Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22908/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/2026 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio,come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 642cod. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 336 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. e apparenzadella motivazione, in ordine alla presenza di una querela tempestiva,genericamente affermata in sentenza, senza indicare l’affoliazione e senzaverificarne l’idoneità.

Peraltro, la procura speciale rilasciata diciotto mesi prima deifatti non potrebbe ritenersi valida.2.2.

Violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 180, 526 e 603 cod. proc. pen. ecorrelati vizi di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione istruttoriamediante la nuova assunzione della teste Santini (le cui dichiarazioni erano statedichiarate non utilizzabili, ma avrebbero potuto far luce sulla vicenda per cui siprocede).2.3.

Violazione degli artt. 642 cod. pen. e 192 e 533 cod. pen., con riferimentoalla valutazione delle risultanze probatorie (traffico telefonico, dichiarazioni delcoimputato, tracciato satellitare), asseritamente inidonee a fondare l’affermazionedi responsabilità, in particolare per quanto attiene all’elemento soggettivo.2.4.

Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e carenza di motivazione, inrelazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.2.5.

Violazione degli artt. 163 e 164, primo comma, cod. pen., nonchécontraddittorietà o illogicità della motivazione, in ordine alla mancata sospensionecondizionale della pena, nonostante l’esclusione della recidiva.2.6.

Omessa motivazione in ordine ai profili di gravame inerenti le celletelefoniche, la sussistenza del dolo specifico e agli esiti del parallelo giudizio civile.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e nonconsentiti, in quanto meramente reiterativi di questioni già correttamentedisattese (senza effettivo confronto con il provvedimento impugnato), e,comunque, manifestamente infondati.2.

La sussistenza di una rituale querela è stata debitamente affermata eillustrata nella sentenza impugnata, con adeguati riferimenti alla presenzadell’istanza di punizione nel fascicolo processuale e alla legittimazione delprocuratore speciale (p. 4).

Peraltro, emerge una contraddittorietà intrinseca delmotivo di appello, laddove si duole, a un tempo, della mancanza di querela, da unlato, e della sua inefficacia per un asserito difetto di legittimazione del soggettoproponente e della sua tardività, dall’altro.In ogni caso, la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe acarico di chi ne deduce la tardività (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018,Zuccchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01).A nulla rileva, inoltre, che la procura speciale fosse antecedente al fatto direato, stante il chiaro disposto dell’art. 37, disp. att. cod. proc. pen.: «La procuraspeciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anchepreventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per ilcompimento dell’atto al quale la procura si riferisce» (cfr. anche Sez. 2, n. 22506del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288-01; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep.2017, Dindi, Rv. 268769-01, secondo cui, anche per quanto attiene allapresentazione della querela, la procura speciale rilasciata in via preventiva dallegale rappresentante di un ente non deve contenere l’indicazione dei singoli reatirispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, benpotendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gliinteressi della società e pertengono all’oggetto sociale).3.

Per quel che concerne la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, lariassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordinataalla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e chel’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto congruamente dell’assenza di decisività dell’incombenteproposto e cioè della sua inidoneità a inficiare la valenza dei dati già raccolti (Sez.3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018,dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01).Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacatodi legittimità, poiché la struttura argomentativa della motivazione della decisionedi secondo grado si fonda – come meglio chiarito infra – su elementi sufficienti peruna compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620-01).4.

Infatti, per quanto attiene al terzo motivo, la ricostruzione della vicenda,sulla scorta della solida piattaforma istruttoria a carico (che evidenziaval’impossibile verificazione del sinistro denunciato e la sussistenza dell’elementosoggettivo, anche avuto riguardo alla successiva cessione del relativo credito; cfr.p. 5), è impermeabile allo scrutinio di cassazione, a fronte di motivi fattuali erivalutativi.D’altro canto, anche in relazione al sesto motivo, si osserva come il giudicedel gravame non sia tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzionidelle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, così disattendendoimplicitamente le considerazioni di segno contrario (cfr., Sez. 4, n. 33393 del18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., nonmass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01).5.

Allo stesso modo, sono manifestamente infondati il quarto e il quintomotivo, peraltro affatto avulsi dall’effettivo tenore della motivazione.La sentenza impugnata sottolinea, nella pienezza della giurisdizione di merito,oltre alla maliziosa articolazione della condotta, anche la consistenza dell’esborsoper la persona offesa, in tal modo ottemperando pienamente al proprio obbligomotivazionale in ordine alla concreta e non marginale offensività del fatto.L’imputato ha già goduto per due volte della sospensione condizionale dellapena (come ribadito dai giudici di appello, senza contestazioni di sorta), di modoche – anche a prescindere dall’infausta prognosi di recidivanza – il beneficio nonavrebbe potuto, comunque, essere ulteriormente concesso, ai sensi dell’art. 164,quarto comma, cod. pen.6.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.7.

Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile.Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato vienerigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha dirittodi ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamenteesplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversapretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (cfr. Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv.288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020,Tamborrino, Rv. 278834-01).Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni si è limitata apresentare le proprie conclusioni, senza inserirsi nella dialettica processuale conalcuna deduzione a supporto di tali richieste.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civileSocietà [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni.Così deciso il 26 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio,come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 642cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 336 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. e apparenzadella motivazione, in ordine alla presenza di una querela tempestiva,genericamente affermata in sentenza, senza indicare l’affoliazione e senzaverificarne l’idoneità. Peraltro, la procura speciale rilasciata diciotto mesi prima deifatti non potrebbe ritenersi valida.2.2. Violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 180, 526 e 603 cod. proc. pen. ecorrelati vizi di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione istruttoriamediante la nuova assunzione della teste Santini (le cui dichiarazioni erano statedichiarate non utilizzabili, ma avrebbero potuto far luce sulla vicenda per cui siprocede).2.3. Violazione degli artt. 642 cod. pen. e 192 e 533 cod. pen., con riferimentoalla valutazione delle risultanze probatorie (traffico telefonico, dichiarazioni delcoimputato, tracciato satellitare), asseritamente inidonee a fondare l’affermazionedi responsabilità, in particolare per quanto attiene all’elemento soggettivo.2.4. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e carenza di motivazione, inrelazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.2.5. Violazione degli artt. 163 e 164, primo comma, cod. pen., nonchécontraddittorietà o illogicità della motivazione, in ordine alla mancata sospensionecondizionale della pena, nonostante l’esclusione della recidiva.2.6. Omessa motivazione in ordine ai profili di gravame inerenti le celletelefoniche, la sussistenza del dolo specifico e agli esiti del parallelo giudizio civile.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e nonconsentiti, in quanto meramente reiterativi di questioni già correttamentedisattese (senza effettivo confronto con il provvedimento impugnato), e,comunque, manifestamente infondati.2. La sussistenza di una rituale querela è stata debitamente affermata eillustrata nella sentenza impugnata, con adeguati riferimenti alla presenzadell’istanza di punizione nel fascicolo processuale e alla legittimazione delprocuratore speciale (p. 4). Peraltro, emerge una contraddittorietà intrinseca delmotivo di appello, laddove si duole, a un tempo, della mancanza di querela, da unlato, e della sua inefficacia per un asserito difetto di legittimazione del soggettoproponente e della sua tardività, dall’altro.In ogni caso, la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe acarico di chi ne deduce la tardività (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018,Zuccchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01).A nulla rileva, inoltre, che la procura speciale fosse antecedente al fatto direato, stante il chiaro disposto dell’art. 37, disp. att. cod. proc. pen.: «La procuraspeciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anchepreventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per ilcompimento dell’atto al quale la procura si riferisce» (cfr. anche Sez. 2, n. 22506del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288-01; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep.2017, Dindi, Rv. 268769-01, secondo cui, anche per quanto attiene allapresentazione della querela, la procura speciale rilasciata in via preventiva dallegale rappresentante di un ente non deve contenere l’indicazione dei singoli reatirispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, benpotendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gliinteressi della società e pertengono all’oggetto sociale).3. Per quel che concerne la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, lariassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordinataalla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e chel’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto congruamente dell’assenza di decisività dell’incombenteproposto e cioè della sua inidoneità a inficiare la valenza dei dati già raccolti (Sez.3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018,dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01).Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacatodi legittimità, poiché la struttura argomentativa della motivazione della decisionedi secondo grado si fonda – come meglio chiarito infra – su elementi sufficienti peruna compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620-01).4. Infatti, per quanto attiene al terzo motivo, la ricostruzione della vicenda,sulla scorta della solida piattaforma istruttoria a carico (che evidenziaval’impossibile verificazione del sinistro denunciato e la sussistenza dell’elementosoggettivo, anche avuto riguardo alla successiva cessione del relativo credito; cfr.p. 5), è impermeabile allo scrutinio di cassazione, a fronte di motivi fattuali erivalutativi.D’altro canto, anche in relazione al sesto motivo, si osserva come il giudicedel gravame non sia tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzionidelle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, così disattendendoimplicitamente le considerazioni di segno contrario (cfr., Sez. 4, n. 33393 del18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., nonmass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01).5. Allo stesso modo, sono manifestamente infondati il quarto e il quintomotivo, peraltro affatto avulsi dall’effettivo tenore della motivazione.La sentenza impugnata sottolinea, nella pienezza della giurisdizione di merito,oltre alla maliziosa articolazione della condotta, anche la consistenza dell’esborsoper la persona offesa, in tal modo ottemperando pienamente al proprio obbligomotivazionale in ordine alla concreta e non marginale offensività del fatto.L’imputato ha già goduto per due volte della sospensione condizionale dellapena (come ribadito dai giudici di appello, senza contestazioni di sorta), di modoche – anche a prescindere dall’infausta prognosi di recidivanza – il beneficio nonavrebbe potuto, comunque, essere ulteriormente concesso, ai sensi dell’art. 164,quarto comma, cod. pen.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.7. Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile.Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato vienerigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha dirittodi ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamenteesplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversapretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (cfr. Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv.288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020,Tamborrino, Rv. 278834-01).Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni si è limitata apresentare le proprie conclusioni, senza inserirsi nella dialettica processuale conalcuna deduzione a supporto di tali richieste. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civileSocietà [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni.Così deciso il 26 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22908/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris