Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22515/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

same di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli – SezioneRiesame –, nel rigettare il ricorso proposto dall’indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermatol'ordinanza emessa il 9 dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare incarcere, per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampomafioso.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l’indagato sarebbe affiliato al clan camorristico Amato-Pagano.

In particolare,avrebbe «compiti di controllo del territorio e di supporto alle attività illecite,segnatamente allo spaccio di sostanze stupefacenti … e alle attività di riciclaggio,anche all'estero, degli illeciti proventi accumulati».2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto di sole tre conversazionitelefoniche del 1° giugno 2024 e di due conversazioni ambientali del 2 maggio edel 4 agosto 2024, senza considerare l’assenza sia di dichiarazioni accusatorieprovenienti da collaboratori di giustizia, sia della contestazione di reati-fine.Sotto tale profilo, evidenzia che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],pur avendo riferito della partecipazione del padre e del fratello dell’indagato alclan, non avrebbe mai indicato [OSCURATO:PERSONA] quale appartenente alla consorteriacriminale.Deduce, inoltre, che le conversazioni intercettate, valorizzate dal Tribunale,in realtà sarebbero prive di univoco significato indiziante.In particolare, quanto al colloquio del 1° giugno 2024, ore 12:41, sostieneche dallo stesso non emergerebbe con chiarezza se l’indagato fosse inserito nelgruppo «del padre, facente capo agli Amato-Pagano, o se avesse una propriaCon riferimento alle conversazioni del medesimo giorno, ore 14:59 e 16:04,il ricorrente contesta l’interpretazione offerta dal Tribunale, osservando che lamera conoscenza delle dinamiche interne di un gruppo criminoso – peraltro in cuirisultano coinvolti congiunti dell’indagato – non è di per sé indicativa dellapartecipazione al sodalizio.

Peraltro, «si doveva considerare che dalla lettura dellestesse si comprendeva come l'indagato nulla sapeva dei motivi per cui stavasuccedendo una "tarantella"».Analoga censura viene formulata in relazione alla conversazione ambientaledel 2 maggio 2024.

Il ricorrente, invero, sostiene che sarebbe «davvero difficiledare una sicura interpretazione a quanto trascritto».Il ricorrente, infine, lamenta il fatto che, nell’imputazione provvisoria, vienespecificati i tempi, le modalità e i luoghi della condotta.

Sostiene che l’unicoelemento valorizzato dai giudici di merito – costituito da un viaggio in Spagnaeffettuato con il padre – non sarebbe particolarmente significativo.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo è inammissibile.Con esso, invero, il ricorrente ha articolato generiche censure che, puressendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nétravisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438).Il ricorrente, in larga parte, censura le conversazioni intercettate, chiedendoa questa Corte di effettuare valutazioni esclusivamente di merito, precluse dailimiti del sindacato di legittimità.Al riguardo, va ribadito che, «in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ilTribunale ha reso una congrua motivazione, che si fonda sulle conversazioniintercettate, che sono riportate e adeguatamente analizzate e valutate.

Da esse,in maniera coerente, il Tribunale ha ricostruito la partecipazione dell’indagato algruppo capeggiato dal padre [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del clan Amato-Pagano.In relazione a tale valutazione, il ricorrente non ha dedotto alcun vizio logicodeterminante risultante dal testo del provvedimento impugnato né alcun effettivotravisamento di prova.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli – SezioneRiesame –, nel rigettare il ricorso proposto dall’indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermatol'ordinanza emessa il 9 dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare incarcere, per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampomafioso.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l’indagato sarebbe affiliato al clan camorristico Amato-Pagano. In particolare,avrebbe «compiti di controllo del territorio e di supporto alle attività illecite,segnatamente allo spaccio di sostanze stupefacenti … e alle attività di riciclaggio,anche all'estero, degli illeciti proventi accumulati».2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto di sole tre conversazionitelefoniche del 1° giugno 2024 e di due conversazioni ambientali del 2 maggio edel 4 agosto 2024, senza considerare l’assenza sia di dichiarazioni accusatorieprovenienti da collaboratori di giustizia, sia della contestazione di reati-fine.Sotto tale profilo, evidenzia che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],pur avendo riferito della partecipazione del padre e del fratello dell’indagato alclan, non avrebbe mai indicato [OSCURATO:PERSONA] quale appartenente alla consorteriacriminale.Deduce, inoltre, che le conversazioni intercettate, valorizzate dal Tribunale,in realtà sarebbero prive di univoco significato indiziante.In particolare, quanto al colloquio del 1° giugno 2024, ore 12:41, sostieneche dallo stesso non emergerebbe con chiarezza se l’indagato fosse inserito nelgruppo «del padre, facente capo agli Amato-Pagano, o se avesse una propriaCon riferimento alle conversazioni del medesimo giorno, ore 14:59 e 16:04,il ricorrente contesta l’interpretazione offerta dal Tribunale, osservando che lamera conoscenza delle dinamiche interne di un gruppo criminoso – peraltro in cuirisultano coinvolti congiunti dell’indagato – non è di per sé indicativa dellapartecipazione al sodalizio. Peraltro, «si doveva considerare che dalla lettura dellestesse si comprendeva come l'indagato nulla sapeva dei motivi per cui stavasuccedendo una "tarantella"».Analoga censura viene formulata in relazione alla conversazione ambientaledel 2 maggio 2024. Il ricorrente, invero, sostiene che sarebbe «davvero difficiledare una sicura interpretazione a quanto trascritto».Il ricorrente, infine, lamenta il fatto che, nell’imputazione provvisoria, vienespecificati i tempi, le modalità e i luoghi della condotta. Sostiene che l’unicoelemento valorizzato dai giudici di merito – costituito da un viaggio in Spagnaeffettuato con il padre – non sarebbe particolarmente significativo.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo è inammissibile.Con esso, invero, il ricorrente ha articolato generiche censure che, puressendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nétravisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438).Il ricorrente, in larga parte, censura le conversazioni intercettate, chiedendoa questa Corte di effettuare valutazioni esclusivamente di merito, precluse dailimiti del sindacato di legittimità.Al riguardo, va ribadito che, «in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ilTribunale ha reso una congrua motivazione, che si fonda sulle conversazioniintercettate, che sono riportate e adeguatamente analizzate e valutate. Da esse,in maniera coerente, il Tribunale ha ricostruito la partecipazione dell’indagato algruppo capeggiato dal padre [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del clan Amato-Pagano.In relazione a tale valutazione, il ricorrente non ha dedotto alcun vizio logicodeterminante risultante dal testo del provvedimento impugnato né alcun effettivotravisamento di prova.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22515/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris