CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi 8 di reclusione e 1.200 € di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, che si lamenta essere stata affermata con mere clausole di stile; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale, diversamente da quanto allegato in ricorso, dato puntuale ed argomentata ragione della congruità della pena in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, non confrontandosi il ricorso con quelle non illogiche considerazioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 202