 9,12 e 13 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c.Osserva la ricorrente che, con riferimento alla domanda di manleva, più che il profilo amministrativo viene in rilievo quello civilistico, costituendo la Regione il soggetto coobbligato unitamente a [OSCURATO:SOCIETA] (da manlevare). Il motivo è fondato. Deve essere data continuità al riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario di cui alle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 36897 del 2021 e n. 17248 del 2022) e della giurisprudenza conforme successiva (fra le tante Cass. n. 11620 del 2022 e n. 19574 del 2022), in fattispecie perfettamente sovrapponibili alla presente. La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale sussiste pertanto la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si denunciaomesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il Tribunale ha omesso di esaminare la normativa dalla quale si evince la responsabilità della Regione nella vicenda in esame. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha accolto le doglianze delle parti appellate circa l'introduzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di nuovi motivi di doglianza individuabili nei punti nn. 4) e 5) di cui all'atto di appello sul rilievo che dall'esame degli atti di parte di primo grado era emerso che tali doglianze erano state sollevate per la prima volta - e quindi integrando, a parere del Tribunale, una tipica ipotesi di mutatio libelli - con le memorie ex art. 320 c.p.c. e poi reiterate nel libello introduttivo di secondo grado, sicché proposte in violazione dell'art.345 c.p.c. e, pertanto, inammissibili. Second o il Tribunale analoga decisione doveva adottarsi in relazione a quanto contestato ed introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. solo in sede di comparsa conclusionale, facendo riferimento a questione differente e quindi nuova rispetto a quella oggetto di giudizio.La ricorrente sostiene di non essere incorsa in alcuna mutatio libelli e richiama la distinzione tra quest'ultima e l'emendatio libelli. Il motivo è inammissibile. Come rilevato da Cass. n. 11620 del 2022, in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente e con identico motivo di ricorso, la censura risulta inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e per difetto di specificità, non avendo la parte ricorrente riprodotto il tenore letterale delle argomentazioni su cui si basano i nn. 4 e 5) dell'atto di appello. Il motivo non è pertanto scrutinabile. Poiché il giudizio prosegue solo in relazione al rapporto di manleva, affidando al giudice del rinvio la regolamentazione anche delle spese del giudizio di manleva, si deve provvedere sulle spese relative alla domanda principale (conformemente a quanto disposto, in fattispecie perfettamente sovrapponibile, da Cass. Sez. U. n. 17248 del 2022). In relazione a quest’ultimo rapporto processuale le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo dichiarando inammissibile per il resto il ricorso; dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità in relazione al rapporto processuale con la Regione [OSCURATO:PERSONA]; condanna la ricorrente al pagamento, in favore diMaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie