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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04074/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto deduce una illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, che in modo del tutto logico ricava il giudizio di non affidabilità del condannato, che ha comportato il rigetto della richiesta di misura alternativa, oltre che dalla esistenza di denunce recenti a carico dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 277924), anche dal fallimento della misura alternativa dell'affidamento in casi particolari di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 che. il condannato aveva ottenuto in occasione di una precedente espiazione, e che gli è stata revocata per violazioni, ed, inoltre, dal fallimento dell'ulteriore misura alternativa della detenzione domiciliare in cui era stato sostituito l'affidamento ex art. 94 citato, e che pure è stata revocata per successive violazioni, talchè è manifestamente infondato anche l'argomento speso nella parte finale dell'unico motivo di ricorso della mancanza di motivazione sulla mancata concessione quantomeno della detenzione domiciliare, alla luce dell'intervento di polizia, riportato nell'ordinanza, effettuato presso l'abitazione del condannato, su richiesta della figlia di questi che riferiva alle forze dell'ordine di essere stata aggredita dal padre; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto deduce una illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, che in modo del tutto logico ricava il giudizio di non affidabilità del condannato, che ha comportato il rigetto della richiesta di misura alternativa, oltre che dalla esistenza di denunce recenti a carico dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 277924), anche dal fallimento della misura alternativa dell'affidamento in casi particolari di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 che. il condannato aveva ottenuto in occasione di una precedente espiazione, e che gli è stata revocata per violazioni, ed, inoltre, dal fallimento dell'ulteriore misura alternativa della detenzione domiciliare in cui era stato sostituito l'affidamento ex art. 94 citato, e che pure è stata revocata per successive violazioni, talchè è manifestamente infondato anche l'argomento speso nella parte finale dell'unico motivo di ricorso della mancanza di motivazione sulla mancata concessione quantomeno della detenzione domiciliare, alla luce dell'intervento di polizia, riportato nell'ordinanza, effettuato presso l'abitazione del condannato, su richiesta della figlia di questi che riferiva alle forze dell'ordine di essere stata aggredita dal padre; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge