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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 19469/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sulricorso 8376 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] del M editerraneo s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]),con sede legale in Rende (CS), alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore D ott. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (CZ), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, come da mandato speciale allegato al ricorso, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55P20 H224X), con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dello stesso difensore (numero di [OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Aggiornamento dati catastali a seguito di annullamento giudiziale Comune di Cutro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRSNTN50S23D2 36E), legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Tropea, alla [OSCURATO:PERSONA], Vico II Baracche, n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato emessa in forza di Delibera n. 42 del 11/04/2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e della Determina R.G. n. 262 del 18/04/2023 R.I. n. 99 del 18/04/2023 dell'Area 1 [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cutro(numero di fax: 0963 - 546939 ; indirizzo di posta elettronica certificato : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 3031 / 20 2 2 emessa dalla C TR Ca labr i a in data 14/10/2022e non notif icata ; e sul ricorso10217/2023 propost o da: Comune di Cutro (C.F. e P .

IVA : 00319390795 ), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale ad liteme giusta delibera n. 53 del 02/02/2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , ed elett ivamente domiciliato in Catanzaro, alla V ia F. Acri n. 65 ( PEC: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO] ) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del M editerraneo s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]),con sede legale in Rende (CS), alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore D ott. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (CZ), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, come da mandato speciale allegato al controricorso, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P20 H224X ) , con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dello stesso difensore ( numero di [OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 3 27 1/ 20 22 emessa dalla C TR Calabria in data 27/10/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Quanto al ricorso n. 8376/2023:

1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamento IMU 2012 eccependo, tra l’altro, la decadenza del Comune di Cutro dalla potestà impositiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Crotone accoglieva il ricorso con sentenza n. 730/01/2020 del 3.8.2020.

3. Sull’impugnazione dell’ente locale, il quale riteneva di aver tempestivamente esercitato, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della l. 27/12/2006, n. 296, la potestà impositiva nel quinquennio dal sorgere dell’imposta e di aver correttamente determinato la base imponibile della rendita catastale, la CTR Calabria accoglieva il gravame, affermando che l’avviso di accertamento per la riscossione del tributo IMU era stato notificato in data 28/12/2017 alla società contribuente, e da quest’ultima ricevuto in data 8/1/2018 sicchè, per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta nel termine di decadenza quinquennale, e che l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 15085 del 2/8/2019, aveva provveduto a rideterminare, in seguito alla richiesta di certificazione di attribuzione della rendita catastale, avanzata dal Comune di Cutro in conformità alla sentenza n. 34/1/2013 della CTP di Crotone, la rendita catastale sugli immobili di proprietà della società, ai sensi dell’art. 1, comma 22, legge n. 208/15, precisando che la rendita catastale, a seguito della succitata sentenza, era di € 137.032,00.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi.

Il Comune di Cutro ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Quanto al ricorso n. 10217/2023:

1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, depositata in data 5.2.2021, che aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso un avviso di accertamento Imu relativo al periodo di imposta 2013 sul presupposto che, a seguito dell’avvenuto annullamento della rendita catastale, con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone n. 34/01/2013, gravava sulla contribuente l’onere di denunciare la variazione intervenuta ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta.

L’appellante rappresentava che l’atto di attribuzione della rendita era stato emesso dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica della proposta di modifica e variazione presentata dalla stessa società e che, depositata la sentenza, nessuna attività eraad essa richiesta, gravando sull’Agenzia del Territorio, regolarmente costituita in quel giudizio, l’onere di prendere atto dei rilievi contenuti nella sentenza e procedere a modificare il proprio atto di attribuzione della rendita in senso conforme alle indicazioni contenute nella sentenza stessa.

2. La CTR della Calabria accoglieva il gravame, affermando che, a seguito dell’intervenuto annullamento della rendita, il Comune di Cutro non avrebbe potuto assumere come base del calcolo il medesimo valore che era stato disconosciuto dalla sentenza, ma avrebbe dovuto attendere la rideterminazione, da parte dell’Agenzia del Territorio (peraltro presente nel giudizio di annullamento), della rendita per poi procedere al calcolo dell’imposta dovuta, laddove non era ipotizzabile, come invece ritenuto dal primo giudice, che gravasse sul contribuente l’onere di denunciare la variazione determinata dalla sentenza della CTP di Crotone.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cutro sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Preliminarmente, va disposta la riunione, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, del ricorso n. 10217/2023 al ricorso n. 8376/2023.

Invero, sebbene a parti invertite, in entrambi i giudizi si discute dell’ iter procedurale (tempistiche e modalità) da seguire ai fini dell’aggiornamento, a cura dell’Agenzia, dei dati catastali a seguito di una pronuncia giudiziale (in base all’art. 69-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento al provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’Agenzia del Territorio).

Trattasi dunque di cause connesse che possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c.(stesse parti, stesse questioni di fatto e di diritto) e che vanno riunite anche al fine di prevenire il rischio di contrasto sostanziale di giudicati, posto che la riunione non comporta alcun ritardo nella trattazione.

1.1. Non merita, invece, di essere accolta l’istanza del Comune di Cutro volta ad ottenere la riunione ai presenti ricorsi altresì del procedimento riportante il n.

RG 6369/2024, atteso che l’istante si è limitato ad indicare che esso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IMU 2016 e che il ricorso per cassazione è stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., senza peraltro allegare il detto ricorso né documentare se le questioni, di diritto e difatto, in esso dedotte siano coincidenti con q uelle in esame.

A ciò va aggiunto che l’eventuale riunione con quest’ultimo ricorso – non ancora fissato – comporterebbe il differimento dei presenti ricorsi, invece suscettibili di pronta definizione.

Ricorso n. 8376/2023:

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, comma 8, del d.l. 23.6.2011, n. 89, in riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 4.8.2015, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, rigettando implicitamente l’eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità del ricorso in appello per violazione delle specifiche tecniche disciplinanti l’uso degli strumenti informatici e telematici nella redazione degli atti processuali, violato le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2015, il cui art. 10 disciplina gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati.

2.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente sostiene che, essendo il ricorso in appello introduttivo del giudizio di secondo grado stato redatto, notificato e depositato in formato “word”, sarebbero state violate le disposizioni dettate dall’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze suddetto, in forza delle quali il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico dev’essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, con conseguente giuridica inesistenza dell’atto stesso ed inammissibilità dell’appello.

Tuttavia, l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, appello) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016; conf.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018).

Non è revocabile in dubbio, e non è comunque contestato, che la contribuente si sia regolarmente costituita nel giudizio d’appello ed abbia esercitato in quella sede il proprio diritto di difesa.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 69 bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, vigente pro tempore, con riferimento al provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’Agenzia del Territorio, ed avente ad oggetto le modalità ed i termini di annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie, dal quale si evince la inutilizzabilità della rendita catastale pari ad euro 137.032,00, in quanto annotataoltre i termini previsti dal suddetto provvedimento.

In particolare, rappresenta che, vertendosi in materia di rideterminazione (e conseguente registrazione) di rendita catastale a seguito di sentenza del giudice tributario, i relativi adempimenti, a norma dell’art. 69 bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, all’epoca vigente, avrebbero dovuto rispettare le modalità ed i termini prescritti dall’art. 3 del provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’Agenzia del Territorio, che imponevano l’aggiornamento dei dati catastali entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla data di conoscenza della definitività della decisione del giudice tributario, non essendo, diversamente, la rendita utilizzabile ai fini del calcolo dell’imposta.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprovatamente comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018).

Questo onere deve essere assolto per dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la specifica questione formulata con il motivo in esame, questione di cui non vi è menzione nella sentenza qui impugnata.

3.2. In ogni caso (ed il rilievo vale anche per il ricorso n. 10217/2023) , risulta dagli atti di causa (v. doc. n. 9 allegato al controricorso) che l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cutro, prima di inviare l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 28.12.2017, ha provveduto, in data 31.05.2017 (in ottemperanza agli artt. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 13, comma 4, d.l. n. 201/2011), ad estrarre visura storica dell’immobile tassato nella quale risultava apposta dall’Agenzia del Territorio l’annotazione della rendita rideterminata a seguito della sentenza n. 34/1/13, pari ad euro 137.032,00.

Ciò in ossequio al principio per cui, non risultando al 1° gennaio dell’anno di imposizione (e, quindi, alla data del 01/01/2012) ancora depositata la sentenza n. 34/1/13, doveva essere utilizzata la rendita, presente in catasto, di € 137.032,00.

Del resto, in tema d'ICI (ma il principio è estensibile all’IMU), l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; conf.

Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 4587 del 21/02/2020).

Senza tralasciare che il termine di 90 giorni (decorrente dalla conoscenza della definitività della decisione del giudice tributario) non è previsto a pena di decadenza, sicchè allo stesso non può non riconoscersi natura ordinatoria (cfr., con riferimento al termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale, indicato dal comma 3 dell’art. 1 del dm n. 701/1994, Cass., Sez.

V, sent. 20 dicembre 2019, n. 34246, che ha enunciato un principio senz’altro estensibile, a maggior ragione, al caso di specie).

Ne consegue che, una volta aggiornati i dati catastali, l’aggiornamento ha efficacia retroattiva, applicandosi a tutte le annualità “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Da ultimo, trattandosi di un mero aggiornamento catastale all’esito di una pronuncia giudiziaria, lo stesso deve risultare unicamente dalla visura.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, della circostanza dell’omessa registrazione negli atti catastali della rendita di euro 137.032,00, risultante dagli atti di giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

4.1. Il motivo, a tacer del fatto che la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere la visura storica che avrebbe prodotto in appello, è infondato.

La ricorrente sostiene che la CTR non avrebbe considerato la visura storica da essa prodotta in sede di appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, dalla quale sarebbe emerso che all’epoca di formazione dell’atto impositivo l’unica rendita evincibiledagli atti catastali era quella di € 72.870,00.

Tuttavia, dalla documentazione in atti (all. 11 al controricorso), debitamente trascritta dal resistente (pagg. 11 e 12 del controricorso), si evince che l’Agenzia del Territorio, avendo rinvenuto nella visura la variazione catastale del 12/05/2017 presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (in forza dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 208 del 28.12.2015), con protocollo n.

KR0016633, in atti dal 16/05/2017, con una rendita proposta di euro 72.870,00, e non potendo, per l’effetto, registrare la sentenza n. 34/1/13 del 26/10/2009 emessa dalla CTP di Crotone, ha provveduto ad apporre nella visura l’annotazione menzionata dalla contribuente.

Viceversa, la rendita catastale di € 137.032,00, applicata all’accertamento per cui è causa, deriva dalla variazione catastale del 29/05/2017, compiuta dall’Agenzia del Territorio, con protocollo n.

KR0018854, in atti dal 29/05/2017, e giustificata da quest’ultima in visura come registrazione della sentenza n. 34/1/13 del 26/10/2009.

E’ opportuno evidenziare che l’annotazione presso la Conservatoria rappresenta un aggiornamento alle trascrizioni o alle iscrizioni già trascritte, essendo anche questa una formalità a tutti gli effetti come le stesse trascrizioni ed iscrizioni.

Ricorso n. 10217/2023:5.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR ritenuto che, a seguito dell’intervenuto annullamento della rendita, fermo l’obbligo del contribuente di versare l’IMU, sulla base della rendita che sarebbe stata rideterminata, il Comune di Cutro non avrebbe potuto assumere, come base del calcolo, il medesimo valore che era stato disconosciuto dallasentenza, ma avrebbe dovuto attendere il ricalcolo della rendita, per poi procedere alla determinazione dell’imposta.

5.1. Il motivo è infondato.

Nel richiamare nella presente sede quanto già esposto nell’analisi del precedente ricorso, va qui aggiunto che nel prot. n. 15085 del 2.8.2019 depositato dallo stesso Comune di Cutro (v. all. n. 9 al controricorso) si legge testualmente In data 14/03/2013 la CTP di Crotone depositava la sentenza 34/1/13 con la quale accoglieva parzialmente il ricorso della parte e intimava all’ufficio di ridefinire la rendita catastale eliminando nel calcolo del valore del giardino la superficie occupata dal fabbricato .

In base all’art. 3 del Provvedimento prot. n. 35582, del 17 luglio 2012, emesso dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA]Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto, ai sensi dell’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione .

Da tale previsione si desume, da un lato, che ben avrebbe potuto (recte, dovuto) l’Agenzia del Territorio, siccome parte del relativo giudizio, provvedere motu proprio all’aggiornamento degli atti del catasto (come poi, in effetti, ha provveduto), indipendentemente dalla notifica della pronuncia a cura del contribuente e, dall’altro lato, che a seguito della pronuncia giudiziale (con la quale la CTP aveva accolto, sia pure parzialmente, il ricorso della contribuente, eliminando dal calcolo del valore del giardino la superficie di sedime occupata dal fabbricato), il nuovo avviso di accertamento IMU sarebbe stato dovuto fatto precedere da un aggiornamento della rendita catastale a cura dell’Agenzia del Territorio (impregiudicata l’efficacia retroattiva dello stesso, come evidenziato nell’esaminare il precedente ricorso).

Va, in proposito, ribadito il principio secondo cui, in tema di ICI, l'annullamento giurisdizionale (anche parziale) degli atti di attribuzione delle rendite catastali comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l'annullamento dell'atto implica il venir meno degli effetti medio temporeprodottisi, salvo il limite dell'impossibilità, perchè se così non fosse il successo dell'azione giudiziaria sarebbe sostanzialmenteinutile.

Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali "vigenti", contenuto nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite "legittimamente" vigenti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11439 del 12/05/2010; v. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6475 del 17/03/2010).

6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare la circostanza della rideterminazione della rendita catastale effettuata dall’Agenzia del Territorio, risultante dagli atti di giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerare la circostanza decisiva che la rendita catastale di € 137.032,00, a seguito di successiva rideterminazione dell’Agenzia del Territorio, come da note del 2.8.2019 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era rimasta, sulla base della visura storica catastale dell’immobile, invariata.

6.1. Il motivo è fondato.

Nel richiamare le considerazioni già espresse nell’analizzare il precedente ricorso, va qui aggiunto, sì come evidenziato dal ricorrente a pagina 11 del ricorso, che la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico rilevante rappresentato dalla documentazione versata in atti dal Comune di Cutro, che attestava la congruità della rendita catastale, utilizzata come base imponibile, per il calcolo del tributo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per l’IMU relativa all’anno 2013.

Invero, l’ente pubblico territoriale ha attestato l’avvenuto aggiornamento attraverso la produzione della documentazione allegata agli atti del giudizio di appello e, segnatamente, lavisura catastale e la nota del l’ 1 . 2 . 2022 ( con la quale si assevera il contenuto dellaprecedente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15085 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Premesso che l’Agenzia ha confermato, anche all’esito della pronuncia giudiziale, la rendita catastale precedente in rettifica di quella proposta dalla contribuente (evidenziando di aver già scorporato, nella determinazione del valore del giardino, le superfici di sedime dei fabbricati), ben avrebbe potuto la società, qualora non avesse condiviso l’aggiornamento (perché, in realtà, l’assunto pregresso scorporo non sarebbe avvenuto), impugnare la nuova rendita.

Inogni caso, va ribadito che l’aggiornamento, una volta registrato (recte, annotato) sulla visura catastale, ha efficacia retroattiva.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso n. 8376/2023 non merita accoglimento , quello riportante il n. 10217/2023 merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, atteso che, pur non potendosi la Commissione pronunciare sull’asserito errore nella determinazione della base imponibile per intervenuta dichiarazione giudiziale di incongruità della rendita catastale utilizzatanell’avviso impugnato ai fini del calcolo dell’imposta ( in quanto nel presente giudizio non è stata citata l’Agenzia delle Entrate) residua comunque la doglianza avente ad oggetto la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, posto che, secondo l’impostazione della contribuente, l’avviso di accertamento notificato alla società odierna ricorrente avrebbe dovuto menzionare la possibilità di procedere alla definizione agevolata dellesanzioni attraverso il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata – e cioè un terzo del 30% dell’importo non versato; il giudice di rinvio decideràanche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso n. 8376/2023rg; accoglie il secondo motivo del ricorso n. 10217/2023rg, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia T ributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione; condanna la ricorrente del giudizio n. 8376/2023 rg alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 7.500,00, oltreeuro 200,00 per esborsi ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sulricorso 8376 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] del M editerraneo s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]),con sede legale in Rende (CS), alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore D ott. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (CZ), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, come da mandato speciale allegato al ricorso, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55P20 H224X), con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dello stesso difensore (numero di [OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Aggiornamento dati catastali a seguito di annullamento giudiziale Comune di Cutro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRSNTN50S23D2 36E), legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Tropea, alla [OSCURATO:PERSONA], Vico II Baracche, n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato emessa in forza di Delibera n. 42 del 11/04/2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e della Determina R.G. n. 262 del 18/04/2023 R.I. n. 99 del 18/04/2023 dell'Area 1 [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cutro(numero di fax: 0963 - 546939 ; indirizzo di posta elettronica certificato : [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 3031 / 20 2 2 emessa dalla C TR Ca labr i a in data 14/10/2022e non notif icata ; e sul ricorso10217/2023 propost o da: Comune di Cutro (C.F. e P . IVA : 00319390795 ), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale ad liteme giusta delibera n. 53 del 02/02/2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C . F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , ed elett ivamente domiciliato in Catanzaro, alla V ia F. Acri n. 65 ( PEC: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO] ) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del M editerraneo s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]),con sede legale in Rende (CS), alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore D ott. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (CZ), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, come da mandato speciale allegato al controricorso, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P20 H224X ) , con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dello stesso difensore ( numero di [OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 3 27 1/ 20 22 emessa dalla C TR Calabria in data 27/10/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Quanto al ricorso n. 8376/2023: 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamento IMU 2012 eccependo, tra l’altro, la decadenza del Comune di Cutro dalla potestà impositiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Crotone accoglieva il ricorso con sentenza n. 730/01/2020 del 3.8.2020. 3. Sull’impugnazione dell’ente locale, il quale riteneva di aver tempestivamente esercitato, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della l. 27/12/2006, n. 296, la potestà impositiva nel quinquennio dal sorgere dell’imposta e di aver correttamente determinato la base imponibile della rendita catastale, la CTR Calabria accoglieva il gravame, affermando che l’avviso di accertamento per la riscossione del tributo IMU era stato notificato in data 28/12/2017 alla società contribuente, e da quest’ultima ricevuto in data 8/1/2018 sicchè, per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta nel termine di decadenza quinquennale, e che l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 15085 del 2/8/2019, aveva provveduto a rideterminare, in seguito alla richiesta di certificazione di attribuzione della rendita catastale, avanzata dal Comune di Cutro in conformità alla sentenza n. 34/1/2013 della CTP di Crotone, la rendita catastale sugli immobili di proprietà della società, ai sensi dell’art. 1, comma 22, legge n. 208/15, precisando che la rendita catastale, a seguito della succitata sentenza, era di € 137.032,00. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. Il Comune di Cutro ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Quanto al ricorso n. 10217/2023: 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, depositata in data 5.2.2021, che aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso un avviso di accertamento Imu relativo al periodo di imposta 2013 sul presupposto che, a seguito dell’avvenuto annullamento della rendita catastale, con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone n. 34/01/2013, gravava sulla contribuente l’onere di denunciare la variazione intervenuta ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta. L’appellante rappresentava che l’atto di attribuzione della rendita era stato emesso dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica della proposta di modifica e variazione presentata dalla stessa società e che, depositata la sentenza, nessuna attività eraad essa richiesta, gravando sull’Agenzia del Territorio, regolarmente costituita in quel giudizio, l’onere di prendere atto dei rilievi contenuti nella sentenza e procedere a modificare il proprio atto di attribuzione della rendita in senso conforme alle indicazioni contenute nella sentenza stessa. 2. La CTR della Calabria accoglieva il gravame, affermando che, a seguito dell’intervenuto annullamento della rendita, il Comune di Cutro non avrebbe potuto assumere come base del calcolo il medesimo valore che era stato disconosciuto dalla sentenza, ma avrebbe dovuto attendere la rideterminazione, da parte dell’Agenzia del Territorio (peraltro presente nel giudizio di annullamento), della rendita per poi procedere al calcolo dell’imposta dovuta, laddove non era ipotizzabile, come invece ritenuto dal primo giudice, che gravasse sul contribuente l’onere di denunciare la variazione determinata dalla sentenza della CTP di Crotone. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cutro sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Preliminarmente, va disposta la riunione, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, del ricorso n. 10217/2023 al ricorso n. 8376/2023. Invero, sebbene a parti invertite, in entrambi i giudizi si discute dell’ iter procedurale (tempistiche e modalità) da seguire ai fini dell’aggiornamento, a cura dell’Agenzia, dei dati catastali a seguito di una pronuncia giudiziale (in base all’art. 69-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento al provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’Agenzia del Territorio). Trattasi dunque di cause connesse che possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c.(stesse parti, stesse questioni di fatto e di diritto) e che vanno riunite anche al fine di prevenire il rischio di contrasto sostanziale di giudicati, posto che la riunione non comporta alcun ritardo nella trattazione. 1.1. Non merita, invece, di essere accolta l’istanza del Comune di Cutro volta ad ottenere la riunione ai presenti ricorsi altresì del procedimento riportante il n. RG 6369/2024, atteso che l’istante si è limitato ad indicare che esso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IMU 2016 e che il ricorso per cassazione è stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., senza peraltro allegare il detto ricorso né documentare se le questioni, di diritto e difatto, in esso dedotte siano coincidenti con q uelle in esame. A ciò va aggiunto che l’eventuale riunione con quest’ultimo ricorso – non ancora fissato – comporterebbe il differimento dei presenti ricorsi, invece suscettibili di pronta definizione. Ricorso n. 8376/2023: 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, comma 8, del d.l. 23.6.2011, n. 89, in riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 4.8.2015, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, rigettando implicitamente l’eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità del ricorso in appello per violazione delle specifiche tecniche disciplinanti l’uso degli strumenti informatici e telematici nella redazione degli atti processuali, violato le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2015, il cui art. 10 disciplina gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati. 2.1. Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che, essendo il ricorso in appello introduttivo del giudizio di secondo grado stato redatto, notificato e depositato in formato “word”, sarebbero state violate le disposizioni dettate dall’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze suddetto, in forza delle quali il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico dev’essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, con conseguente giuridica inesistenza dell’atto stesso ed inammissibilità dell’appello. Tuttavia, l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, appello) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Cass., Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018). Non è revocabile in dubbio, e non è comunque contestato, che la contribuente si sia regolarmente costituita nel giudizio d’appello ed abbia esercitato in quella sede il proprio diritto di difesa. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 69 bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, vigente pro tempore, con riferimento al provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’Agenzia del Territorio, ed avente ad oggetto le modalità ed i termini di annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie, dal quale si evince la inutilizzabilità della rendita catastale pari ad euro 137.032,00, in quanto annotataoltre i termini previsti dal suddetto provvedimento. In particolare, rappresenta che, vertendosi in materia di rideterminazione (e conseguente registrazione) di rendita catastale a seguito di sentenza del giudice tributario, i relativi adempimenti, a norma dell’art. 69 bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, all’epoca vigente, avrebbero dovuto rispettare le modalità ed i termini prescritti dall’art. 3 del provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’Agenzia del Territorio, che imponevano l’aggiornamento dei dati catastali entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla data di conoscenza della definitività della decisione del giudice tributario, non essendo, diversamente, la rendita utilizzabile ai fini del calcolo dell’imposta. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprovatamente comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018). Questo onere deve essere assolto per dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la specifica questione formulata con il motivo in esame, questione di cui non vi è menzione nella sentenza qui impugnata. 3.2. In ogni caso (ed il rilievo vale anche per il ricorso n. 10217/2023) , risulta dagli atti di causa (v. doc. n. 9 allegato al controricorso) che l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cutro, prima di inviare l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 28.12.2017, ha provveduto, in data 31.05.2017 (in ottemperanza agli artt. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 13, comma 4, d.l. n. 201/2011), ad estrarre visura storica dell’immobile tassato nella quale risultava apposta dall’Agenzia del Territorio l’annotazione della rendita rideterminata a seguito della sentenza n. 34/1/13, pari ad euro 137.032,00. Ciò in ossequio al principio per cui, non risultando al 1° gennaio dell’anno di imposizione (e, quindi, alla data del 01/01/2012) ancora depositata la sentenza n. 34/1/13, doveva essere utilizzata la rendita, presente in catasto, di € 137.032,00. Del resto, in tema d'ICI (ma il principio è estensibile all’IMU), l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 4587 del 21/02/2020). Senza tralasciare che il termine di 90 giorni (decorrente dalla conoscenza della definitività della decisione del giudice tributario) non è previsto a pena di decadenza, sicchè allo stesso non può non riconoscersi natura ordinatoria (cfr., con riferimento al termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale, indicato dal comma 3 dell’art. 1 del dm n. 701/1994, Cass., Sez. V, sent. 20 dicembre 2019, n. 34246, che ha enunciato un principio senz’altro estensibile, a maggior ragione, al caso di specie). Ne consegue che, una volta aggiornati i dati catastali, l’aggiornamento ha efficacia retroattiva, applicandosi a tutte le annualità “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. Da ultimo, trattandosi di un mero aggiornamento catastale all’esito di una pronuncia giudiziaria, lo stesso deve risultare unicamente dalla visura. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, della circostanza dell’omessa registrazione negli atti catastali della rendita di euro 137.032,00, risultante dagli atti di giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 4.1. Il motivo, a tacer del fatto che la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere la visura storica che avrebbe prodotto in appello, è infondato. La ricorrente sostiene che la CTR non avrebbe considerato la visura storica da essa prodotta in sede di appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, dalla quale sarebbe emerso che all’epoca di formazione dell’atto impositivo l’unica rendita evincibiledagli atti catastali era quella di € 72.870,00. Tuttavia, dalla documentazione in atti (all. 11 al controricorso), debitamente trascritta dal resistente (pagg. 11 e 12 del controricorso), si evince che l’Agenzia del Territorio, avendo rinvenuto nella visura la variazione catastale del 12/05/2017 presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (in forza dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 208 del 28.12.2015), con protocollo n. KR0016633, in atti dal 16/05/2017, con una rendita proposta di euro 72.870,00, e non potendo, per l’effetto, registrare la sentenza n. 34/1/13 del 26/10/2009 emessa dalla CTP di Crotone, ha provveduto ad apporre nella visura l’annotazione menzionata dalla contribuente. Viceversa, la rendita catastale di € 137.032,00, applicata all’accertamento per cui è causa, deriva dalla variazione catastale del 29/05/2017, compiuta dall’Agenzia del Territorio, con protocollo n. KR0018854, in atti dal 29/05/2017, e giustificata da quest’ultima in visura come registrazione della sentenza n. 34/1/13 del 26/10/2009. E’ opportuno evidenziare che l’annotazione presso la Conservatoria rappresenta un aggiornamento alle trascrizioni o alle iscrizioni già trascritte, essendo anche questa una formalità a tutti gli effetti come le stesse trascrizioni ed iscrizioni. Ricorso n. 10217/2023:5. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR ritenuto che, a seguito dell’intervenuto annullamento della rendita, fermo l’obbligo del contribuente di versare l’IMU, sulla base della rendita che sarebbe stata rideterminata, il Comune di Cutro non avrebbe potuto assumere, come base del calcolo, il medesimo valore che era stato disconosciuto dallasentenza, ma avrebbe dovuto attendere il ricalcolo della rendita, per poi procedere alla determinazione dell’imposta. 5.1. Il motivo è infondato. Nel richiamare nella presente sede quanto già esposto nell’analisi del precedente ricorso, va qui aggiunto che nel prot. n. 15085 del 2.8.2019 depositato dallo stesso Comune di Cutro (v. all. n. 9 al controricorso) si legge testualmente In data 14/03/2013 la CTP di Crotone depositava la sentenza 34/1/13 con la quale accoglieva parzialmente il ricorso della parte e intimava all’ufficio di ridefinire la rendita catastale eliminando nel calcolo del valore del giardino la superficie occupata dal fabbricato . In base all’art. 3 del Provvedimento prot. n. 35582, del 17 luglio 2012, emesso dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA]Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto, ai sensi dell’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione . Da tale previsione si desume, da un lato, che ben avrebbe potuto (recte, dovuto) l’Agenzia del Territorio, siccome parte del relativo giudizio, provvedere motu proprio all’aggiornamento degli atti del catasto (come poi, in effetti, ha provveduto), indipendentemente dalla notifica della pronuncia a cura del contribuente e, dall’altro lato, che a seguito della pronuncia giudiziale (con la quale la CTP aveva accolto, sia pure parzialmente, il ricorso della contribuente, eliminando dal calcolo del valore del giardino la superficie di sedime occupata dal fabbricato), il nuovo avviso di accertamento IMU sarebbe stato dovuto fatto precedere da un aggiornamento della rendita catastale a cura dell’Agenzia del Territorio (impregiudicata l’efficacia retroattiva dello stesso, come evidenziato nell’esaminare il precedente ricorso). Va, in proposito, ribadito il principio secondo cui, in tema di ICI, l'annullamento giurisdizionale (anche parziale) degli atti di attribuzione delle rendite catastali comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l'annullamento dell'atto implica il venir meno degli effetti medio temporeprodottisi, salvo il limite dell'impossibilità, perchè se così non fosse il successo dell'azione giudiziaria sarebbe sostanzialmenteinutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali "vigenti", contenuto nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite "legittimamente" vigenti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11439 del 12/05/2010; v. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6475 del 17/03/2010). 6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare la circostanza della rideterminazione della rendita catastale effettuata dall’Agenzia del Territorio, risultante dagli atti di giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti. In particolare, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerare la circostanza decisiva che la rendita catastale di € 137.032,00, a seguito di successiva rideterminazione dell’Agenzia del Territorio, come da note del 2.8.2019 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era rimasta, sulla base della visura storica catastale dell’immobile, invariata. 6.1. Il motivo è fondato. Nel richiamare le considerazioni già espresse nell’analizzare il precedente ricorso, va qui aggiunto, sì come evidenziato dal ricorrente a pagina 11 del ricorso, che la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico rilevante rappresentato dalla documentazione versata in atti dal Comune di Cutro, che attestava la congruità della rendita catastale, utilizzata come base imponibile, per il calcolo del tributo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per l’IMU relativa all’anno 2013. Invero, l’ente pubblico territoriale ha attestato l’avvenuto aggiornamento attraverso la produzione della documentazione allegata agli atti del giudizio di appello e, segnatamente, lavisura catastale e la nota del l’ 1 . 2 . 2022 ( con la quale si assevera il contenuto dellaprecedente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15085 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Premesso che l’Agenzia ha confermato, anche all’esito della pronuncia giudiziale, la rendita catastale precedente in rettifica di quella proposta dalla contribuente (evidenziando di aver già scorporato, nella determinazione del valore del giardino, le superfici di sedime dei fabbricati), ben avrebbe potuto la società, qualora non avesse condiviso l’aggiornamento (perché, in realtà, l’assunto pregresso scorporo non sarebbe avvenuto), impugnare la nuova rendita. Inogni caso, va ribadito che l’aggiornamento, una volta registrato (recte, annotato) sulla visura catastale, ha efficacia retroattiva. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso n. 8376/2023 non merita accoglimento , quello riportante il n. 10217/2023 merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, atteso che, pur non potendosi la Commissione pronunciare sull’asserito errore nella determinazione della base imponibile per intervenuta dichiarazione giudiziale di incongruità della rendita catastale utilizzatanell’avviso impugnato ai fini del calcolo dell’imposta ( in quanto nel presente giudizio non è stata citata l’Agenzia delle Entrate) residua comunque la doglianza avente ad oggetto la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, posto che, secondo l’impostazione della contribuente, l’avviso di accertamento notificato alla società odierna ricorrente avrebbe dovuto menzionare la possibilità di procedere alla definizione agevolata dellesanzioni attraverso il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata – e cioè un terzo del 30% dell’importo non versato; il giudice di rinvio decideràanche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso n. 8376/2023rg; accoglie il secondo motivo del ricorso n. 10217/2023rg, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia T ributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione; condanna la ricorrente del giudizio n. 8376/2023 rg alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 7.500,00, oltreeuro 200,00 per esborsi ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.