CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa cagionata con corretti argomenti logici e giuridici, in conformità ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. (si veda, in particolare, la pag. 3, dove la Corte territoriale ha valorizzato l'entità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità del fatto, in quanto posto in essere approfittando di un rapporto di lavoro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20