CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 44152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette altresì le conclusioni fatte pervenire in cancelleria; osservato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione lamentando, in particolare, l'assenza di prova del possesso del bene ricettato in capo all'odierno ricorrente, non è consentito poiché, oltre a dedurre mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che eccepisce, tra l'altro genericamente, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo; che trattandosi di ricettazione commessa in epoca prossima e successiva al 26 gennaio 2017 non si può certamente ritenere maturata la prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.