CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sono finalizzati ad ottenere,mediante doglianze in punto4fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche rispetto alla sufficienza del materiale probatorio in atti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di rapina aggravata contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4- 6 sulle ragioni del diniego della rinnovazione alla luce dell'attendibile ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese nonché sull'inverosimiglianza di quella fornita dall'imputato e sull'idoneità dell'utilizzo del bastone al fine di minacciare le vittime e di privarle della capacità di agire); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P