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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 02192/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/7ét1fe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iLtfensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Trento ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 ottobre 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Trento a carico di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].".

Il sequestro riguardava un rapporto di conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con saldo attivo di euro 6,90; una carta postepay con saldo attivo di euro 8,49, una vettura Ferrari, intestata alla predetta società.

Il provvedimento adottato era funzionale alla confisca prevista dall'art. 603- bis 2 cod. pen., procedendosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis, comma 1, n. 2) e comma 4, n. 1) cod. pen.

Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Inosservanza degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento al periculum in mora.

Sarebbe stato violato nell'ordinanza il disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della totale mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.

In tema di misure cautelari reali, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che si debbano specificamente indicare le ragioni fondanti la ricorrenza del suddetto presupposto.

Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen., deve essere inteso in senso oggettivo, non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 5, n. 2899 del 19/05/2000, Rv. 216548 - 01; n. Sez. 5, n. 14068 del 16/03/2005, Rv. 231686 - 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 - 01).

II) Erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 603-bis 2 cod. pen.

Gli articoli richiamati richiedono, quale presupposto indefettibile per il sequestro preventivo, in relazione al delitto di cui all'art 603-bis cod.pen. la realizzazione di un profitto derivante dal reato contestato.

Nell'ordinanza del Tribunale del riesame e nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. non è possibile rinvenire indicazioni riguardanti tale imprescindibile elemento.

Entrambi i provvedimenti fanno integrale rimando - senza alcun approfondimento critico - al conteggio effettuato dell'Ispettorato del lavoro di Trento, che, in realtà, non riguarda il profitto da reato ma la semplice quantificazione di asserite irregolarità giuslavoristiche.

L'Ispettorato ha considerato come base per il suddetto calcolo tutti i dipendenti che si sono succeduti presso le società riferibili agli indagati, mentre il capo d'imputazione si riferisce soltanto a 42 dipendenti.

Il requisito del profitto, richiesto dalle citate norme, non sussisterebbe nel caso di specie.

Ciò risulta inequivocabilmente dalla documentazione depositata dalla difesa in sede di udienza di riesame.

La modalità grossolana di calcolo utilizzata dall'Ispettorato del lavoro e ripresa pedissequamente dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame, è stata recentemente stigmatizzata dal Tribunale di Bolzano, che, nel parallelo procedimento civile, con sent. n. 524/2020, ha annullato in toto l'ingiunzione n. 149/2016 e la sanzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C.

3. il RG. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Prima di andare oltre nella disamina del caso concreto occorre richiamare talune nozioni di carattere generale in tema di sequestro.

I presupposti legittimanti il provvedimento di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. sono rappresentati dal fumus commissí delicti e dal periculum in mora.

In relazione al primo profilo, il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali.

La più recente giurisprudenza di legittimità reputa però necessario che il giudice dia conto, attraverso l'esame delle concrete risultanze processuali, della ricorrenza dell'ipotesi di reato contestata, non potendo limitarsi a prendere atto dell'astratta configurabilità della fattispecie di reato ipotizzata [cfr. ex multis Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv. 261677 - 01:«Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa»].Il secondo profilo riguarda la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Con riferimento a tale presupposto è richiesto che il giudice esprima una motivazione in grado di rivelare la probabilità che il bene interessato dal provvedimento assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Rv. 261167 - 01:«In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati»).

Con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), oggetto della presente disamina, l'obbligo motivazionale del giudice, in relazione al requisito del periculum in mora, sulla base di quanto recentemente stabilito dal [OSCURATO:PERSONA], deve essere rapportato, anche succintamente, alle ragioni che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, a meno che non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (cfr. Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).

La richiamata pronuncia è intervenuta a comporre il contrasto insorto tra le sezioni semplici di questa Corte, nell'ambito delle quali si erano precisati nel tempo due orientamenti: un primo indirizzo escludeva che il giudice dovesse dar conto, nel disporre il sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della sussistenza del periculum in mora indicato dal comma 1, facendo leva sulla natura "autonoma" di tale figura di sequestro rispetto al sequestro "impeditivo", rivelata dalla presenza, nella norma, dell'avverbio "altresì" e dal contenuto della Relazione al codice di rito; un secondo indirizzo, nel pervenire invece all'affermazione della necessità della motivazione sul profilo del periculum, pur premettendo che il sequestro strumentale alla confisca, come rivelato tra l'altro dall'avverbio "altresì" e dalla Relazione al codice di rito, è figura autonoma rispetto al sequestro impeditivo, per la cui legittimità non occorrono i presupposti di applicabilità previsti per il secondo e, in particolare, il periculum, essendo invece sufficiente il presupposto della confiscabilità, ha specificato che ciò che si richiede è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi in relazione alla finalità di non consentire che la cosa confiscabile sia, nelle more del giudizio, "modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata".

Il sequestro operato nel presente ambito ha riguardato un sequestro preventivo ex art. 321. comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca disciplinata dall'art. 603-bis 2 cod. pen.

Tale ultima norma, introdotta dall'art. 2,

I. 29 ottobre 2016, n. 199, prevede: "In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato".

Quindi, diversamente da quanto stabilito dall'art. 240, comma 1, cod. pen., l'art. 603-bis 2 cod. pen. prevede l'obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Il medesimo articolo ammette la confisca per equivalente, la quale si caratterizza per il fatto che può ricadere su beni che non abbiano alcun collegamento con il reato per il quale si procede.

In tali casi, si è sostenuto, non è richiesta la prova della sussistenza del nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato, essendo consustanziale all'istituto l'assoggettabilità a confisca di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (cfr. Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234).

A tutto quanto precede occorre aggiungere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01).

3. Venendo al merito della regiudicanda, si osserva quanto segue.

Il primo motivo di ricorso si appalesa inammissibile.Il richiamo contenuto nel ricorso alla necessità che il giudice motivi in ordine al carattere strumentale delle res interessate dal sequestro, rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato, risulta, alla luce delle precisazioni svolte nel paragrafo precedente, inconferente.

Ed invero tale necessità è collegata al sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. pen. e non al sequestro finalizzato alla confisca, oggetto della presente trattazione.

La stessa giurisprudenza a cui si fa riferimento nel ricorso attiene al diverso istituto di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non a quello di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 4.

Il secondo motivo di ricorso è infondato Il Tribunale ha espresso una compiuta motivazione in ordine alle ragioni fondanti la decisione assunta.

Dopo avere illustrato in modo dettagliato le risultanze investigative in atti, dalle quali è possibile desumere in concreto il fumus commissi delicti (pagine da 4 a 6 della ordinanza), ha chiarito che alla determinazione del profitto del reato si è pervenuti attraverso la ricostruzione operata da personale dell'Ispettorato del lavoro, che, per tutto il periodo in contestazione, con riguardo alle diverse società coinvolte nell'indagine, ha individuato l'entità del risparmio retributivo e previdenziale collegato all'ipotizzato reato di sfruttamento del lavoro.

La motivazione, in cui si precisa che la lamentata sproporzione dei calcoli rappresentata dalla difesa non ha trovato adeguato supporto probatorio, alla luce dei criteri impiegati dall'Ispettorato del lavoro, illustrati nel corpo della ordinanza, non è suscettibile di essere censurata in questa sede.

Come già chiarito in precedenza, infatti, i vizi motivazionali valevoli in tema di sequestro, nell'ambito del ricorso per Cassazione, sono solo quelli riguardanti l'assenza di motivazione o la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/7ét1fe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iLtfensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Trento ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 ottobre 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Trento a carico di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].". Il sequestro riguardava un rapporto di conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con saldo attivo di euro 6,90; una carta postepay con saldo attivo di euro 8,49, una vettura Ferrari, intestata alla predetta società. Il provvedimento adottato era funzionale alla confisca prevista dall'art. 603- bis 2 cod. pen., procedendosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis, comma 1, n. 2) e comma 4, n. 1) cod. pen. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento al periculum in mora. Sarebbe stato violato nell'ordinanza il disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della totale mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. In tema di misure cautelari reali, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che si debbano specificamente indicare le ragioni fondanti la ricorrenza del suddetto presupposto. Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen., deve essere inteso in senso oggettivo, non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 5, n. 2899 del 19/05/2000, Rv. 216548 - 01; n. Sez. 5, n. 14068 del 16/03/2005, Rv. 231686 - 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 - 01). II) Erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 603-bis 2 cod. pen. Gli articoli richiamati richiedono, quale presupposto indefettibile per il sequestro preventivo, in relazione al delitto di cui all'art 603-bis cod.pen. la realizzazione di un profitto derivante dal reato contestato. Nell'ordinanza del Tribunale del riesame e nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. non è possibile rinvenire indicazioni riguardanti tale imprescindibile elemento. Entrambi i provvedimenti fanno integrale rimando - senza alcun approfondimento critico - al conteggio effettuato dell'Ispettorato del lavoro di Trento, che, in realtà, non riguarda il profitto da reato ma la semplice quantificazione di asserite irregolarità giuslavoristiche. L'Ispettorato ha considerato come base per il suddetto calcolo tutti i dipendenti che si sono succeduti presso le società riferibili agli indagati, mentre il capo d'imputazione si riferisce soltanto a 42 dipendenti. Il requisito del profitto, richiesto dalle citate norme, non sussisterebbe nel caso di specie. Ciò risulta inequivocabilmente dalla documentazione depositata dalla difesa in sede di udienza di riesame. La modalità grossolana di calcolo utilizzata dall'Ispettorato del lavoro e ripresa pedissequamente dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame, è stata recentemente stigmatizzata dal Tribunale di Bolzano, che, nel parallelo procedimento civile, con sent. n. 524/2020, ha annullato in toto l'ingiunzione n. 149/2016 e la sanzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. 3. il RG. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Prima di andare oltre nella disamina del caso concreto occorre richiamare talune nozioni di carattere generale in tema di sequestro. I presupposti legittimanti il provvedimento di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. sono rappresentati dal fumus commissí delicti e dal periculum in mora. In relazione al primo profilo, il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali. La più recente giurisprudenza di legittimità reputa però necessario che il giudice dia conto, attraverso l'esame delle concrete risultanze processuali, della ricorrenza dell'ipotesi di reato contestata, non potendo limitarsi a prendere atto dell'astratta configurabilità della fattispecie di reato ipotizzata [cfr. ex multis Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv. 261677 - 01:«Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa»].Il secondo profilo riguarda la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con riferimento a tale presupposto è richiesto che il giudice esprima una motivazione in grado di rivelare la probabilità che il bene interessato dal provvedimento assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Rv. 261167 - 01:«In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati»). Con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), oggetto della presente disamina, l'obbligo motivazionale del giudice, in relazione al requisito del periculum in mora, sulla base di quanto recentemente stabilito dal [OSCURATO:PERSONA], deve essere rapportato, anche succintamente, alle ragioni che rendano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, a meno che non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (cfr. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). La richiamata pronuncia è intervenuta a comporre il contrasto insorto tra le sezioni semplici di questa Corte, nell'ambito delle quali si erano precisati nel tempo due orientamenti: un primo indirizzo escludeva che il giudice dovesse dar conto, nel disporre il sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della sussistenza del periculum in mora indicato dal comma 1, facendo leva sulla natura "autonoma" di tale figura di sequestro rispetto al sequestro "impeditivo", rivelata dalla presenza, nella norma, dell'avverbio "altresì" e dal contenuto della Relazione al codice di rito; un secondo indirizzo, nel pervenire invece all'affermazione della necessità della motivazione sul profilo del periculum, pur premettendo che il sequestro strumentale alla confisca, come rivelato tra l'altro dall'avverbio "altresì" e dalla Relazione al codice di rito, è figura autonoma rispetto al sequestro impeditivo, per la cui legittimità non occorrono i presupposti di applicabilità previsti per il secondo e, in particolare, il periculum, essendo invece sufficiente il presupposto della confiscabilità, ha specificato che ciò che si richiede è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi in relazione alla finalità di non consentire che la cosa confiscabile sia, nelle more del giudizio, "modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata". Il sequestro operato nel presente ambito ha riguardato un sequestro preventivo ex art. 321. comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca disciplinata dall'art. 603-bis 2 cod. pen. Tale ultima norma, introdotta dall'art. 2, I. 29 ottobre 2016, n. 199, prevede: "In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato". Quindi, diversamente da quanto stabilito dall'art. 240, comma 1, cod. pen., l'art. 603-bis 2 cod. pen. prevede l'obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il medesimo articolo ammette la confisca per equivalente, la quale si caratterizza per il fatto che può ricadere su beni che non abbiano alcun collegamento con il reato per il quale si procede. In tali casi, si è sostenuto, non è richiesta la prova della sussistenza del nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato, essendo consustanziale all'istituto l'assoggettabilità a confisca di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (cfr. Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234). A tutto quanto precede occorre aggiungere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). 3. Venendo al merito della regiudicanda, si osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso si appalesa inammissibile.Il richiamo contenuto nel ricorso alla necessità che il giudice motivi in ordine al carattere strumentale delle res interessate dal sequestro, rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato, risulta, alla luce delle precisazioni svolte nel paragrafo precedente, inconferente. Ed invero tale necessità è collegata al sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. pen. e non al sequestro finalizzato alla confisca, oggetto della presente trattazione. La stessa giurisprudenza a cui si fa riferimento nel ricorso attiene al diverso istituto di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non a quello di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato Il Tribunale ha espresso una compiuta motivazione in ordine alle ragioni fondanti la decisione assunta. Dopo avere illustrato in modo dettagliato le risultanze investigative in atti, dalle quali è possibile desumere in concreto il fumus commissi delicti (pagine da 4 a 6 della ordinanza), ha chiarito che alla determinazione del profitto del reato si è pervenuti attraverso la ricostruzione operata da personale dell'Ispettorato del lavoro, che, per tutto il periodo in contestazione, con riguardo alle diverse società coinvolte nell'indagine, ha individuato l'entità del risparmio retributivo e previdenziale collegato all'ipotizzato reato di sfruttamento del lavoro. La motivazione, in cui si precisa che la lamentata sproporzione dei calcoli rappresentata dalla difesa non ha trovato adeguato supporto probatorio, alla luce dei criteri impiegati dall'Ispettorato del lavoro, illustrati nel corpo della ordinanza, non è suscettibile di essere censurata in questa sede. Come già chiarito in precedenza, infatti, i vizi motivazionali valevoli in tema di sequestro, nell'ambito del ricorso per Cassazione, sono solo quelli riguardanti l'assenza di motivazione o la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Decreto Cassazione n. 02192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris