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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24035/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12) [OSCURATO:PERSONA]

9. ricorsa( propost9;clal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto rispettivamente P ascritti alle prevenuteWdmnnissibild, perché contenentycensure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato motivatamente spiegato, a fronte della doglianza proposta dalla difesa, che i supporti informatici contenenti le riprese video sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilità riguardano i fatti in contestazione.

Anche in punto di trattamento sanzionatorio i giudici territoriali hanno fornito congrua risposta, riscontrando la configurabilità delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., in ragione delle particolari modalità di occultamento della merce rubata e dell'assenza di una sorveglianza continua sulla merce esposta negli scaffali, come tale esposta alla pubblica fede.

Le invocate attenuanti sono state escluse con valutazioni congrue e non illogiche, trattandosi di furto di beni di valore consistente.

È stato anche adeguatamente riscontrato l'utilizzo di minorenni da parte delle imputate nella commissione dei furti, con conseguente applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q.114.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12) [OSCURATO:PERSONA] 9. ricorsa( propost9;clal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto rispettivamente P ascritti alle prevenuteWdmnnissibild, perché contenentycensure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, è stato motivatamente spiegato, a fronte della doglianza proposta dalla difesa, che i supporti informatici contenenti le riprese video sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilità riguardano i fatti in contestazione. Anche in punto di trattamento sanzionatorio i giudici territoriali hanno fornito congrua risposta, riscontrando la configurabilità delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., in ragione delle particolari modalità di occultamento della merce rubata e dell'assenza di una sorveglianza continua sulla merce esposta negli scaffali, come tale esposta alla pubblica fede. Le invocate attenuanti sono state escluse con valutazioni congrue e non illogiche, trattandosi di furto di beni di valore consistente. È stato anche adeguatamente riscontrato l'utilizzo di minorenni da parte delle imputate nella commissione dei furti, con conseguente applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q.114. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 24035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris