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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02737/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data, del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto i periodi di detenzione nel carcere di Cuneo erano stati valutati in relazione ad un provvedimento di trattenimento della corrispondenza nemmeno valorizzato dal magistrato di sorveglianza, mentre i semestri trascorsi nell'istituto milanese sono stati valutati in relazione a infrazioni disciplinari di cui non è stata data contezza; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato essendo la decisione fondata su numerose infrazioni disciplinari commesse sia nel carcere di Cuneo che in quello di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data, del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto i periodi di detenzione nel carcere di Cuneo erano stati valutati in relazione ad un provvedimento di trattenimento della corrispondenza nemmeno valorizzato dal magistrato di sorveglianza, mentre i semestri trascorsi nell'istituto milanese sono stati valutati in relazione a infrazioni disciplinari di cui non è stata data contezza; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato essendo la decisione fondata su numerose infrazioni disciplinari commesse sia nel carcere di Cuneo che in quello di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 02737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris