CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21448/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 140 R.G. n. 44250/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche (in quanto aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata), meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8-9 sulla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per i contestati reati; pagg. 11-12 sulla non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pagg. 10-11 sulla valutazione delle prove, tenuto viepiù conto, ai fini delle dedotte carenze motivazionali, che la Corte di appello ha rilevato che le doglianze della difesa era state già affrontate in primo grado, cfr. pagg. 6 e 10) e comunque manifestamente infondate (con riferimento alla suddetta causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nella forma putativa, cfr. Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato infine che non va disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come invece richiesto da quest'ultima, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite, non avendo in questa Sede la stessa parte civile — a fronte della già rilevata inammissibilità dei ricorsi - effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la pretesa degli imputati per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de