CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 02166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30896/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], FAUSTO E [OSCURATO:PERSONA]. AGR., [OSCURATO:PERSONA], STEFANO E C. SOC. AGR., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], AZ. AGR. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], AZ. AGR. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2499/2021depositata il 30/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le aziende agricole riportate in epigrafe ([OSCURATO:PERSONA] di Zermani F.lli s.s. Soc. Agr; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], Fausto e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Stefano e C. Soc. Agr.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietro s.s. Soc. Agr.; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA])promossero giudizio arbitrale, esponendo di essere soci della [OSCURATO:PERSONA].AGR.COOP (di seguito indicato per brevità CO.PAD.OR. ) e chiedendo l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità, invalidità ed infondatezza in fatto ed in diritto, nonché di contrarietà alla legge ed allo Statuto sociale, del diniego opposto da CO.PAD.OR. alle domande e dichiarazioni di recesso dal rapporto sociale comunicate dagli istanti in data 21.10.2015, nonché l’accertamento della sussistenza dei presupposti dei recessi singolarmente comunicati ed effettuati dagli istanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie . 2. Con il lodo del 22.3.2017, il Collegio arbitrale, all’unanimità dei suoi componenti, accertava la legittimità di tutte le comunicazioni di recesso dedotte in giudizio dagli attori e la sussistenza dell’ipotesi di recesso di cui alla lettera b) dell’art. 10 dello Statuto del CO.PAD.OR. Soc. Agr. Coop. e, conseguentemente, dichiarava legittimo il recesso dei soci istanti dal Consorzio , con efficacia a decorrere dal 21/12/2015 per quanto attiene al rapporto sociale e con efficacia a decorrere dal 31/12/2016 per quanto attiene al rapporto mutualistico. 3. Sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].PAD.OR., la Corte di A ppello di Bologna ha rigettato l’appello condannando gli appellanti alla refusione delle spese di giudizio. 3.1 I giudici di seconde cure, pronunciandosi sui sei motivi di appello, osservavano: a) che la decisione arbitrale impugnata aveva dato conto della sussistenza del presupposto di recesso di cui all’art.10 lett. b) dello Statuto CO.PAD.OR, avendo gli arbitri, con insindacabile accertamento in fatto, seguito una interpretazione secondo la qualepresupposto dell’ipotesi di recesso era il fatto oggettivo della mancata produzione di pomodoro per due anni, circostanza di cui era stata fornita prova, anche per fatto proprio del socio; b) che il vizio di nullità di cui all’art. 829 1 ° comma n. 11 cpc presuppone la contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo, e non la contraddittorietà anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, contraddittorietà che , in ogni caso , non sussisteva , così come non erano contraddittorie neanche le statuizioni assunte dalla decisione arbitrale sulle spese ed in ordine alla posizione del socio [OSCURATO:PERSONA]; c) che il [OSCURATO:PERSONA] , contrariamente a quanto opinato dall’appellante, aveva spiegato le ragioni in ordine all’interpretazione dell’art. 10 lett. b) dello Statuto sociale; d) che il [OSCURATO:PERSONA], considerando fondate le richieste di recesso, aveva implicitamente ritenuto illegittima la delibera del Consiglio di Amministrazione, precisando, tuttavia, che solo in sede di giudizio arbitrale, i soci recedenti avevano dato prova della ricorrenza della causa di recesso di cui all’art.10 lett. b) dello Statuto societario; e) che , infine gli Arbitri aveva no puntualizzato che dovevano considerarsi irrilevanti, ai fini del decidere, gli inadempimenti dei soci recedenti, allegati da CO.PAD.OR. 3. Ricorre per Cassazione CO.PAD.OR affidandosi a cinque motivi illustrati con memoria; gli intimati hanno svolto difese depositando controricorso e memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., in ordine al recesso dei soci e all’interpretazione dell’art. 10 dello Statuto sociale. La sentenza della Corte di Appello di Bologna non avrebbe rilevato la palese contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo del lodo in ordine alla validità del recesso dei soci ai sensi dell’art. 10 dello Statuto di CO.PAD.OR. ed al ruolo che deve essere legittimamente svolto dal Consiglio di Amministrazione nei confronti delle richieste di recesso. La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, escluso la sussistenza di una contraddizione nel lodo, affermando, fra l’altro, che, ai fini della nullità prevista dall’art. 829, n. 11, c.p.c., « la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro ovvero tra la motivazione stessa e il dispositivo». La Corte felsinea, infatti, pur avendo dato atto che gli Arbitri hanno « affermato, da una parte, che alla data (21 dicembre 2015) nella quale il Consiglio di Amministrazione di CO.PAD.OR. aveva negato l’esistenza del presupposto al quale l’art.10 lett. b) dello statuto non vi era prova di detto presupposto» e che tale prova è stata fornita nel corso del giudizio arbitrale, ha fatto decorrere il recesso per il quale è controversia dalla «data sopra riportata» e non dalla data del deposito del lodo arbitrale.La Corte d’Appello avrebbe del tutto incomprensibilmente, illogicamente ed incoerentemente affermato che « la mancata dimostrazione della circostanza della mancata produzione di pomodoro per almeno un biennio, al momento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015, non comporta, dunque, che il fatto che legittimava il recesso non fosse venuto già ad esistenza». La Corte di Appello di Bologna, infine, non avrebbe minimamente tenuto conto del fatto che il Collegio arbitrale, nella parte motivazionale, pur dimostrando inequivocabilmente di aver seguito le deduzioni dell’appellante e in merito all’interpretazione dell’art. 10 dello Statuto ed al ruolo del CdA in merito alla valutazione del recesso, affermando che « il recesso del socio deve essere fondato su fatti, circostanze e/o comportamenti oggettivi e non può essere semplicemente frutto di una decisione arbitraria e personale del socio, che altrimenti potrebbe mettere a repentaglio la stessa esistenza del Consorzio» è giunta ad una conclusione poi radicalmente smentita con la decisione effettivamente assunta. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta n ullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 829, 1 comma, n. 5, c.p.c., in ordine all’interpretazione dell’art. 10, lett. b), dello Statuto sociale. Si sostiene che i giudici distrettuali non avrebbero ravvisato un’omessa motivazione, da parte del Collegio arbitrale, sul punto relativo all’interpretazione dell’art. 10, lett. b), dello Statuto sociale e, a propria volta, avrebbero omesso di dare un’adeguata motivazione. 1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la n ullità della sentenza per error in procedendo, (violazione dell’art. 112 c.p.c.) in ordine all’omessa pronuncia sulla legittimità della delibera assunta dal C.d.A. di CO.PAD.OR. e sull’inadempimento dei soci recedenti. 1.3 La censura viene riproposta, facendo valere il vizio di omess o esame un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con il quarto motivo. 1.4 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia n ullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., in ordine alla posizione del socio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello non avrebbe ravvisato alcuna contraddizione nel lodo laddove, da un lato, gli Arbitri hanno affermato che l’ipotesi di cui all’art. 10, lett. b) , dello Statuto debba essere interpretata in senso oggettivo, ossia come legittimante la richiesta di recesso per mancata produzione di pomodoro per almeno due anni, indipendentemente da qualsivoglia indagine sulle ragioni della stessa, e, dall’altro lato, hanno sostenuto – relativamente al socio [OSCURATO:PERSONA] – che gli impedimenti fisici del titolare dell’azienda non necessariamente costituiscono impedimento alla produzione, posto che non riguardano il socio/azienda agricola ma la singola persona fisica, cosicché si sarebbe potuto facilmente sopperire a tali impedimenti assumendo un dipendente che svolgesse il lavoro per il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Va preliminarmente osservato,con riguardo all'intero complesso dei motivi proposti in questa sede,che secondo la giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata, il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati "errores in procedendo" specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall' art. 829 cod. proc. civ., comma 2 ; in cui trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma. Pertanto, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (cfr. Cass. 23675/2013) . Se dunque il sindacato di legittimitàdeve esercitarsi nei ridetti limiti, alla Corte di Cassazione è precluso l’ esame dirett o del la pronuncia arbitrale, esame che deve invece avere ad oggetto solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, di cui deve essere verificata la congruità e l'adeguatezza rispetto ai motivi di impugnazione (Cass. n. 23670/2006); deve, perciò, in particolare, ritenersi precluso che in questa sede si possa procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti di causa delibati dalla pronuncia arbitrale (Cass., Sez. 18136/2013, n. 18136) ovvero che il controllo di legittimità possa riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri (cfr. Cass. 6986/2007). 2.1 Ciò premesso tutti i motivi del ricorso sono inammissibili in quanto, sia pur sotto mentite spoglie, non sono altro che una riedizione dei motivi di appello senza peraltro adeguatamente confrontarsi con le puntuali e specifiche argomentazioni contenute nella sentenza di appello che proprio quelle censure avevano confutato. 2.2 Volendo comunque esaminare le singole doglianze non può ritenersi integrata alcuna violazione, prospettata nel primo e quinto motivo, dell’art 829 nr 11 cpc, per non avere la Corte di Appello rilevato presunte e plurime contraddizioni tra diverse parti della motivazione in cui sarebbero incappati gli arbitri. 2.3 Al riguardo, come la Corte bolognese non ha mancato di rimarcare senza che il ricorrente avesse specificamente sottoposto a critica tale argomentazione, va segnalata la granitica giurisprudenza di questo Collegio secondo la quale «la sanzione di nullità prevista - dalla precedente e dall'attuale disciplina - per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve esser intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass, 7588/99, 1815/00 ,11895/2014 1258/2016 e da ultimo 2747/2021). 2.4 LaCorte di Appello non si è comunque sottratta all’esam e nel merito delle censure di incongruenza e contraddittorietà, a suo tempo formulate con l’atto di appello, e, con motivazione intellegibile, puntuale e congrua ha escluso « ritenersi contraddittorio per avere gli Arbitri affermato, da una parte, che, alla data (21 dicembre 2015) nella quale il Consiglio di Amministrazione di CO.PAD.OR. SOC. AGR. COOP aveva negato l’esistenza del presupposto al quale l’art.10 lett. b) dello statuto Societario subordinava il recesso esercitato dai soci odierni convenuti, non vi era prova di detto presupposto e per avere, dall’altra, fatto decorrere il recesso per il quale è controversia dalla data sopra riportata. Il rilievo della società attrice è, infatti, frutto di confusione tra l’effettiva sussistenza del fatto giustificativo del recesso e la sua prova, che è stata raggiunta solo in sede di giudizio arbitrale. La mancata dimostrazione della circostanza della mancata produzione di pomodoro per almeno un biennio, al momento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015, non comporta, dunque, che il fatto che legittimava il recesso non fosse venuto già ad esistenza» ed ancora « la contraddizione rilevata dall’attrice non è ravvisabile, in quanto gli Arbitri, nell’un caso e nell’altro, si sono attenuti ad una interpretazione strettamente letterale dell’intera clausola in questione, essendosi limitati ad affermare che gli impedimenti fisici del titolare dell’Azienda da ultimo menzionata non costituivano necessariamente impedimento alla produzione e non integravano, perciò, di per sé, le ipotesi di recesso di cui alle lettere a) e c), atteso che non riguardavano il socio/azienda agricola ma la singola persona fisica, con la conseguenza che si sarebbe potuto facilmente sopperire agli impedimenti dedotti mediante l’assunzione di un dipendente che svolgesse il lavoro per conto del predetto [OSCURATO:PERSONA].». Tali argomentazioni non sono state rese oggetto di alcuna contestazionediretta e specifica . 3. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente nel secondo motivo, i giudici distrettuali si sono incaricat i di esaminare la censura mossa dall’appellante al lodo arbitrale sul punto relativo all’interpretazione dell’art. 10, lett. b), spiegando che gli Arbitri, come si evince dalla lettura del lodo impugnato, avevano operato una interpretazione strettamente letterale della clausola negoziale in esame, non sindacabile nell’ambito dell’art 829 cpc. 4. Anche il terzo e il quarto motivo non superano il vaglio di ammissibilità in quanto, ancora una volta in difformità con quanto propugnato dalla ricorrente, la Corte di Appello ha esaminato sia la questione della delibera assunta dal C.d.A di CO.PAD.OR. , ritenuta implicitamente illegittima alla luce della validità delle ragioni del recesso (che quella delibera negava), pur con la precisazione che i soci avevano dato prova della ricorrenza della causa di recesso in corso di procedimento arbitrale,sia il tema dell’ inadempimento dei soci recedenti giudicato irrilevante ai fini del decidere proprio in ragione dell’interpretazione letterale dello Statuto assunta e decisa nel merito. 4.1 Le doglianze che replicano, anche nella numerazione, i motivi di appello non si misurano con tali rationes decidendi. 5. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 7.200 di cui € 200 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater