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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43818/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAI. • av udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza funzionale a decidere su istanza di mera rimessione nel termine di impugnazione a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., con trasmissione dell'istanza medesima al giudice dell'impugnazione ritenuto competente.

Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc.

Crispino, Rv. 274362-01).

Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere, dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 • Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAI. • av udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza funzionale a decidere su istanza di mera rimessione nel termine di impugnazione a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., con trasmissione dell'istanza medesima al giudice dell'impugnazione ritenuto competente. Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362-01). Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere, dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 • Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 43818/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris