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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27618/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26835/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2019 R.G.N. 331/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 26835/2019 Pag.Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata in data 05/04/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compresa rea l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 27/10/2016, escludendo conseguentemente ogni risarcimento del danno; riteneva la Corte territoriale che, stanti le deroghe legislative previste per l’operatività degli sportelli unici immigrazione, il periodo coperto da tali deroghe non era computabile ai fini del superamento del termine di 36 mesi e che, quanto ai contratti stipulati nel periodo successivo alla vigenza delle deroghe, tale limite temporale non era stato superato;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi;

3. il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 in combinato disposto con l’art. 342 cod.proc. c iv .; nullità e/o inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’impugnazione del Ministero per mancanza di specificità; evidenzia che con l’atto d’appello il Ministero si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive già formulate nel primo grado di giudizio e non aveva indicato le parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure;

2. con il secondo motivo la ricorrente ripropone la censura di cui al primo motivo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ar. 360, n. 5, cod. proc. civ.);

3. con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 in materia di proroga del contratto –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.); censura la sentenza impugnata per non aver considerato che le proroghe di cui era stata lamentata l’illegittimità erano intervenute a distanza di tempo rispetto alla scadenza dei contratti;

4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. nonché dell’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP in materia di contratti a termine del R.G.N. 26835/2019 Pag.18/3/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 come modificato nel corso del tempo, del d.lgs. n. 101/2013; rileva che con i contratti a termine stipulati a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato ben superato il termine di 36 mesi di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001; assume che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il dies a quo per il computo dei 36 mesi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; aggiunge che il quadro normativo vigente consentiva al Ministero dell’Interno, per garantire l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione neicompiti di accoglienza e integrazione, consentiva di derogare all’art. 5 ma non all’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001;

5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 101/2013; rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimità dei contratti a termine sulla base delle deroghe normativamente previste; ribadisce che vi erano state proroghe intervenute a distanza di tempo rispetto ai contratti a termine e anche prive di causale; rileva che esigenze temporanee o straordinarie non possono durare quindici anni e più;

6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2043 cod. civ. nonché dell’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP in materia di contratti a termine del 18/3/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE; osserva che l’accoglimento del ricorso comporta la condanna del Ministero al risarcimento del danno;

7. è innanzitutto inammissibile il secondo motivo di ricorso; è, infatti, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) quando questa risulti (come nella specie) superata e travolta, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (così nella specie quella del merito del gravame), il cui soloesame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza;

8. è infondato il primo motivo; occorre rilevare che, come si evince dalla sentenza impugnata (pag. 2), il Ministero aveva impugnato la sentenza del Tribunale sostenendo, contrariamente al giudice di prime cure, la piena legittimità della reiterazione dei contratti a termine per oltre 36 mesi ove finalizzata a soddisfare esigenze speciali dell’amministrazione come riconosciute nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio in deroga all’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001; vi era stata dunque una sufficiente esposizione dei rilievi critici mossi alla sentenza impugnata che consentiva di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame; R.G.N. 26835/2019 Pag.si aggiunga che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass.

S.U. n. 27199/2017);

9. i motivi terzo, quarto e quinto (da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione) sono fondati e determinano l’assorbimento del sesto; valuta il Collegio di dare continuità all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed incasi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355); si è in proposito precisato che l’eccezionalità dello strumento -tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza -impone che le deroghe siano consentite in modo espresso come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n.26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v.

R.G.N. 26835/2019 Pag.Cass. n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario;

10. da quanto detto consegue che vanno accolti il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, va rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione;

11. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

12. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie ilterzo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26835/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2019 R.G.N. 331/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 26835/2019 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata in data 05/04/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compresa rea l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 27/10/2016, escludendo conseguentemente ogni risarcimento del danno; riteneva la Corte territoriale che, stanti le deroghe legislative previste per l’operatività degli sportelli unici immigrazione, il periodo coperto da tali deroghe non era computabile ai fini del superamento del termine di 36 mesi e che, quanto ai contratti stipulati nel periodo successivo alla vigenza delle deroghe, tale limite temporale non era stato superato; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; 3. il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 in combinato disposto con l’art. 342 cod.proc. c iv .; nullità e/o inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’impugnazione del Ministero per mancanza di specificità; evidenzia che con l’atto d’appello il Ministero si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive già formulate nel primo grado di giudizio e non aveva indicato le parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure; 2. con il secondo motivo la ricorrente ripropone la censura di cui al primo motivo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ar. 360, n. 5, cod. proc. civ.); 3. con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 in materia di proroga del contratto –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.); censura la sentenza impugnata per non aver considerato che le proroghe di cui era stata lamentata l’illegittimità erano intervenute a distanza di tempo rispetto alla scadenza dei contratti; 4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. nonché dell’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP in materia di contratti a termine del R.G.N. 26835/2019 Pag.18/3/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 come modificato nel corso del tempo, del d.lgs. n. 101/2013; rileva che con i contratti a termine stipulati a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato ben superato il termine di 36 mesi di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001; assume che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il dies a quo per il computo dei 36 mesi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; aggiunge che il quadro normativo vigente consentiva al Ministero dell’Interno, per garantire l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione neicompiti di accoglienza e integrazione, consentiva di derogare all’art. 5 ma non all’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001; 5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 101/2013; rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimità dei contratti a termine sulla base delle deroghe normativamente previste; ribadisce che vi erano state proroghe intervenute a distanza di tempo rispetto ai contratti a termine e anche prive di causale; rileva che esigenze temporanee o straordinarie non possono durare quindici anni e più; 6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2043 cod. civ. nonché dell’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP in materia di contratti a termine del 18/3/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE; osserva che l’accoglimento del ricorso comporta la condanna del Ministero al risarcimento del danno; 7. è innanzitutto inammissibile il secondo motivo di ricorso; è, infatti, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) quando questa risulti (come nella specie) superata e travolta, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (così nella specie quella del merito del gravame), il cui soloesame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza; 8. è infondato il primo motivo; occorre rilevare che, come si evince dalla sentenza impugnata (pag. 2), il Ministero aveva impugnato la sentenza del Tribunale sostenendo, contrariamente al giudice di prime cure, la piena legittimità della reiterazione dei contratti a termine per oltre 36 mesi ove finalizzata a soddisfare esigenze speciali dell’amministrazione come riconosciute nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio in deroga all’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001; vi era stata dunque una sufficiente esposizione dei rilievi critici mossi alla sentenza impugnata che consentiva di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame; R.G.N. 26835/2019 Pag.si aggiunga che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. S.U. n. 27199/2017); 9. i motivi terzo, quarto e quinto (da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione) sono fondati e determinano l’assorbimento del sesto; valuta il Collegio di dare continuità all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed incasi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355); si è in proposito precisato che l’eccezionalità dello strumento -tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza -impone che le deroghe siano consentite in modo espresso come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n.26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v. R.G.N. 26835/2019 Pag.Cass. n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario; 10. da quanto detto consegue che vanno accolti il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, va rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione; 11. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 12. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie ilterzo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in
Sentenza Cassazione n. 27618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris