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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16797/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento del Tribunale di Agrigento del 12.5-22.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 12.5-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Agrigento ha approvato il rendiconto di gestione predisposto dal precedente amministratore giudiziario Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad eccezione delle voci relative ai pagamenti effettuati in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per complessivi Euro 43.680, dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 5.403,57 e dell'[OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 6.143,37 relativamente ai quali ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto alla ripetizione di tali somme dalla Procedura ovvero, in mancanza di fondi, dall'Erario;

2. ricorre per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: richiamato il tenore del provvedimento impugnato quanto alle eccezioni alla approvazione del rendiconto segnala, in primo luogo, come il provvedimento debba ritenersi impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D. Lg.vo 159 del 2011 quand'anche trattasi di procedura introdotta prima della sua entrata in vigore e, in ogni caso, senza le limitazioni di cui all'art. 10 del D. Lg.vo cit., deduce: 2.1 violazione di legge per inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 2octies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. nnodd. ed integrazioni: richiama il tenore della disposizione di cui all'art. 2octies della legge del 1965 segnalando che il Tribunale, nell'approvare il rendiconto di gestione, con le eccezioni menzionate, è incorso in una palese violazione di legge in quanto, avendo dato atto che i predetti esborsi erano stati preventivamente autorizzati e liquidati ed erano relativi ad attività effettivamente espletate e perciò necessariamente da remunerare, le aveva tuttavia giudicate non approvabili perché retribuite con fondi tratti dai conti di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e non già della [OSCURATO:PERSONA] srl nel cui interesse tali prestazioni erano state effettuate; ciò, secondo il Tribunale, alla luce dell'art. 37 comma 5 del D. Lg.vo 159 del 2011 e del principio di contabilità separata che non era tuttavia applicabile al caso di specie trattandosi di misura adottata su proposta avanzata prima della entrata in vigore della normativa del 2011; segnala l'erroneità delle argomentazioni svolte dalle difese degli Agrò e dal successivo amministratore giudiziario dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] srl era in condizioni di operare in forza di due aperture di credito ma non certo attingendo a risorse proprie, con la conseguenza che far gravare le spese sopra indicate sulla società avrebbe significato semplicemente aggravare la sua situazione debitoria ostacolando la sua concreta operatività; sottolinea inoltre l'erroneità della affermazione secondo cui la attività di esso ricorrente era stata svolta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl essendo stata invece espletata nell'interesse e per la gestione di tutti i beni sequestrati;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Agrigento: richiama, infatti, la disciplina transitoria correlata all'introduzione nel sistema della norme contenute nel codice antimafia, non applicabile ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione e l'inesistenza di motivi per distanziarsene, anche perché il tradizionale principio tempus regit actum, sul quale riposa il ricorso oggetto di scrutinio, non ha, come è noto, carattere assoluto ma conosce deroghe espresse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui appresso.

Il Tribunale, all'esito della cessazione dell'incarico di amministratore giudiziario da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto alla approvazione del rendiconto della sua gestione che aveva approvato ad eccezione delle sole voci relative ai pagamenti effettuati in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per complessivi Euro 43.680, dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 5.403,57 e dell'[OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 6.143,37 relativamente ai quali ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto alla ripetizione di tali somme dalla Procedura ovvero, in mancanza di fondi, dall'Erario.

I giudici agrigentini hanno premesso che tali esborsi "... risultano regolarmente prima autorizzati e poi liquidati dal Tribunale ..." e che, in particolare, "... le attività di c.t. poste in essere dal Caramma e dal Ciacci risultano tutte regolarmente espletate (....) e, di certo, andavano retribuite secondo legge, a pena di ingiustificato arricchimento della procedura ..."; nessun rilievo, d'altra parte, è stato sollevato sulla regolarità e sulla retribuibilità delle attività svolte dall'amministrazione giudiziario sul cui diritto a percepire quanto liquidatogli il Tribunale non ha mosso alcun rilievo.

In realtà, la mancata approvazione del rendiconto quanto a queste specifiche voci di spesa è stata fondata sulla considerazione secondo cui tali spese erano state liquidate con provvista tratta dai conti di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] quando, invece, le attività da retribuire sarebbero state espletate, in gran parte, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva, secondo il Tribunale, che "... la provvista per tali esborsi doveva essere prelevata dalla relativa massa ed in mancanza erogata con anticipazioni a carico dell'Erario" piuttosto che in danno dei predetti Agrò nei cui confronti la confisca era stata anche revocata.

Tale affermazione si fonda, invero, sul disposto di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lg.vo 159 del 2011 secondo cui "l'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti ... egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale ...".

E, tuttavia, questa disposizione non era certamente applicabile al caso di specie atteso che, come chiarito dallo stesso Tribunale di Agrigento, la disciplina cui far riferimento era quella "... già vigente in precedenza" e che "... deve ritenersi ancora applicabile anche al caso di in esame trattandosi ... di misura di prevenzione patrimoniale la cui proposta, come risulta dagli atti, è stata formulata prima dell'entrata in vigore del D. L.vo 159/11 ed alla quale, pertanto, si applicano, ex art. 117 dello stesso decreto le norme previgenti" (cfr., pag. 2 del provvedimento impugnato in questa sede).

Questa Corte, d'altra parte, ha anche affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina previgente per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del detto decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura, essendo la disposizione coerente con il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. i) della legge delega 13 agosto 2010, n. 136 e non irragionevole per disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni sotto il profilo temporale (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 11242 del 26/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277241; Sez. 6 - , Sentenza n. 20572 del 09/05/2019 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275684).

Da questa premessa deriva, in primo luogo, che il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari è in realtà ricorribile in cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto la disciplina applicabile è quella prevista dagli artt. 7, D.L. n. 230 del 1989, conv. con modificazioni dalla legge n. 282 del 1989 e 5 D.M. n. 293 del 1991, che, a differenza della nuova normativa, non indica il rimedio esperibile sicché il ricorso è consentito solo per violazione di legge, unico vizio contemplato dall'art. 111 della Costituzione e l'unico previsto in materia di misure di prevenzione non essendo quindi consentite censure relative al vizio di motivazione (cfr., per una ampia e puntuale ricostruzione della normativa previgente, Sez. 6, Sentenza n. 51710 del 04/07/2017, La Camera ed altro, Rv. 271489).

È altresì pacifico che il giudizio sul rendiconto della gestione non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario, bensì assolve ad una funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo, con la conseguenza per cui deve ritenersi illegittima l'ordinanza del tribunale che, ravvisando irregolarità o profili di incompletezza, non approvi il rendiconto, dovendo il giudice, in tale caso, invitare l'amministratore a provvedere alla loro sanatoria (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 19669 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281364, in cui la Corte ha chiarito che la fase contenziosa introdotta dalla formulazione di rilievi critici e contestazioni specifiche delle parti può concludersi soltanto con l'approvazione del rendiconto o con l'invito rivolto all'amministratore a sanare le irregolarità riscontrate, contenuto in ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero; conf., oltre alla già richiamata, Sez. 6, n. 51710 del 4/7/2017, La Camera, rv. 271489, Sez. 6, Sentenza n. 29907 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA],_Rv. 276464; Sez. 6, Sentenza n. 2976 del 24/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6340 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Sanicola, rv. 280525).

Il presente ricorso ha dunque effettivamente colto un profilo di violazione di legge quanto alla normativa ritenuta applicabile alla misura di prevenzione di cui si tratta imponendosi perciò l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale di Agrigento che procederà a nuovo esame tenendo conto, per un verso, delle coordinate normative sopra indicate e, comunque, del fatto, non controverso, della revoca della confisca già disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che andrà valutata per verificare se ed in che misura costoro abbiano diritto alla ripetere le somme dalla procedura ovvero, in caso di incapienza, dall'Erario anche indipendentemente dalla erroneità della "imputazione" dei pagamenti.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento del Tribunale di Agrigento del 12.5-22.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 12.5-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Agrigento ha approvato il rendiconto di gestione predisposto dal precedente amministratore giudiziario Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad eccezione delle voci relative ai pagamenti effettuati in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per complessivi Euro 43.680, dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 5.403,57 e dell'[OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 6.143,37 relativamente ai quali ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto alla ripetizione di tali somme dalla Procedura ovvero, in mancanza di fondi, dall'Erario; 2. ricorre per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: richiamato il tenore del provvedimento impugnato quanto alle eccezioni alla approvazione del rendiconto segnala, in primo luogo, come il provvedimento debba ritenersi impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D. Lg.vo 159 del 2011 quand'anche trattasi di procedura introdotta prima della sua entrata in vigore e, in ogni caso, senza le limitazioni di cui all'art. 10 del D. Lg.vo cit., deduce: 2.1 violazione di legge per inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 2octies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. nnodd. ed integrazioni: richiama il tenore della disposizione di cui all'art. 2octies della legge del 1965 segnalando che il Tribunale, nell'approvare il rendiconto di gestione, con le eccezioni menzionate, è incorso in una palese violazione di legge in quanto, avendo dato atto che i predetti esborsi erano stati preventivamente autorizzati e liquidati ed erano relativi ad attività effettivamente espletate e perciò necessariamente da remunerare, le aveva tuttavia giudicate non approvabili perché retribuite con fondi tratti dai conti di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e non già della [OSCURATO:PERSONA] srl nel cui interesse tali prestazioni erano state effettuate; ciò, secondo il Tribunale, alla luce dell'art. 37 comma 5 del D. Lg.vo 159 del 2011 e del principio di contabilità separata che non era tuttavia applicabile al caso di specie trattandosi di misura adottata su proposta avanzata prima della entrata in vigore della normativa del 2011; segnala l'erroneità delle argomentazioni svolte dalle difese degli Agrò e dal successivo amministratore giudiziario dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] srl era in condizioni di operare in forza di due aperture di credito ma non certo attingendo a risorse proprie, con la conseguenza che far gravare le spese sopra indicate sulla società avrebbe significato semplicemente aggravare la sua situazione debitoria ostacolando la sua concreta operatività; sottolinea inoltre l'erroneità della affermazione secondo cui la attività di esso ricorrente era stata svolta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl essendo stata invece espletata nell'interesse e per la gestione di tutti i beni sequestrati; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Agrigento: richiama, infatti, la disciplina transitoria correlata all'introduzione nel sistema della norme contenute nel codice antimafia, non applicabile ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione e l'inesistenza di motivi per distanziarsene, anche perché il tradizionale principio tempus regit actum, sul quale riposa il ricorso oggetto di scrutinio, non ha, come è noto, carattere assoluto ma conosce deroghe espresse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui appresso. Il Tribunale, all'esito della cessazione dell'incarico di amministratore giudiziario da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto alla approvazione del rendiconto della sua gestione che aveva approvato ad eccezione delle sole voci relative ai pagamenti effettuati in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per complessivi Euro 43.680, dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 5.403,57 e dell'[OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 6.143,37 relativamente ai quali ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto alla ripetizione di tali somme dalla Procedura ovvero, in mancanza di fondi, dall'Erario. I giudici agrigentini hanno premesso che tali esborsi "... risultano regolarmente prima autorizzati e poi liquidati dal Tribunale ..." e che, in particolare, "... le attività di c.t. poste in essere dal Caramma e dal Ciacci risultano tutte regolarmente espletate (....) e, di certo, andavano retribuite secondo legge, a pena di ingiustificato arricchimento della procedura ..."; nessun rilievo, d'altra parte, è stato sollevato sulla regolarità e sulla retribuibilità delle attività svolte dall'amministrazione giudiziario sul cui diritto a percepire quanto liquidatogli il Tribunale non ha mosso alcun rilievo. In realtà, la mancata approvazione del rendiconto quanto a queste specifiche voci di spesa è stata fondata sulla considerazione secondo cui tali spese erano state liquidate con provvista tratta dai conti di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] quando, invece, le attività da retribuire sarebbero state espletate, in gran parte, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva, secondo il Tribunale, che "... la provvista per tali esborsi doveva essere prelevata dalla relativa massa ed in mancanza erogata con anticipazioni a carico dell'Erario" piuttosto che in danno dei predetti Agrò nei cui confronti la confisca era stata anche revocata. Tale affermazione si fonda, invero, sul disposto di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lg.vo 159 del 2011 secondo cui "l'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti ... egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale ...". E, tuttavia, questa disposizione non era certamente applicabile al caso di specie atteso che, come chiarito dallo stesso Tribunale di Agrigento, la disciplina cui far riferimento era quella "... già vigente in precedenza" e che "... deve ritenersi ancora applicabile anche al caso di in esame trattandosi ... di misura di prevenzione patrimoniale la cui proposta, come risulta dagli atti, è stata formulata prima dell'entrata in vigore del D. L.vo 159/11 ed alla quale, pertanto, si applicano, ex art. 117 dello stesso decreto le norme previgenti" (cfr., pag. 2 del provvedimento impugnato in questa sede). Questa Corte, d'altra parte, ha anche affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina previgente per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del detto decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura, essendo la disposizione coerente con il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. i) della legge delega 13 agosto 2010, n. 136 e non irragionevole per disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni sotto il profilo temporale (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 11242 del 26/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277241; Sez. 6 - , Sentenza n. 20572 del 09/05/2019 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275684). Da questa premessa deriva, in primo luogo, che il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari è in realtà ricorribile in cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto la disciplina applicabile è quella prevista dagli artt. 7, D.L. n. 230 del 1989, conv. con modificazioni dalla legge n. 282 del 1989 e 5 D.M. n. 293 del 1991, che, a differenza della nuova normativa, non indica il rimedio esperibile sicché il ricorso è consentito solo per violazione di legge, unico vizio contemplato dall'art. 111 della Costituzione e l'unico previsto in materia di misure di prevenzione non essendo quindi consentite censure relative al vizio di motivazione (cfr., per una ampia e puntuale ricostruzione della normativa previgente, Sez. 6, Sentenza n. 51710 del 04/07/2017, La Camera ed altro, Rv. 271489). È altresì pacifico che il giudizio sul rendiconto della gestione non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario, bensì assolve ad una funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo, con la conseguenza per cui deve ritenersi illegittima l'ordinanza del tribunale che, ravvisando irregolarità o profili di incompletezza, non approvi il rendiconto, dovendo il giudice, in tale caso, invitare l'amministratore a provvedere alla loro sanatoria (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 19669 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281364, in cui la Corte ha chiarito che la fase contenziosa introdotta dalla formulazione di rilievi critici e contestazioni specifiche delle parti può concludersi soltanto con l'approvazione del rendiconto o con l'invito rivolto all'amministratore a sanare le irregolarità riscontrate, contenuto in ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero; conf., oltre alla già richiamata, Sez. 6, n. 51710 del 4/7/2017, La Camera, rv. 271489, Sez. 6, Sentenza n. 29907 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA],_Rv. 276464; Sez. 6, Sentenza n. 2976 del 24/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6340 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Sanicola, rv. 280525). Il presente ricorso ha dunque effettivamente colto un profilo di violazione di legge quanto alla normativa ritenuta applicabile alla misura di prevenzione di cui si tratta imponendosi perciò l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale di Agrigento che procederà a nuovo esame tenendo conto, per un verso, delle coordinate normative sopra indicate e, comunque, del fatto, non controverso, della revoca della confisca già disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che andrà valutata per verificare se ed in che misura costoro abbiano diritto alla ripetere le somme dalla procedura ovvero, in caso di incapienza, dall'Erario anche indipendentemente dalla erroneità della "imputazione" dei pagamenti. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 16797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris