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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 11260/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'indagato avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 04/06/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di cui ai capi 4, 13 e 27 della rubrica.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava.

Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine.

Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare.

In questa ampia cornice, ai capi 4, 13 e 27 della rubrica, si contestavano a [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commessi a Rosarno e nelle aree limitrofe nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2018, in relazione alla sfera di operatività di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), collegata all'omonoma consorteria 'ndranghetistica, storicamente presente nell'area rosarnese.

Il coinvolgimento del ricorrente nelle attività delittuose contestategli ai capi 4, 13 e 27 si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata.

Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], dal complesso di queste intercettazioni emergevano i rapporti consolidati che il ricorrente intratteneva, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato all'ambiente 'ndranghetistico degli stupefacenti rosarnese, egemonizzato dalla cosca Pesce.

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose ascritte al ricorrente ai capi 4, 13 e 27 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti rosarnese, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993).

L'elevato disvalore delle condotte illecite di cui si discute, del resto, era dimostrato dai quantitativi elevati di stupefacente gestiti dal sodalizio di cui al capo 4 e dai rapporti personali esistenti tra il ricorrente e gli attuali vertici della cosca Pesce, attestati dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive.

Con la prima di queste doglianze si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 4 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale apportato dall'indagato sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'affectio societatis.

Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle specifiche censure difensive, non si era soffermato esaustivamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4 della rubrica, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando dimostrato che i comportamenti criminosi del ricorrente, quand'anche si ritenessero dimostrati, fossero collegati, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno.

Con la seconda di queste doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalla censura difensiva precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, che si orientavano univocamente in senso favorevole al ricorrente.

Le considerazioni esposte venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive depositate nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'accoglimento del ricorso introduttivo del presente procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui al capo 4.

2. Occorre prendere le mosse dalla prima delle due censure difensive prospettate promiscuamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 4 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio rosarnese e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale apportato dall'indagato sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'a ffectio societatis.

Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, così come confermato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 4, è costituito dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, che coinvolgevano personalmente l'indagato, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata.

Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l'intercettazione numero 1093, registrata il 20/02/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 813, registrata il 31/05/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il padre dell'indagato, citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 1241, registrata il 09/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina

7. Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere l'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) finalizzati alla gestione di consistenti quantitativi di stupefacente, che venivano immessi nel mercato rosarnese, sulla base delle direttive fornite ai vari sodali dallo stesso Pesce.

Si riteneva, pertanto, dimostrato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle partite di stupefacenti di cui ai capi 13 e 27 della rubrica, alla quale si faceva correttamente riferimento nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 dell'ordinanza impugnata, in cui si evidenziava che «i risultati delle intercettazioni mettevano in luce come il Saladino fosse a piena conoscenza dei luoghi in cui veniva occultata la sostanza stupefacente trafficata dalla consorteria e di come disponesse della piena fiducia degli elementi apicali del sodalizio [...]».

Tuttavia, la motivazione del provvedimento, così sintetizzata, non offre il riscontro di una collaborazione costante o comunque continuativa di [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti dell'organizzazione per la gestione dei loro traffici di stupefacente, non essendo emersi, al di fuori delle condotte illecite di cui ai capi 13 e 27 della rubrica - che si ritengono dimostrate alla luce del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari -, altri episodi significativi del coinvolgimento nella consorteria criminale egemonizzata [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993).

Si consideri che, nella giurisprudenza di questa Corte, è costante l'affermazione per cui, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74 T.U. stup., non è richiesto un patto espresso tra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo consortile, tra l'altro, dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli tra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti.

Infatti, per distinguere la condotta partecipativa, integrante la fattispecie di cui all'art. 74 T.U. stup., dal mero concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti è necessario dimostrare il carattere stabile dell'accordo criminoso e la presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci, Rv. 273319-01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150-01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564-01).

Dalla motivazione del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non emerge l'acquisizione e la corretta valutazione da parte dei Giudici cautelari reggini di un compendio indiziario univocamente significativo degli elementi costitutivi della fattispecie contestata ovvero del contributo offerto dal ricorrente alle attività criminose dell'associazione di cui al capo 4 della rubrica e della prestazione di tale contributo in modo non occasionale e transitorio, ma quale partecipe, ossia come soggetto organicamente e stabilmente inserito nell'organizzazione criminosa.

2.1. Le incertezze sul ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA], al contempo, riverberano i propri effetti sulla correlata censura difensiva, con cui si deduceva che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non dava esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando dimostrato che i comportamenti criminosi del ricorrente fossero collegati, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno.

Non può, in proposito, non rilevarsi che le incertezze sul rapporto di contiguità esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) non consentono di comprendere se il rapporto di collaborazione esistente tra i due soggetti fosse condizionato dal collegamento funzionale esistente tra il ricorrente e la cosca Pesce, il cui vaglio postulava la verifica dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte, in relazione all'interpretazione dell'art. 7 decreto- legge n. 152 del 1991, ma pacificamente applicabile allo stesso art. 416-bis.1, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Volpe, Rv. 238399-01).

Nel compiere gli accertamenti demandati da questo Collegio, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] dovrà tenere ulteriormente conto del fatto che non sussistono questioni ermeneutiche riguardanti l'assorbimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 nella formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «Sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863-01).

2.2. Deve, infine, rilevarsi che il rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] è imposto dal fatto che non è consentito a questa Corte, allo scopo di superare le richiamate incertezze indiziarie che si sono richiamate, rivisitare il contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc.pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire in questa sede, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

2.2. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso, limitatamente alla configurazione del reato di cui al capo 4 della rubrica; mentre, sul piano del giudizio di gravità indiziaria, relativamente ai capi 13 e 27, il provvedimento impugnato deve essere confermato.

3. Non è fondato il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari, nella parte di interesse riguardante i reati di cui ai capi 13 e 27 dell'incolpazione provvisoria per i quali è stato ritenuto sussistente il requisito della gravità indiziaria (mentre il motivo resta assorbito relativamente al capo 4, per il quale è intevenuta pronuncia di annullamento con rinvio).

L'ordinanza impugnata ha reso una motivazione logica e adeguata sulla sussistenza di un pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa e sull'idoneità della sola misura inframuraria a contenere efficacemente il rischio di recidiva, valorizzando, tra l'altro, la gravità del contesto criminale in cui si insriscono le condotte illecite, connotato anche da finalità di agvolazione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] classe 92, l'epoca non lontana di commissione dei fatti (negli anni 2017 e 2018) e la rete di contatti di cui l'indagato ha dimostrato di disporre, tutti elementi ritenuti prevalenti sull'incensuratezza del Saladino, formulando un giudizio che resiste alle censure del ricorrente, intese essenzialmente a una non consentita rivalutazione in punto di fatto del relativo apprezzamento giudiziale.4.

Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla configurazione del reato di cui al capo 4 della rubrica, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'indagato avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 04/06/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di cui ai capi 4, 13 e 27 della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa ampia cornice, ai capi 4, 13 e 27 della rubrica, si contestavano a [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commessi a Rosarno e nelle aree limitrofe nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2018, in relazione alla sfera di operatività di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), collegata all'omonoma consorteria 'ndranghetistica, storicamente presente nell'area rosarnese. Il coinvolgimento del ricorrente nelle attività delittuose contestategli ai capi 4, 13 e 27 si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], dal complesso di queste intercettazioni emergevano i rapporti consolidati che il ricorrente intratteneva, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato all'ambiente 'ndranghetistico degli stupefacenti rosarnese, egemonizzato dalla cosca Pesce. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose ascritte al ricorrente ai capi 4, 13 e 27 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti rosarnese, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993). L'elevato disvalore delle condotte illecite di cui si discute, del resto, era dimostrato dai quantitativi elevati di stupefacente gestiti dal sodalizio di cui al capo 4 e dai rapporti personali esistenti tra il ricorrente e gli attuali vertici della cosca Pesce, attestati dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive. Con la prima di queste doglianze si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 4 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale apportato dall'indagato sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'affectio societatis. Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle specifiche censure difensive, non si era soffermato esaustivamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4 della rubrica, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando dimostrato che i comportamenti criminosi del ricorrente, quand'anche si ritenessero dimostrati, fossero collegati, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno. Con la seconda di queste doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalla censura difensiva precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, che si orientavano univocamente in senso favorevole al ricorrente. Le considerazioni esposte venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive depositate nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'accoglimento del ricorso introduttivo del presente procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui al capo 4. 2. Occorre prendere le mosse dalla prima delle due censure difensive prospettate promiscuamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 4 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio rosarnese e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale apportato dall'indagato sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'a ffectio societatis. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, così come confermato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 4, è costituito dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, che coinvolgevano personalmente l'indagato, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata. Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l'intercettazione numero 1093, registrata il 20/02/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 813, registrata il 31/05/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il padre dell'indagato, citata nelle pagine 6 e 7; l'intercettazione numero 1241, registrata il 09/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 7. Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere l'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) finalizzati alla gestione di consistenti quantitativi di stupefacente, che venivano immessi nel mercato rosarnese, sulla base delle direttive fornite ai vari sodali dallo stesso Pesce. Si riteneva, pertanto, dimostrato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle partite di stupefacenti di cui ai capi 13 e 27 della rubrica, alla quale si faceva correttamente riferimento nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 dell'ordinanza impugnata, in cui si evidenziava che «i risultati delle intercettazioni mettevano in luce come il Saladino fosse a piena conoscenza dei luoghi in cui veniva occultata la sostanza stupefacente trafficata dalla consorteria e di come disponesse della piena fiducia degli elementi apicali del sodalizio [...]». Tuttavia, la motivazione del provvedimento, così sintetizzata, non offre il riscontro di una collaborazione costante o comunque continuativa di [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti dell'organizzazione per la gestione dei loro traffici di stupefacente, non essendo emersi, al di fuori delle condotte illecite di cui ai capi 13 e 27 della rubrica - che si ritengono dimostrate alla luce del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari -, altri episodi significativi del coinvolgimento nella consorteria criminale egemonizzata [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993). Si consideri che, nella giurisprudenza di questa Corte, è costante l'affermazione per cui, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74 T.U. stup., non è richiesto un patto espresso tra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo consortile, tra l'altro, dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli tra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti. Infatti, per distinguere la condotta partecipativa, integrante la fattispecie di cui all'art. 74 T.U. stup., dal mero concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti è necessario dimostrare il carattere stabile dell'accordo criminoso e la presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci, Rv. 273319-01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150-01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564-01). Dalla motivazione del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non emerge l'acquisizione e la corretta valutazione da parte dei Giudici cautelari reggini di un compendio indiziario univocamente significativo degli elementi costitutivi della fattispecie contestata ovvero del contributo offerto dal ricorrente alle attività criminose dell'associazione di cui al capo 4 della rubrica e della prestazione di tale contributo in modo non occasionale e transitorio, ma quale partecipe, ossia come soggetto organicamente e stabilmente inserito nell'organizzazione criminosa. 2.1. Le incertezze sul ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA], al contempo, riverberano i propri effetti sulla correlata censura difensiva, con cui si deduceva che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non dava esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando dimostrato che i comportamenti criminosi del ricorrente fossero collegati, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno. Non può, in proposito, non rilevarsi che le incertezze sul rapporto di contiguità esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) non consentono di comprendere se il rapporto di collaborazione esistente tra i due soggetti fosse condizionato dal collegamento funzionale esistente tra il ricorrente e la cosca Pesce, il cui vaglio postulava la verifica dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte, in relazione all'interpretazione dell'art. 7 decreto- legge n. 152 del 1991, ma pacificamente applicabile allo stesso art. 416-bis.1, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Volpe, Rv. 238399-01). Nel compiere gli accertamenti demandati da questo Collegio, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] dovrà tenere ulteriormente conto del fatto che non sussistono questioni ermeneutiche riguardanti l'assorbimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 nella formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «Sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863-01). 2.2. Deve, infine, rilevarsi che il rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] è imposto dal fatto che non è consentito a questa Corte, allo scopo di superare le richiamate incertezze indiziarie che si sono richiamate, rivisitare il contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc.pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire in questa sede, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 2.2. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso, limitatamente alla configurazione del reato di cui al capo 4 della rubrica; mentre, sul piano del giudizio di gravità indiziaria, relativamente ai capi 13 e 27, il provvedimento impugnato deve essere confermato. 3. Non è fondato il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari, nella parte di interesse riguardante i reati di cui ai capi 13 e 27 dell'incolpazione provvisoria per i quali è stato ritenuto sussistente il requisito della gravità indiziaria (mentre il motivo resta assorbito relativamente al capo 4, per il quale è intevenuta pronuncia di annullamento con rinvio). L'ordinanza impugnata ha reso una motivazione logica e adeguata sulla sussistenza di un pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa e sull'idoneità della sola misura inframuraria a contenere efficacemente il rischio di recidiva, valorizzando, tra l'altro, la gravità del contesto criminale in cui si insriscono le condotte illecite, connotato anche da finalità di agvolazione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] classe 92, l'epoca non lontana di commissione dei fatti (negli anni 2017 e 2018) e la rete di contatti di cui l'indagato ha dimostrato di disporre, tutti elementi ritenuti prevalenti sull'incensuratezza del Saladino, formulando un giudizio che resiste alle censure del ricorrente, intese essenzialmente a una non consentita rivalutazione in punto di fatto del relativo apprezzamento giudiziale.4. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla configurazione del reato di cui al capo 4 della rubrica, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 11260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris