CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alle conclusioni già depositate, ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori presenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell'illustrare i motivi dei rispettivi ricorsi, hanno insistito per il loro accoglimento. k [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale ri- forma della sentenza 4.12.2019 del GUP/tribunale di Milano, assorbita l'imputa- zione di cui al capo c) in quella di cui al capo b) e riqualificato il reato sub a) nel delitto di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. 309/1990, ha ridotto la pena finale ad anni 6 di reclusione, sostituendo l'interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto l'appellata sentenza, riconoscendo CADE- [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di: a) partecipazione ad associazione finaliz- zata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla transnazionalità (artt. 110 c.p., 74 , comma secondo, D.P.R. 309/90 e L. 16 Marzo 2006, n. 146), in partico- lare per aver partecipato, insieme ad altri soggetti ancora ignoti e operanti in [OSCURATO:PERSONA] ed in Spagna, ad un'associazione transnazionale finalizzata al traffico inter- nazionale di sostanze stupefacenti, ed, in particolare, all'attività di importazione dal [OSCURATO:PERSONA], custodia e successiva commercializzazione in territorio spagnolo e italiano di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella I dello stesso decreto, ponendo così in essere più condotte tra quelle punite dall'art. 73 dello stesso; associazione dotata di una stabile struttura organizzativa, di luoghi in parte ben individuati per l'occultamento della sostanza proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], associa- zione dotata di strutture e mezzi, quali telefoni e sim card dedicate all'attività di narcotraffico e autovetture opportunamente modificate, quale promotore organiz- zatore del sodalizio, sfruttando la propria attività lecita di commercio internazio- nale di frutta tropicale, si recava a più riprese in [OSCURATO:PERSONA] e Spagna per organiz- zare l'importazione, via nave, di ingenti quantitativi di cocaina imboscati all'interno di casse di ananas che faceva arrivare presso il porto di Livorno; tenendo i contatti con le proprie fonti di approvvigionamento in [OSCURATO:PERSONA] e Spagna e seguendo personalmente le operazioni di scarico dei container contenenti lo stupefacente, commesso in Milano ed altri luoghi e tutt'ora permanente; b) importazione conti- nuata di sostanza stupefacente in quantità ingente del tipo cocaina (artt. 110, 81 cpv. c.p., 73, comma 1 bis a) e 6, 80 comma 2, D.P.R. 309/90), in particolare per avere, in concorso con altri soggetti qui non ricorrenti, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 17, importato in varie occasioni, di cui quattro avvenute nel corso dell'attività investi- gativa, ingentissimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, prove- niente dal [OSCURATO:PERSONA] e destinata a successiva commercializzazione; in particolare importava, facendola arrivare presso il porto di Livorno, occultata all'interno di container contenenti casse di ananas: a. in data 10.10.2017 un quantitativo im- precisato, ma comunque ingente di cocaina contenuto in tre bancali di frutta, con- segnato poi dal [OSCURATO:PERSONA] stesso a terzo coimputato in data 13.10.2017; b. in data prossima al 7.12.2017 un quantitativo imprecisato, ma comunque ingente di cocaina contenuto in tre bancali di frutta; c. in data 22 e 23.03.2018 due carichi di cocaina rispettivamente da 101,04 kg e 114,225 kg, per un totale di 215 kg, sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano in data 27 e [OSCURATO:DATA_NASCITA], commesso in Livorno e altri luoghi tra l'ottobre 2017 e il marzo 2018; c) cessione di ingente quantitativo di cocaina (artt. 81 cpv., 110, 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90, 80 co. 2 e 6 D.P.R. 309/90), in particolare, per avere, in concorso, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 17, ceduto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ai fini di successiva commercializzazione, importandola dalla [OSCURATO:PERSONA] con le con- suete modalità ovvero occultandola fra bancali contenenti ananas sdoganandola a Livorno a mezzo di spedizioniere e successivamente traportando l'intero container, da Livorno a [OSCURATO:PERSONA], tramite camionista, e da qui a Milano in [OSCURATO:PERSONA]- broso, portando poi le casse di ananas contenenti cocaina a Quiliano dopo essersi posto in contatto telefonico almeno cinque volte (sms e telefonate), commesso in Quiliano (SV) il 13.10.2017. Tale ultima imputazione, come detto, in sede di appello è stata ritenuta assorbita nel capo b). 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente giudizio, i due difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione, di seguito sinteticamente riassunti. 3. Ricorso Avv. F. Sommovigo, con cui si deducono quattro motivi. 3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 74, d.P.R. 309/1990 nonché il correlato vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente segnala un presunto primo errore in cui incor- rerebbe la sentenza impugnata con riferimento al capo A) dell'imputazione: all'im- putato veniva contestato, infatti, di aver preso parte ad un'associazione per delin- quere dedita all'importazione in territorio italiano di cocaina. La struttura associa- tiva, secondo il capo di imputazione, si sarebbe in qualche modo sovrapposta ad un'attività lecita di importazione di frutta tropicale, attività che l'imputato, unita- mente ai concorrenti, avrebbe sfruttato per finalità illecite. La difesa, allegando a tal proposito una serie di pronunce, asseritamente favorevoli, di questa Corte (sez. VI, 28/11/2013, n. 10886; sez. VI, 30/01/2013, n. 34489; sez. VI, 30/01/2013, n. 34489; sez. II, 09/02/1995, n. 5838; sez. VI, 16/12/2011, n. 9117; sez. VI, 25/11/2010, n. 43656), rileva che era stata chiesta nell'atto di appello l'esclusione del reato associativo contestato e l'applicazione, quanto ai reati c.d. scopo, dello schema del mero concorso di persone nel reato, non avendo né la pubblica accusa, né la sentenza di primo grado revocato in dubbio la liceità, ed ancor prima l'effet- tività, delle attività aventi ad oggetto la commercializzazione di frutta tropicale da parte delle società [OSCURATO:PERSONA] CR e [OSCURATO:PERSONA], es- sendo del tutto acclarato che tali società erano effettivamente esistenti e funzio- nanti, fornendo frutta e generi alimentari a vari clienti aventi sede nel territorio italiano. Era stata, a tal fine, contestata la presenza di un totale asservimento della struttura societaria al raggiungimento di scopi criminosi, non essendo le attività illecite state poste in essere anche sfruttando i mezzi propri dell'organizzazione legittima, dunque, non costituendo il fine precipuo (né tanto meno esclusivo) della stessa, tanto da far sì che l'intera struttura organizzativa della predetta fosse pie- gata al raggiungimento di tale fine. Ad avviso della difesa, sarebbe stato necessa- rio individuare, prescindendo da risorse, strutture e mezzi propri dell'attività lecita, e ad essa interamente destinati, un embrione di organizzazione, anche a livello rudimentale, tale da dar vita a quello specifico e autonomo organismo associato di cui parla la giurisprudenza sopra citata. Tale operazione non era stata condotta dal giudice di primo grado, il quale aveva evidenziato elementi di organizzazione, ad avviso della difesa, non dirimenti, poiché già connaturati all'attività lecita (come le relazioni e i contatti assidui tra i presunti sodali), ovvero addirittura fondati su prova inesistente (come la disponibilità in capo agli imputati di utenze dedicate). La Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente (pag. 22) che la società costa- ricense sarebbe stata un mero schermo, parte di "un'articolata messinscena", non avendo mai trovato "alcuna reale giustificazione, alla luce dei fatti, se non quella di fornire l'apparenza di una effettiva attività commerciale lecita di [OSCURATO:PERSONA] [ndr, concorrente] nella Repubblica del [OSCURATO:PERSONA]". A pag. 21 si specifica, inoltre, che la sua esistenza sarebbe giustificabile unicamente "con l'intenzione di effettuare non una, bensì plurime importazioni di sostanza stupefacente, in numero non pre- determinato, quindi con un'ideazione criminosa di più ampio respiro, proiettata nel futuro e con un programma delittuoso indeterminato da portare avanti con più soggetti condividenti il medesimo fine", nonché con la necessità di un mezzo "per accreditare gli associati nel contesto del commercio internazionale marittimo". Dunque, il giudice del gravame non solo incorrerebbe in violazione di legge, omettendo di ricostruire correttamente, sulla base delle indicazioni della giurispru- denza, i rapporti tra associazione dedita al narcotraffico e contesto lecito di im- presa, ma incorrerebbe altresì in un macroscopico vizio di motivazione, consistente in insanabili profili di contraddittorietà, oltre che di un vero e proprio travisamento della prova. La tematica inerente alla fittizietà o meno delle società riconducibili al ricorrente verrebbe inoltre trattata per la prima volta nella sentenza di appello, la quale sul punto richiama elementi di prova non esaminati nella sentenza di primo grado, mai richiamata nemmeno implicitamente. Il giudice di primo grado, infatti, sarebbe rimasto silente sull'argomento specifico, mostrandosi orientato piuttosto a riconoscere l'effettività dei commerci di frutta tropicale degli imputati, donde sarebbe denunciabile il vizio di travisamento probatorio (si cita in ricorso sez. II, 11/01/2017, n. 10483). Si sottolinea, in particolare, che il giudice di appello avrebbe tratto il proprio convincimento da prova inesistente, non esistendo in atti alcun elemento atto a suffragare tale conclusione ed essendo piuttosto rinvenibile la prova contraria, fornita dalla difesa e consistente nella copiosa documentazione contabile relativa agli scambi commerciali, del tutto reali, riconducibili alle due attività (in particolare, alla memoria difensiva depositata in fase di indagini preli- minari in data 20.12.2018 e relativi allegati, di cui al n. 1). Si cita, a suffragare la natura congetturale ed illogica della motivazione del giudice di appello, il passaggio ove il collegio giudicante mostrerebbe di non aver affatto compreso le dinamiche sottese alle importazioni oggetto di procedimento, affermando dapprima che la [OSCURATO:PERSONA] CR fosse del tutto estranea ad affari leciti e trovasse giustificazione unicamente nel traffico di droga, salvo poi affermare, in aperta con- traddizione, che i carichi contenenti cocaina provenivano invece da altra società, la [OSCURATO:PERSONA], ed erano diretti alla Land&Ocean, senza alcun ruolo della [OSCURATO:PERSONA] CR. Altro esempio, secondo la difesa, si rinviene laddove si fa rife- rimento, in netto contrasto con la precedente rappresentazione di società fittizie, tali da configurare una mera messinscena, alle attività lecite, quantomeno in fase iniziale, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 sentenza di appello), ovvero, di nuovo coerentemente con la prospettiva originaria d'accusa, si afferma che le condotte delittuose sarebbero state poste in essere dall'imputato avvalendosi della parallela attività lecita di importazione di frutta tropicale (pag. 30, ma anche pagg. 13 e 21 sentenza di appello). In sostanza, se l'attività ha avuto una "vita" lecita, l'affermazione circa la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 sul presupposto della mera appa- renza di liceità si paleserebbe del tutto contraddittoria e, pertanto, irrimediabil- mente viziata ed il travisamento denunciato sarebbe idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, dato che l'argomento della società di comodo risulta preponderante nella ricostruzione della struttura organizzativa propria dell'ipotiz- zata associazione. Illogicità che, peraltro, non risulta superabile neppure facendo riferimento agli ulteriori argomenti richiamati dalla sentenza impugnata, la quale, nel ricostruire l'elemento oggettivo del reato (nello specifico, il requisito dell'orga- nizzazione di mezzi), si limita di fatto a richiamare i frequenti contatti tra i prota- gonisti della vicenda e ad incorrere, nonostante le sedicenti puntuali deduzioni contenute nell'atto di appello, nel medesimo travisamento della prova già conte- nuto nella sentenza di primo grado, con particolare riguardo alla disponibilità di utenze telefoniche asseritamente dedicate all'attività di narcotraffico, nonché all'asserita (e non provata, ad avviso del ricorrente) identità del modus operandi nelle tre importazioni oggetto di imputazione, importazioni nelle quali, invece, si registrano molteplici differenze già evidenziate negli atti di appello, richiamando in proposito giurisprudenza di questa Corte (sez. IV, 03/12/2020, n. 35963; Id., n. 28528/2010). Apparirebbe, dunque, chiaro che i reati per cui si procede, segnatamente i reati-scopo di cui all'imputazione, siano riconducibili all'iniziativa di soggetti che hanno operato nell'ambito di attività lecite ed hanno approfittato di tali strutture per compiere delitti in materia di stupefacenti, senza tuttavia commutare quelle strutture in una vera e propria associazione per delinquere. Non sussisterebbero, dunque, i presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussi- stenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, ragion per cui si chiede l'annul- lamento della sentenza impugnata con riferimento al capo A) dell'imputazione. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nonché il correlato vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, anche rispetto ai reati-scopo di cui al capo B) dell'imputazione, con precipuo riferimento alle presunte importazioni dell'ottobre e del dicembre 2017, la sentenza impugnata, pur se letta unitamente a quella di primo grado, parrebbe affetta da vizi in punto di logicità della motivazione. In particolare, l'iter argomentativo di cui alla sentenza impugnata si fonderebbe in- tegralmente su prova indiziaria, senza tuttavia che la stessa presenti i connotati fondamentali richiamati dall'art. 192 c.p.p., per come interpretati dalla giurispru- denza di questa Corte (si richiamano in ricorso, sez. V, 11/12/2020, n. 1987; sez. I, 25/09/2008, n. 42993). Nel caso di specie, il giudice di Appello non avrebbe fatto corretta applica- zione di tali principi, in quanto i requisiti richiamati appaiono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma secondo, c.p.p., quando non addirittura palesemente smentiti dalle ulteriori acquisizioni probatorie, risolvendosi così in un compendio motivazionale del tutto insufficiente, quale quello apparentemente dato dalla fusione delle due pronunce di merito. Come esempio di tali affermazioni, difesa di parte ricorrente prende in considerazione le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [ndr, coimputati], gli elementi a carico dei quali la Corte di Appello (nella sentenza 2639/2020 Corte di Appello di Milano, sez. V Penale, R.G.App. 1794/2020) aveva bollato come "sug- gestioni e indizi non in grado di assurgere al superiore grado probatorio, venendo a mancare una univoca ricostruzione del fatto nei termini ipotizzati dalla pubblica accusa", essendovi peraltro piena identità di piattaforma probatoria tra i due giu- dizi, dal momento che la pronuncia assolutoria, benché emessa all'esito di giudizio dibattimentale, richiama elementi probatori presenti anche nel fascicolo del giudi- zio abbreviato, ancorché completamente ignorato dai giudici del merito (pag. 15, dove si fa riferimento "all'attività di intercettazione telefonica e ambientale, l'ana- lisi degli spostamenti verificati mediante tabulati, i due servizi di osservazione del 30/11/2017 e 31/01/2018, gli accertamenti documentali e la testimonianza resa in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA]"). Nello specifico, con riferimento ai fatti dell'ottobre 2017, la Corte di Appello di Milano, nella sentenza n. 2639/2020, aveva osservato che "una attenta disa- mina dei dati acquisiti all'esito della complessa istruttoria dibattimentale non è stata però in grado di fornire le necessarie evidenze in ordine alla effettiva pre- senza di cocaina all'interno del carico di ananas trasportato da Livorno a Genova, né se questa fosse poi stata consegnata ai due imputati e neppure se tra i beni oggetto di consegna a Savona fosse ricompreso lo stupefacente", essendo peraltro prospettabile "una credibile spiegazione alternativa, prospettata anche da questa difesa nei motivi di appello". Anche con riferimento ai fatti del dicembre 2017, si evidenziava nella pre- detta sentenza l'esistenza di "fattori che inibiscono la possibilità di condividere il complesso ragionamento posto a base della pronuncia di primo grado", da indivi- duarsi "nella carenza di sequestri in danno dei prevenuti dello stupefacente asse- ritamente oggetto dei carichi incriminati, nella assenza di captazioni di conversa- zioni significative, nella mancata individuazione sia del luogo di deposito e custodia della droga, sia degli acquirenti della medesima, difettando invero ogni traccia, anche indiretta, di movimentazione e commercializzazione della sostanza che pare essersi evaporata". La Corte di Appello, dunque, nella sentenza n. 2639/2020 aveva revocato in dubbio la presenza stessa dello stupefacente a bordo dei carichi incriminati e, così facendo, avrebbe demolito proprio quel compendio indiziario che fonda invece la decisione oggi impugnata, negandone la serietà per non aver fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia. Al tempo stesso, tuttavia, in sede di giu- dizio abbreviato, si considerava l'esito del procedimento connesso tamquam non esset, già così incorrendo in vizio motivazionale, richiamandosi giurisprudenza di questa Corte (sez. II, 17/06/2015, n. 29517). Si rappresenta, inoltre, che la Corte di Appello aveva mostrato di essere ben consapevole, seppur in via riduttiva, in sede cautelare, del potenziale conflitto tra gli esiti dei due procedimenti (in particolare, nell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 299 c.p.p.), riconoscendone la portata, seppur arbi- trariamente limitandola ad una sola delle importazioni oggetto delle pronunce as- solutorie prodotte (non essendo tuttavia noto se quella dell'ottobre 2017 o quella del successivo dicembre). La difesa del ricorrente sottolinea che tale discordanza non investirebbe una mera valutazione, ma la stessa ricostruzione del fatto sto- rico, essendo revocata in dubbio la presenza stessa dello stupefacente nei carichi importati, ovvero una circostanza astrattamente idonea ad assumere rilievo ex art. 630, lett. A), c.p.p., trattandosi di fatti che non possono conciliarsi con quelli stabiliti da altra sentenza penale. Ancora meno dirimenti si prospettano le considerazioni relative ad aspetti soggettivi, quali l'asserita abnormità della reazione di [OSCURATO:PERSONA] di fronte alle condi- zioni del carico di dicembre e l'asserito disinteresse per i pallet diversi da quelli selezionati da [OSCURATO:PERSONA], così come quelle attinenti all'asserita anomalia del luogo ove venivano effettuate le operazioni di apertura del contenitore e scarico parziale della merce. Tali elementi, peraltro, non apparirebbero neppure idonei ad assur- gere al rango di indizio, trattandosi di mere valutazioni e non di dati di fatto, ci- tandosi in ricorsi alcuni precedenti asseritamente favorevoli (sez. V, 11/12/2020, n. 5209; sez. V, 10/12/2013, n. 4663). In particolare, si adduce il fatto che l'ar- rabbiatura di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata dettata da elementi caratteriali e che la mancanza di parte della merce acquistata configurava una perdita economica ben più consi- stente di quella ingenuamente stimata dal giudice dell'appello e, comunque, su- scettibile di provocare le ire di chiunque; infine, che il magazzino edile in realtà era abitualmente usato per il commercio lecito, tanto che il camionista Elisei no- tava a terra la presenza di tuberi provenienti da altri carichi, ivi trasportati in pre- cedenza. Ancora del tutto irrilevante ed illogica sarebbe, ad avviso del ricorrente, l'osservazione della Corte territoriale per cui sarebbe inspiegabile, se non nell'ot- tica di un comune programma illecito, il motivo per cui lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] ricevesse direttive da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo essi alcun ruolo societario all'interno della Land&Ocean, formale destinataria della merce. Tale assunto non troverebbe invero riscontro nel materiale probatorio in atti, ove invece sono state compiutamente ricostruite le dinamiche societarie e i rapporti tra il ricorrente e la società facente capo a Wang. In particolare, la mancanza di una prova indiziaria dotata della necessaria robustezza susciterebbe quantomeno il ragionevole dubbio sulla presenza dello stupefacente nei contenitori incriminati, come peraltro con- fermato dalla sentenza emessa dalla medesima Corte di Appello nel procedimento connesso e rispetto alla quale la Corte stessa, nel presente procedimento, cree- rebbe una sorta di cortocircuito, adottando una diversa (ed illogica) ricostruzione dei fatti e dando luogo ad un potenziale conflitto di giudicati. 3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p., nonché il correlato vizio di motivazione. Con particolare riferimento ai fatti dell'ottobre e del dicembre 2017, di cui al capo B) dell'imputazione, secondo la difesa del ricorrente la sentenza impugnata presenterebbe un totale vuoto motivazionale, che si salda col totale vuoto moti- vazionale presente nella pronuncia di primo grado, con riferimento al concorso di persone nel reato, richiamandosi a tal fine in ricorso alcuni precedenti giurispru- denziali (sez. III, 19/12/2014, n. 36909; sez. I, 23/04/2014, n. 24919; Sez. U., n. 45276/2003). Nel caso di specie, il contributo causale del Cadennartori non verrebbe mai individuato, né nella fase antecedente l'ingresso dei contenitori in territorio italiano (non essendovi prova di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori o di qualsiasi altra attività dallo stesso svolta finalizzata all'importazione di stupefacente), né in quella successiva, dal momento che era il [OSCURATO:PERSONA] a gestire i contatti con [OSCURATO:PERSONA] ed Elisei, e dal momento che non può certo darsi rilevanza ex art. 110 c.p. alla mera pre- senza del Cadennartori alle operazioni di scarico effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], neppure in termini di mera agevolazione dell'operato del concorrente. Peraltro, la condotta tenuta successivamente all'entrata del container in territorio italiano difficilmente sarebbe qualificabile come contributo rilevante rispetto al reato di importazione, reato che sarebbe già giunto a completa consumazione. In definitiva, la sentenza impugnata meriterebbe annullamento, citandosi a tal fine giurisprudenza di legit- timità (sez. III, 02/07/2018, n. 29655). 3.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 nonché il correlato vizio di motivazione. Altro evidente errore della Corte di Appello meneghina si condenserebbe con particolare riguardo all'elemento soggettivo dei reati contestati, secondo il ricorrente. Quanto alla prova del coefficiente psicologico, mentre la sentenza di primo grado si limitava a bollare come genericamente inattendibile (pag. 214) la versione resa dall'odierno ricorrente, senza tuttavia specificare gli elementi di fatto da cui veniva tratto tale convincimento, la sentenza di appello enucleerebbe una serie di indici fattuali da cui trarre, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla natura dei traffici oggetto di proce- dimento, nonché in merito alla presenza di sostanza stupefacente all'interno dei carichi. Tuttavia, la motivazione addotta dal giudice del gravame apparirebbe in più punti illogica e basata su un macroscopico fraintendimento del materiale pro- batorio acquisito a processo. In primis, il dolo in capo all'odierno ricorrente sarebbe provato sulla base dei continui contatti intercorsi in prossimità dell'arrivo del carico di ottobre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò comprovando una certa preoccupazione relativamente alla merce in arrivo (preoccupazione che la sen- tenza impugnata, a pag. 14, definisce come "non proporzionata rispetto alle esi- genze di celerità che connotavano il commercio di frutta esotica, ma univocamente sintomatica di carattere straordinario del contenuto importato" e che infatti "se l'interesse si fosse identificato con quello di ogni commerciante di materiali depe- ribili, non si comprenderebbe l'insistenza nel contattare uno spedizioniere doga- nale professionale a cui essi hanno rinnovato, in successive occorrenze, la loro fiducia, che di certo non era sprovveduto di fronte a importazioni lecite di materie prime deperibili e di valore"; si dice poi che "a conferma di ciò, proprio in conco- mitanza con il completamento delle operazioni di sdoganamento, terminate in- torno alle 17:00 si interrompevano anche contatti telefonici tra i predetti soggetti e l'imputato era pertanto certamente consapevole della presenza di cocaina nella nave che egli ha concorso a far condurre in porto a Livorno e il cui contenuto ha contribuito a far sdoganare"). In particolare, non sarebbe chiara la massima di esperienza dalla quale la Corte d'appello abbia ricavato il dato dell'anomalia e della sproporzione della preoccupazione dell'imputato, dato che, oltre ad essere ancora una volta di carat- tere valutativo e non empirico, pertanto inidoneo ad assumere anche il rango di mero indizio, apparirebbe invece perfettamente coerente anche con la prospettiva difensiva atta a sostenere l'inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la natura del carico. Viene riferito, infatti, che vi fosse in verità un semplice interesse al veloce svolgimento dell'incarico professionale conferitogli. Altro elemento indiziario preso in considerazione è la presenza del Cade- martori in Italia, rilevabile soltanto in concomitanza con l'arrivo dei carichi conte- nenti sostanza stupefacente e accanto al [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di scarico dei pallet contenenti cocaina. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di convincimenti non suf- fragati da alcun atto di indagine, posto che nessun accertamento è stato svolto con riguardo alla presenza nel territorio italiano dei soggetti sopra specificati e risulta viceversa acclarato che fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] ad occuparsi dei clienti finali in Italia. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] stesso non avrebbe avuto alcun incarico nella società mittente e destinataria dei carichi, elementi invece valutati proprio a favore della rilevanza dell'elemento psicologico dalla Corte di Appello, aggiun- gendo poi la presenza di linguaggio espressamente allusivo ed esplicito alle attività di cui si tratta (pagg. 18-19). Secondo la difesa, si tratterebbe di mere congetture, dato che l'imputato prestava attività anche per conto della Land&Oceki, ancorché in assenza di for- male investitura societaria, ma soprattutto perché il carattere esplicito del linguag- gio non consente di individuare alcun codice delle conversazioni in grado di suf- fragare l'impianto accusatorio, essendo invece ben più logico ritenere che Cade- martori, commerciante di frutta tropicale, nel manifestare le proprie preoccupa- zioni per lo stato del carico, parli di frutta riferendosi effettivamente agli ananas e non utilizzando un gergo convenzionale che alluderebbe allo stupefacente. Peral- tro, la preoccupazione sarebbe stata dettata anche alla luce dello stato avanzato di maturazione della frutta e della connessa volontà di evitare ulteriori ritardi nella consegna. La sentenza, quindi, meriterebbe integrale annullamento anche sotto tale profilo. 4. Ricorso Avv. R. Sènes, con cui si deducono tre motivi. 4.1. Deduce, con il primo motivo, con argomentazioni in parte anche so- vrapponibili a quelle oggetto del primo motivo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 74, commi primo, secondo, terzo d.P.R. 309/1990, in relazione alla I. n. 146 del 2006 nonché in relazione all'art. 192 c.p.p. Nonostante la necessaria operazione relativa alla saldatura delle motiva- zioni della sentenza di primo grado con quella della Corte di Appello, condividendo i criteri utilizzati nella valutazione delle prove (con la conseguenza che le due sen- tenze vanno lette congiuntamente e costituiscono un unico complesso corpo deci- sionale), ad avviso della difesa anche la Corte di Appello incorrerebbe nel mede- simo vizio di carenza, illogicità, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazio- nale che caratterizzerebbe la sentenza di primo grado. A pag. 30 la Corte di Ap- pello, infatti, afferma che "in conclusione sul punto della penale responsabilità, deve affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio che tra ottobre 2017 e marzo 2018 [Cademartord ha partecipato a un'associazione finalizzata al traffico internazio- nale di sostanze stupefacenti, ed in particolare all'attività di importazione dal [OSCURATO:PERSONA], custodia e successiva commercializzazione in territorio italiano di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella 1 dello stesso decreto, ponendo così in essere più condotte tra quelle punite dall'art. 73 dello stesso; associazione dotata di una stabile struttura organizzativa, di luoghi in parte ben individuati per l'occul- tamento della sostanza proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], associazione dotata di strut- ture e mezzi, quali telefoni e sim card dedicate all'attività di narcotraffico e auto- veicoli opportunamente modificati; l'imputato in particolare, sfruttando la propria attività lecita di commercio internazionale di frutta tropicale dava il proprio apporto organizzativo all'importazione, via nave, di ingenti quantitativi di cocaina imbo- scati all'interno delle casse di ananas che facevano arrivare presso il porto di Li- vorno, teneva inoltre contatti con le proprie fonti di approvvigionamento in [OSCURATO:PERSONA] e Spagna e seguiva le operazioni di scarico della cocaina dalle contenitrici". Al contrario, risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il defunto [OSCURATO:PERSONA]- vatore (come gli altri coimputati tutti assolti dal reato associativo) non avevano a disposizione "autoveicoli opportunamente modificati": il richiamo del Giudice di Appello sarebbe dunque frutto di un evidente refuso che si trascinerebbe dall'or- dinanza di custodia cautelare, alla sentenza di primo grado e a quella oggetto di ricorso. Nel processo di primo grado, si sostiene, sarebbe stata affrontata l'accusa nei confronti di "tre gruppi criminali" in nessun modo collegati tra loro e l'autovet- tura di cui si farebbe menzione nella sentenza impugnata era in possesso di altri soggetti che nulla avevano a che fare con l'odierno ricorrente e l'eventuale asso- ciazione della quale avrebbe fatto parte. Inoltre, la motivazione della sentenza appare contraddittoria, ponendosi in interna contraddizione, laddove alla precedente pagina 21, richiamando le dichia- razioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio del P.M. in data 30/11/2018, secondo il quale la società [OSCURATO:PERSONA] CR (società costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto produrre e vendere frutta esotica ed a tal fine aveva affittato un terreno, afferma che in realtà "gli ananas non sono stati né prodotti né compravenduti da tali società controllate dagli associati, tant'è che in tutte le importazioni di interesse di questo processo (capo b) la società ha ven- duto gli ananas a Land&Ocean è stata [OSCURATO:PERSONA], società a cui gli imputati sono tutti estranei. In sostanza [OSCURATO:PERSONA] CR è sempre rimasta estra- nea ai contatti aventi realmente a oggetto la frutta tropicale e non ha mai avuto una effettiva attività commerciale lecita di [OSCURATO:PERSONA] nella Repubblica del [OSCURATO:PERSONA]". La costituzione di una tanto articolata messinscena si spiegherebbe ragionevol- mente "soltanto con l'intenzione di effettuare non una, bensì plurime importazioni di sostanza stupefacente, in numero non predeterminato, quindi un'ideazione cri- minosa di più ampio respiro, proiettata nel futuro e con un programma delittuoso indeterminato da portare avanti con più soggetti condividenti il medesimo fine, come è appunto proprio dell'associazione". Ciò tuttavia si porrebbe in evidente contrasto logico con gli atti presenti nel relativo fascicolo del rito abbreviato, che dimostrerebbero invece come le società fossero realmente operative e non rap- presentassero affatto una "articolata messinscena", come sostenuto in sentenza, operata per svolgere l'illecita attività (a tal proposito vengono richiamati i n. 106 documenti allegati, fatture di vendita delle due società) prodotti con memoria de- positata dal ricorrente in fase di indagini preliminari al Procuratore della Repubblica di Milano in data 20 dicembre 2018, che proverebbero come le due società [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente operanti e non rappresentassero affatto meri schermi societari dietro ai quali celare gli illeciti traffici, laddove invece per il il Giudice di Appello sarebbe "emerso che [OSCURATO:PERSONA] era un mezzo di cui si è avvalsa l'organizzazione criminale per accreditare gli associati nel contesto del commercio internazionale marittimo, il che era necessario per far pervenire la droga in Italia dal [OSCURATO:PERSONA]". Tale affermazione si porrebbe in evidente contrasto logico interno con quella riportata alla pag. 30 della sentenza dove, riferendosi alla posizione dell'odierno ricorrente, la Corte di Appello afferma che "l'imputato in particolare, sfruttando la propria attività lecita di commercio internazionale di frutta tropicale, dava il proprio apporto organizzativo all'importazione". Ancora più illogica e contraddittoria apparirebbe la predetta parte motiva- zionale laddove si consideri che la sentenza afferma, dato di fatto incontestabile ed incontestato ad avviso della difesa, che tutte le importazioni di cocaina sono avvenute con medesimo modus operandi ove, non comparendo le società [OSCURATO:PERSONA] spagnola o costaricana, le transazioni erano effettuate tra il vendi- tore/esportatore Delmontecito e l'acquirente/importatore Land&[OSCURATO:SOCIETA]. della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] (pag 17 sentenza di appello). Anche rispetto al modus operandi la motivazione della sentenza apparirebbe intrinsecamente contradditto- ria laddove (pag. 13) si afferma che "l'imputato appellante ha utilizzato un preciso modus operandi per celare il traffico di cocaina, in quanto si è avvalso della paral- lela lecita attività di importazione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] di frutta tropicale facente capo alla società spagnola [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] stesso rivestiva al tempo dei fatti la qualità di amministratore delegato e [OSCURATO:PERSONA] la carica di presidente". Apparirebbe, dunque, sostanzialmente priva di riscontro logico la sezione motivazionale, utilizzata dal Giudice di Appello, per affermare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Nel ritenere sussistente l'ipotesi di cui al comma secondo del citato articolo, invece di quella dei primo comma ritenuta dal giudice di primo grado, la sentenza a pag. 31 si esprime sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] "non ha organizzato l'attività di altri partecipanti all'associazione diversi da [OSCURATO:PERSONA], spedizio- niere doganale che da lui ha ricevuto disposizioni". Non si riscontrerebbe, sempre ad avviso del ricorrente, tuttavia alcun elemento indicante quando e quale dispo- sizione ovvero ordine avrebbe impartito a [OSCURATO:PERSONA] e tale lacuna apparirebbe rile- vante per la sua ricaduta sulla tenuta motivazionale della sentenza, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'illecito sodalizio e non piuttosto, ed al più, al ruolo di mero concorrente nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Apparirebbe contraddittoria e illogica la parte della motivazione dove si so- stiene che l'associazione avrebbe avuto in uso telefoni ed utenze dedicate all'atti- vità di narcotraffico, parallelamente affermandosi (pag. 28) che "la circostanza che non sia emersa la consegna a [OSCURATO:PERSONA] di utenze dedicate è anch'essa neutra, per- ché evidentemente il suo ruolo non ne rendeva necessario l'utilizzo". Le note di P.G. (Note Questura di Milano 24/03/2018 e 27/03/2018) evidenzierebbero infatti che nel corso delle indagini erano state individuate ed intercettate tutte le utenze, italiane o spagnole, utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] e dal defunto [OSCURATO:PERSONA] (che insieme a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati gli unici appartenenti all'associazione stante l'assoluzione di tutti gli altri imputati del reato associativo) e che tutte le utenze erano intestate personalmente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e alla sua ditta indivi- duale ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). Illogico e contraddittorio è, dunque, il richiamo motivazionale riguardante l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] considerato che tutte le telefonate scambiate con il defunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono avvenute tra l'utenza "pulita" del primo e quelle utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e definite "dedicate", risultando quindi illogica e contraddittoria la motivazione in cui si af- ferma che le utenze di [OSCURATO:PERSONA] (e del defunto [OSCURATO:PERSONA]) fossero "dedicate" ai traffici illeciti considerato che le stesse sono state utilizzate per contattare più volte quella "pulita" in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Apparirebbe poi contraddittoria, ed in violazione dei principi dell'art. 192 c.p.p., la motivazione della sentenza laddove si specifica che "la scelta del pubblico ministero di non indagare [OSCURATO:PERSONA] resta neutra in questa sede e non costi- tuisce elemento utile alla lettura degli elementi a carico dell'imputato" (pag. 249) e, al contempo, affermandosi che "anche la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha valenza probatoria circa l'appartenenza all'associazione di Par- ziale". Relativamente a questi rilievi, la sentenza appellata meriterebbe dunque annullamento, secondo il ricorrente. 4.2. Deduce, con il secondo motivo, con argomentazioni in parte anche sovrapponibili a quelle oggetto del secondo motivo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'afferma- zione della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione, segnatamente in ,relazione all'art. 73 commi primo e sesto, art. 80 comma secondo d.P.R. 309/1990 nonché in relazione all'art. 192 c.p.p. 4.2.1. Quanto all'importazione del 10 ottobre 2017, il Giudice di Appello, integrando la motivazione della pronuncia di primo grado, con ragionamento illo- gico e contraddittorio, affermerebbe che nel contenitore importato era presente cocaina (consegnata da [OSCURATO:PERSONA] al coimputato [OSCURATO:PERSONA] al mercato ortofrutti- colo di Savona), asserendo nella motivazione che "... la prova indiziaria soddisfa i requisiti di cui all'art. 192, comma 2 c.p.p. e supera ogni ragionevole dubbio ...". Le prove indiziarie, tuttavia, non risulterebbero gravi, precise e concordanti se- condo il ricorrente, scontrandosi con elementi di prova fattuale di segno contrario, direttamente accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'attività investigativa e confluiti nel fascicolo del rito abbreviato. Viene indicato come elemento indizia- rio, ai fini della valutazione dell'elemento oggettivo del reato, la circostanza che l'odierno ricorrente, insieme al defunto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato - rapportandosi con lo spedizioniere doganale [OSCURATO:PERSONA] - di un contenitore Che ri- guardava una importazione effettuata dalla società Land&Ocean alla quale i due erano del tutto estranei e che tale circostanza non trova spiegazione logica. Tale affermazione si scontrerebbe tuttavia con l'intero compendio probatorio assunto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e versato negli atti del giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] infatti, socio e membro del C.d.A. della Land&[OSCURATO:SOCIETA]. e figlio dell'am- ministratore della società, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 08/10/2018 e quale testimone nel procedimento dibattimentale a carico dei coim- putati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'esame reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di Milano (prodotto dal P.M. ed acquisito agli atti del rito abbreviato) avrebbe spiegato diffusamente gli stretti rapporti che intercorrevano con il Cade- martori e le modalità operative e formali delle importazioni e le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA], seppure formalmente estraneo alle importazioni, ne avesse diretto lecito interesse. La Corte di Appello afferma che "per di più, di grave e precisa valenza indiziaria è la coincidenza di tutti i dati relativi alla spedizione della con te- nitrice in esame sono quelli delle con tenitrici ispezionate nel mese di marzo del 2018 a Livorno, all'interno delle quali è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina...", aggiungendo che "altro grave e preciso indizio di presenza di cocaina nel carico fatto importare nel territorio nazionale dall'imputato si rinviene nella seguente circostanza. La contenitrice in esame è uscita dal porto di Livorno a bordo del camion condotto da EI/sei Enrico, dipendente della M&M [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ...". In tale occasione, "[OSCURATO:PERSONA], dopo avere indirizzato EI/sei Enrico presso una delle banchine di carico e scarico della merce, ha dato a quest'ultimo indicazioni nel senso di estrarre solamente tre spe- cifici bancali di frutta dei ventuno totali contenuti all'interno della contenitrice, esattamente il quinto, il sesto e il settimo. Emerge come tale operazione di posi- zionamento specifico e prelevamento di particolari bancali coincide perfettamente con quanto è stato accertato in occasione del rinvenimento di elevati quantitativi di droga in seguito all'ispezione di due contenitrici sequestrati rispettivamente il 27 e il 28 marzo 2018". Secondo la difesa, tale argomento disattenderebbe l'art. 192 c.p.p. in quanto il dato indiziario non deve essere ritenuto grave, preciso e concordante se contraddetto da un dato probatorio contrario, certo ed evidente. Il dato probatorio, certo e inconfutabile, si pone in contrasto logico con la motivazione della sentenza, laddove si cristallizza, quale grave elemento indiziario, con l'esistenza di identiche modalità di posizionamento ed occultamento della sostanza stupefacente (ven- gono citate al proposito le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [sit [OSCURATO:DATA_NASCITA]], che spiega che "Salvatore ha fatto estrarre, da un incaricato muletti sta, almeno quat- tro pallets, quelli più vicini alle porte, e li ha fatti riporre a terra. Di seguito ha dato indicazioni all'incaricato mulettista affinché i successivi tre bancali, quindi il quinto, il sesto ed il settimo, fossero estratti dal contenitore e posti a sua disposizione. Successivamente ha fatto ricaricare dentro al container i 4 bancali precedente- mente prelevati ..."). [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto scaricare i pallets più cen- trali, quelli posti al centro del container bensì quelli posti in seconda fila più vicino alle porte. Le modalità di occultamento dello stupefacente nelle importazioni di marzo 2018 sono inoltre ben descritte dalle note di P.G.: relativamente al seque- stro del 27 marzo 2018 a pag. 23 della nota della Questura di Milano del 15/06/2018 si legge "la sostanza stupefacente era occultata all'interno di 9 cas- sette in cartone per frutta (10 panetti di droga per ogni cassetta), posizionate una sopra l'altra e tutte relative ad uno solo dei 21 bancali presenti nel container. La colonna formata dalle cassette contenenti la cocaina era una di quelle più interne rispetto al carico di ananas presente nel container e pertanto volutamente coperta, su ogni singolo lato, da numerose altre colonne di frutta". Tale emergenza proba- toria, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza con motivazione illogica e con- traddittoria, dimostrerebbe che le modalità di posizionannento sul container dei pallets scaricati ad ottobre non sarebbero le stesse (neppure analoghe) di quelle riscontrate all'atto dei sequestri di marzo 2018. Si sarebbe dunque voluto dar maggiore rilevanza ad un elemento di prova indiziaria contraddetto da un vero e proprio elemento di prova diretta contraria. La motivazione della sentenza si fonderebbe esclusivamente su un ragio- namento illogico basato non su elementi di prova indiziaria, bensì su una mera deduzione: dalla circostanza che a marzo 2018 è stato sequestrato lo stupefa- cente, vista l'esistenza di contatti tra coimputati (escluso [OSCURATO:PERSONA]) e la consegna di un pallet (a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti da tale reato), si deduce che, anche a ottobre 2017, si era effettuata l'importazione e la cessione di stupefacente. La sentenza poi, ometterebbe di motivare sull'esistenza di un altro ele- mento probatorio che dimostra l'inconsistenza del dato indiziario su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità in ordine allo specifico addebito. La difesa adduce che la Corte di Appello nemmeno farebbe menzione della bolla di consegna emessa da Land&[OSCURATO:SOCIETA]. (importatore del carico) emessa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proprio in relazione alla consegna della merce avvenuta il 13 ottobre 2017. Peraltro, la Corte non avrebbe nemmeno tenuto in considerazione le con- clusioni cui è giunta la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 2639/2020 del 15/09/2020 pronunciata all'esito del giudizio svolto a carico dei coimputati del medesimo reato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con tale sentenza, e utiliz- zando i medesimi elementi di prova presenti nel fascicolo del giudizio abbreviato, introdotti in sede dibattimentale attraverso l'esame di Elisei e dall'Ispettore della Polizia di Stato Paschia, verbalizzante le note di P.G. agli atti del rito abbreviato, si è ritenuto di assolvere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che "... non è pos- sibile affermare con certezza, processualmente rilevante, che il bancale conse- gnato da [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2017 a Savona contenesse sostanza stupefa- cente ...", evidenziando come "la partecipazione dei due prevenuti al fatto del mese di ottobre e del solo [OSCURATO:PERSONA] a quello del dicembre 2017 è stata ricostruita dal Tribunale attraverso l'attività di intercettazione telefonica ed ambientale, l'analisi de/loro spostamenti verificati mediante tabulati, i due servizi di osservazione del 30/11/2017 e 31/01/2018, gli accertamenti documentali e la testimonianza resa in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA]...", concludendo che "... relativamente alle conte- stazioni riportate in seno al capo 8) e per le quali è intervenuta condanna il primo grado debba, invece, essere adottata una pronuncia di assoluzione per entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto, pur ai sensi del capoverso dell'art. 530 codice di rito. ...", stigmatizzando che "in realtà il Tribunale si è addentrato tra suggestioni e indizi non in grado di assurgere al superiore grado probatorio, ve- nendo a mancare una univoca ricostruzione del fatto nei termini ipotizzati dalla pubblica accusa". In effetti, si osserva in ricorso, la Corte di Appello, nell'assolvere il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe utilizzato il parametro di valutazione delle prove sostenuto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ogni atto difensivo, atto di appello com- preso, non recepito tuttavia dalla ricorsa sentenza attesa la violazione dei canoni valutativi dettati dall'art. 192 c.p.p. 4.2.2. Quanto all'importazione in data prossima al 7 dicembre 2017, la mo- tivazione apparirebbe parimenti del tutto carente ed intrinsecamente contraddit- toria omologando, quali indizi gravi, precisi e concordanti, elementi in realtà fra loro in contraddizione. Anche in questo caso il giudice avrebbe dato credito a semplici indizi privi di concreta e sufficiente valenza probatoria e la sussistenza del reato verrebbe affermata per analogia rispetto ai fatti di marzo 2018 e sulla base delle dichiara- zioni del camionista Elisei. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], valenza indiziaria è rap- presentata dalle stesse modalità di occultamento del carico rispetto a quello del marzo 2018 e dal luogo (un magazzino di [OSCURATO:PERSONA]), ove è stato dato da [OSCURATO:PERSONA] a Elisei l'ordine di scaricare i pallets (che avrebbero contenuto cocaina). Sul punto appare, secondo il ricorrente, necessario richiamare nuovamente le dichia- razioni rese al P.M. da Elisei che, nelle s.i.t. del 28/06/2018 a pag. 5, quanto all'episodio del 7 dicembre 2017, riferisce che "Salvatore e il suo amico gli hanno chiesto di collaborare per estrarre una parte del carico, non ricordandosi con pre- cisione, ma indicando tre bancali. Salvatore gli era parso in quella circostanza interessato unicamente ai primi tre bancali, non ha chiesto infatti di selezionarne altri ...". Quindi, secondo Elisei, sarebbero stati scaricati solo i primi "tre bancali" e non quello, peraltro solo uno, più centrale, ove è stata rinvenuta la cocaina a marzo 2018. Nelle s.i.t. 26/08/2018, a precisa domanda se avesse notato qualcosa di particolare, Elisei avrebbe risposto "... si, all'interno del garage, buttate a terra in mezzo alla polvere, erano presenti una decina di cassette di cartone contenenti radici scure, tipo tuberi, lunghe 30/40 cm ciascuna, avendo avuto l'impressione che le radici in questione fossero abbandonate nonostante ancora potenzialmente commerciabili ...". Elisei, dunque, ha collaborato ad estrarre le casse indicate da [OSCURATO:PERSONA], ha visto e materialmente maneggiato i bancali e le cassette (che avrebbero dovuto contenere i panetti di cocaina celati con le consuete modalità di marzo), ma non ha visto né notato nulla di anormale. Nell'atto ancora si legge "analogamente a quello del giorno precedente, all'interno del container SZLU909859-1 è stata rinvenuta e sequestrata della co- caina. Lo stupefacente, in questo caso pari a 98 panetti per un peso lordo di kg. 114,255, era custodito in 10 cassette di cartone per ananas (8 casse contenenti 10 panetti o due casse contenenti 9 panetti) impilate una sopra l'altra e tutte facenti parte di uno solo dei 21 pallet presenti nel contenitore. Anche in questo caso la colonna con la droga era una di quelle più interne del recipiente e pertanto coperta, su ogni lato, da numerose altre colonne di frutta...". La nota prosegue sottolineando "come nel precedente, una siffatta collocazione del carico avrebbe reso, ed ha reso, la cocaina invisibile all'analisi tramite scanner a raggi X del con- tainer. Anche in quel caso, ad occultare la cocaina in ognuna delle 10 cassette, in modo da ingannare chi eventualmente avesse effettuato un controllo sommario del carico guardando tra i fori delle confezioni, era collocato un solo ananas o semplicemente il ciuffo verde del frutto, comunemente detto testa". Tale afferma- zione risulterebbe in contrasto con il dato probatorio proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]- diziaria dimostrando che le modalità di occultamento potevano celare lo stupefa- cente solo operando un sommario controllo sul fianco delle cassette, impilate l'una sopra all'altra, all'interno del container. Ancora una volta, inoltre, la Corte avrebbe attribuito a semplici elementi indiziari valenza probatoria superiore a concreti elementi di prova. Dimostrazione di questo sarebbe la conversazione molto concitata avuta dal [OSCURATO:PERSONA] che, aperto il container e trovato il carico in disordine, avrebbe effettuato una videochiamata discutendo in maniera molto accalorata con l'interlocutore, lamentandosi per la mancanza dello stupefacente nel carico, mentre la Corte di Appello afferma che "... altro indizio grave e preciso è che dopo la videochiamata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prelevato dalla con tenitrice soltanto tre bancali di frutta e hanno deciso di rimandare la restante parte a Livorno. Una tale evenienza si spiega nel senso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano sostanzialmente disinteressati a che quella parte di carico, che essi hanno prelevato a [OSCURATO:PERSONA]- vante, raggiungesse tale luogo dal porto di Livorno, a cui essi poi lo hanno fatto tornare. Unica, ragionevole spiegazione di tale vano duplice spostamento di ma- teria alimentare pesante e deperibile è che si trattava di un carico di copertura: frutta strumentale a far apparire normale quel carico trasportato dall'autocarro diretto a [OSCURATO:PERSONA], dove invero soltanto i bancali contenenti cocaina sono stati scaricati ...". La difesa non comprende, conclusivamente, come la Corte di Appello possa aver ritenuto i due dati indiziari come gravi, precisi e concordanti attesa la loro intrinseca contraddittorietà (reazione smodata per la mancanza di cocaina e scarico di tre bancali contenenti cocaina); 4.2.3. Quanto, infine, alle importazioni del 22 e 23 marzo 2018, le argo- mentazioni spese a sostegno della condanna dell'imputato, orientate tutte a ri- scontrare elementi di prova indiziaria privi di per sé di efficace costrutto probatorio quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, risulterebbero, ad av- viso della difesa, affette da numerose ed evidenti contraddizioni e illogicità che comprometterebbero in radice la tenuta logica e la coerenza dell'intera motiva- zione della sentenza.La sentenza, dopo aver espresso i noti principi in tema di prova che gover- nano il rito speciale, afferma che la presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo delle navi solo in occasione della presenza di cocaina, peraltro non giustificata essendo egli estraneo alle società esportatrice ed importatrice, risulterebbe elemento che denota il suo consapevole coinvolgimento nella vicenda, rappresentando la circo- stanza indizio grave e preciso. Il consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] ap- parirebbe evidente considerato che, sotto il profilo indiziario, il linguaggio appariva allusivo ad ulteriori e non precisate attività (uso di termini criptici, "frutta con meno giorni", riferito al terzo container di marzo ove non era presente stupefa- cente; la sua assenza in una successiva importazione lecita nel porto di Genova). Vi sarebbe, poi, palese contraddittorietà e illogicità nella sentenza nella parte in cui afferma "secondo la quale sarebbe inverosimile che i fornitori colom- biani abbiano concesso una seconda chance agli importatori italiani. La tesi difen- siva è smentita dalle intercettate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale i colombiani avrebbero avuto una quantità talmente consistente di cocaina da mo- vimentare in Italia (6000 kg) per cui sarebbero stati disposti a tollerare qualche intoppo ...", poiché il Tucci è stato già assolto dall'accusa di aver partecipato al sodalizio criminale e non è logicamente sostenibile che potesse conoscere i dettagli di un'attività illecita di tale portata se non fosse stato egli stesso partecipe ad alto livello gerarchico. Il contenuto delle dichiarazioni dell'uomo non può avere valenza probatoria alcuna, nemmeno di natura indiziaria, non trovando riscontro in alcun altro elemento di prova. Peraltro, a suffragare tale illogicità, deporrebbe la circo- stanza per cui [OSCURATO:PERSONA], a fronte di quella che sembrava in quel momento una semplice sparizione del carico di 215 kg di cocaina, modesta quantità rappor- tata ai 6000 a disposizione dei colombiani (essendo il sequestro venuto a cono- scenza nel momento dell'applicazione della misura cautelare nell'ottobre 2018), è stato ucciso in [OSCURATO:PERSONA] a colpi di mitraglietta nel maggio 2018 (due mesi dopo il sequestro) da soggetti ignoti. La contraddizione interna si dimostrerebbe, inoltre, a pag. 22 ove la Corte d'appello di Milano afferma che "l'attività di una strutturata organizzazione quale quella in parola è stata capace di importare dal [OSCURATO:PERSONA] notevolissimi quantitativi di cocaina tramite fornitori di spiccatissimo livello crimi- nale. Lo dimostra la stessa spietata uccisione di [OSCURATO:PERSONA] ...". Se, da un lato, i colombiani erano disposti a tollerare qualche intoppo, si sarebbero resi re- sponsabili di "spietate" uccisioni. Contraddittoria sarebbe, inoltre, la considerazione per cui [OSCURATO:PERSONA] sa- rebbe stato consapevole del traffico illecito perché nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 2018 gli chiede con insistenza notizie sull'arrivo della nave Cerinthus: secondo la Corte di Appello, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato a [OSCURATO:PERSONA] su quale nave era trasportato lo stupefacente, tale elemento rappresentando altro grave e preciso indizio del consapevole coinvolgimento del Cadennartori. In realtà, egli stesso, e senza porre domande a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto controllare lo stato di navigazione della nave. Lo stupefacente peraltro (come specificato nelle note di P.G. del 15/06/2018 a pag. 9) non viaggiava su una sola nave, ma su due distinte, la nave Cerinthus e la nave Fleur, arrivata nei giorni successivi. A pag. 20 della sentenza impugnata, inoltre, si qualifica come "davvero grave e preciso il conte- nuto indiziario dell'intercettazione ambientale del 28/03/2018 presso il magazzino che, come si legge in sentenza (pg 86) era stato messo a disposizione da France- sco Pini per ricoverare le contenitrici sdoganate nel marzo 2018". Sarebbero gra- vemente indizianti poi le affermazioni di Cadennartori che "la frutta era vecchis- sima" e che il momento in cui avrebbe dovuto consegnarla "era l'ultimo dei pro- blemi". In particolare, sempre secondo la difesa, quest'ultima affermazione deve essere contestualizzata all'interno dell'intera telefonata ([OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 18:45 progr. 31 - nota di P.G. 15/06/2018), dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato allo stato di conservazione della frutta solo per il ritardo accumulato durante il viaggio dalla nave e, quindi, preoccupato per lo stato di conservazione della frutta da consegnare ai clienti. Risulterebbe contraddittorio ed illogico il per- corso motivazionale anche perché la nave era in ritardo di una settimana. La preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] era dettata dalla necessità di trasportare da Li- vorno a Volla (NA) la frutta e consegnarla all'acquirente California s.r.I., il prima possibile, nella giornata di sabato, nonostante le perplessità organizzative espresse da [OSCURATO:PERSONA] alle quali è riferita l'affermazione del ricorrente "è l'ultimo dei problemi". Diverse conversazioni successive, in cui [OSCURATO:PERSONA] spiega esatta- mente tali ragioni, infatti dimostrerebbero l'erroneità motivazionale dei giudici di appello. 4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati di cui ai capi di imputazione, ed in particolare in relazione alla violazione dell'art. 192 c.p.p. La difesa cita numerosi precedenti per cui la prova critica (o indiretta) è quella fondata sull'utilizzazione degli indizi in via deduttiva per arrivare ad un fatto ignoto da uno noto (si richiama in ricorso, sez. IV, n. 2967 del 25/01/1993; sez. II, n. 43923 del 28/10/2009), nonché una serie di decisioni in tema di valutazione della prova indiziaria, in termini di gravità precisione e concordanza (sez. IV, n. 22391 del 02/04/2003; sez. VI, n. 3882 del 04/11/2011; sez. VI, n. 3882 del 04/11/2011; Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992; sez. I, n. 44324 del 18/04/2013; sez. I, n. 20461 del 12/04/2016). La difesa pur mostrandosi, infine, conscia del fatto che mere riletture in fatto della vicenda non sono ammesse di fronte alla Suprema Corte (richiamando in ricorso, sez. IV, n. 48320 del 12/11/2009; sez. I, n. 1343 del 05/12/1994; sez. VI„ n. 20474 del 15/11/2002; sez. I, n. 42993 del 25/09/2008; sez. V, n. 4663 del 19/12/2014), sostiene che l'intero compendio probatorio rappresentato dal complessivo comportamento di Cadennartori, dal contenuto delle telefonate inter- cettate, dalle attività svolte e dai rapporti intrattenuti con i vari soggetti, esprime- rebbe la violazione dei principi valutativi della prova indiziaria, in quanto risulte- rebbero mancanti il carattere della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi sui quali la Corte di Appello di Milano ha fondato l'assunto di responsa- bilità. Pertanto, si chiede l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico e, in subordine, l'annullamento parziale della gravata sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, relativa- mente ai fatti contestati in data 10/10/2017 e in data prossima al 07/12/2017, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato per difetto dell'elemento psico- logico, con giudizio di rinvio e rideterminazione della prova. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 19.02.2022, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata assolutamente immune da profili di illogicità, che ha fornito adeguata risposta a tutte le questioni oggetto dei ricorsi. Tali conclusioni sono state reiterate in sede di discussione orale. 6. In data 2 e 17 febbraio 2022, sono pervenute telematicamente presso la cancelleria di questa Sezione istanze separate da parte dei difensori di fiducia, con richiesta, accolta, di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, in particolare con riferimento ai fatti oggetto del capo b), limitatamente alle contestate importazioni di sostanza stupe- facente del tipo cocaina, in relazione agli episodi che sarebbero avvenuti nell'otto- bre e nel dicembre 2017. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. 2. Muovendo dall'esame dei motivi di ricorso con cui, ambedue i difensori contestano, con argomenti in parte sovrapponibili, il giudizio di condanna interve- nuto in relazione al delitto associativo, seppure in termini di partecipazione, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritiene' il Collegio che gli stessi non superino il vaglio di ammissibilità. 3. Ed invero, in punto di penale responsabilità per il capo a), va premesso che la sentenza impugnata, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, condividendone i criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze vanno lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. 6/09/2019, n. 37295; Cass.12/04/2012, n. 13926; Cass. 4/11/2013, n. 44418). Va, poi, ricordato che, ai fini della configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, non è richiesta la presenza di una complessa ed artico- lata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, ido- nea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole at- tività delittuose (cfr., ex plurinnis, sez. I, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011; sez. I, n. 4967 del 22/12/2009 — dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112). Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibi- lità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionai- mente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (sez. VI, n. 25454 del 13/02/2009, Mannmoliti e altri, Rv. 244520). Per la sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è in parti- colare necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche non contestualmente e informalmente) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attua- zione del programma associativo; c) che ciascun associato sia a conoscenza quan- tomeno dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile sez. VI, n. 7387 del 03/12/2013, Pom- pei, Rv. 258796). Merita ricordare anche che la condotta associativa sussiste soltanto in pre- senza dei seguenti caratteri (Cass. 23/04/2019, n. 17467; conf. Cass.23/04/2018, n. 18055; Cass. 1/06/2017, n. 27433): 1. Oggetto dell'accordo tra gli associati consistente nel reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati in materia di sostanze stupefacenti; 2. Indeterminatezza della serie di delitti oggetto dell'accordo criminoso; 3. Permanenza del vincolo associativo; 4. Predi- sposizione di mezzi concretamente organizzati dalle persone al fine della commis- sione dei delitti; 5. Idoneità dell'organizzazione a consentire la realizzazione con- creta del programma criminoso; 6. Effettività del contributo da parte dei singoli tre o più associati per il raggiungimento dello scopo. Dunque, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di no- tevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo di singoli associati (Cass. 7/05/2019, n. 19146). 4. Tanto premesso in diritto, il capo a) ha ad oggetto l'esistenza di un'as- sociazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico- trope ascritta agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maurizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado ha ritenuto certo, sulla base di un compendio indiziario valutato con criteri logico - argomentativi immuni dai denunciati vizi, che, in tempo anteriore ai delitti fine di cui al capo b), Cade- martori Marco e [OSCURATO:PERSONA] (poi ucciso in [OSCURATO:PERSONA]) congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano costituito tra loro un vero e proprio sodalizio al fine di importare ingenti quantitativi di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA]. Il sodalizio in questione era caratterizzato da una stabile organizza- zione, umana e materiale, e da un preciso programma criminoso finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di sostanze stupefa- centi.Quanto ai mezzi stabilmente destinati al programma, delinquenziale asso- ciativo, la sentenza di primo grado afferma che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vatore si sono avvalsi della loro attività lecita di commercializzazione internazio- nale di frutta tropicale per celare l'attività illecita di importazione di cocaina, effet- tivamente nascondendo la droga all'interno di contenitrici contenenti gli ananas provenienti dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per farla arrivare presso il porto di Li- vorno, utilizzando peraltro specifiche utenze per discorrere su questioni inerenti alla droga (pag. 9 sentenza appello). Quanto all'idoneità della struttura e dei mezzi associativi al conseguimento di uno scopo delinquenziale dai confini indeterminati, la sentenza di primo grado ha ritenuto accertato che tutti gli imputati sopradetti avessero partecipato mate- rialmente a quattro importazioni di carichi di cocaina con specifiche funzioni. In merito all'indeterminatezza dei confini temporali del programma crimi- noso, la sentenza di primo grado ha evidenziato l'utilizzo da parte degli associati di un'unica procedura di azione, ripetuta più volte e ricostruita nei termini che seguono: la cocaina proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] entrava via nave dal porto di Livorno, accuratamente occultata all'interno di contenitrici contenenti casse di ananas, poi venendo sdoganata presso l'area doganale denominata "[OSCURATO:PERSONA]- sena Toscana" per essere prelevata e destinata a successiva commercializzazione. Quanto all'esistenza della affectio societatis, la sentenza appellata ha inol- tre evidenziato che i partecipanti all'associazione si sono sempre intesi con un linguaggio in codice, che essi sono legati tra loro da rapporti sia familiari sia pro- fessionali (in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, sono en- trambi soci della società di diritto costaricano [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il commercio di frutta tropicale). In ordine agli specifici ruoli ricoperti all'interno dell'associazione, Cademar- tori non è stato riconosciuto organizzatore e promotore della stessa, ma in esito al giudizio di appello è stato riconosciuto come partecipe. 5. Il motivo, alla stregua degli elementi di prova acquisiti in sede di giudizio abbreviato ed oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, si appalesa manifestamente infondato, non potendo esprimersi in realtà alcuna censura al complesso motivazionale della decisione di primo grado e di quella di appello, lad- dove hanno ritenuto sussistere oggettivi e adeguati elementi di prova suffraganti il riconoscimento sia della esistenza del sodalizio (cfr. pagg. 20/30 della sentenza impugnata) che della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe (cfr. in particolare, pag. 31) con le qualità criminali sopra dette.5.1. In particolare, non coglie nel segno la censura difensiva, già sviluppata in sede di appello, secondo cui il legame tra l'attività lecita di importazione di frutta esotica con la parallela attività illecita di traffico di sostanze stupefacenti sarebbe stato meramente accidentale. Sul punto, i giudici di appello forniscono una motivazione non manifesta- mente illogica (pagg. 20/21), ricordando come in diritto non si richiede, ai fini della configurabilità del reato associativo, l'immutabilità delle basi logistiche e l'esi- stenza di beni comuni agli associati, non essendo in particolare richiesta, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, la presenza di una com- plessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predi- sposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da con- cretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019 - dep. 07/05/2019, Rv. 275583 - 01). Orbene, in relazione a tale profilo, i giudici di appello ricordano come - al di là del rodato modus operandi che sarebbe desumibile dalle tre attività di impor- tazione contestate sub b), in relazione a due delle quali, come si dirà oltre, la sentenza mostra una carenza motivazionale che impone una nuova valutazione da parte dei giudici di appello - il sodalizio promosso ed organizzato dai trafficanti colombiani rimasti non identificati e dal [OSCURATO:PERSONA], celava l'attività di impor- tazione dal [OSCURATO:PERSONA] di cocaina dietro ad una lecita attività di importazione di frutta esotica. Sul punto, bene evidenziano i giudici di appello che un sodalizio criminoso ben può nascere utilizzando una struttura che può anche essere preesi- stente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita (Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009 - dep. 28/07/2009, Rv. 244486 - 01). In secondo luogo, ricorda la Corte d'appello, sono poi incontestati i legami continuativamente coltivati, di [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], legami sempre definiti dai soggetti assunti nel corso delle indagini come di natura commerciale. Ricorda la Corte d'appello come [OSCURATO:PERSONA] salvatore aveva costituito in [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 la soc. [OSCURATO:PERSONA] CR con tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si legge in sentenza, era stato coinvolto direttamente nella costituzione della società gemella [OSCURATO:PERSONA] spagnola, non potendo egli recarsi in [OSCURATO:PERSONA] per problemi con i documenti di espatrio, come da questi dichiarato in sede di inter- rogatorio il 30.11.2018. Secondo quanto ricavabile dalle dichiarazioni del Cade- martori, quest'ultima società avrebbe dovuto produrre e vendere frutta esotica, e a tal fine aveva affittato un terreno. Tuttavia, si legge in sentenza, gli ananas non erano stati né prodotti né compravenduti dalle predette società controllate dagli associati, tant'è che in tutte le importazioni oggetto di interesse, in particolare contestate al capo b), la società che aveva venduto ananas alla Land & Ocean era stata la [OSCURATO:PERSONA], società a cui gli imputati risultavano essere del tutto estra- nei. In sostanza la società [OSCURATO:PERSONA] colombiana sarebbe sempre ri- masta estranea ai contratti aventi realmente ad oggetto la frutta tropicale e non avrebbe mai trovato alcuna reale giustificazione, alla luce dei fatti, se non quella di fornire l'apparenza di un'effettiva attività commerciale lecita del [OSCURATO:PERSONA] nella Repubblica del [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, il giudice di appello ritiene, con moti- vazione non manifestamente illogica, che la costruzione di una tanto articolata messinscena si spiegherebbe ragionevolmente soltanto con l'intenzione di effet- tuare non una, ma plurime importazioni di sostanza stupefacente, in numero non predeterminato, quindi con una ideazione criminosa di più ampio respiro, proiet- tata nel futuro e con un programma delittuoso indeterminato da portare avanti con più soggetti che condividevano il medesimo fine, come appunto proprio di una associazione. Per questa ragione la sentenza impugnata afferma come fosse emerso che la società [OSCURATO:PERSONA] CR era un mezzo di cui si sarebbe avvalsa l'associazione criminosa per accreditare gli associati nel contesto del com- mercio internazionale marittimo, il che era necessario per far pervenire la droga in Italia dal [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, quanto alla stabile organizzazione di strutture e mezzi as- serviti al programma criminoso, i giudici di appello sottolineano come per l'approdo dei contenitori l'associazione criminosa avrebbe scelto un porto e per il loro sdo- ganamento si sarebbe rivolta ad un'agenzia portuale che aveva offerto e svolto i servizi del caso. Questo sarebbe stato quindi il motivo per il quale il [OSCURATO:PERSONA]- tore ed il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero scelto il porto di Livorno e il [OSCURATO:PERSONA] per operare tutte le importazioni dal [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine vengono valorizzate le di- chiarazioni rese in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dichiarato che la decisione di scegliere il porto livornese come punto di approdo delle merci, una volta unitisi i due in [OSCURATO:PERSONA], era stata di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], appunto perché vi conoscevano il [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia al quale era stato affidato l'incarico di occuparsi delle pratiche di sdoganamento. Aggiunge la sentenza d'appello come il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], anche se non necessariamente in modo esattamente triangolato, si tenevano tra di loro in con- tinuo contatto, talvolta anche in modo parossistico, in occasione dell'arrivo al porto di Livorno dei carichi di maggiore interesse, convenzionalmente indicati come "frutta vecchissima". In relazione al significato di tale espressione, i giudici di ap- pello ritengono che fosse certo che non si trattasse realmente di frutta prossima a scadenza che gli stessi avevano interesse a destinare rapidamente al mercato, in quanto nessuno di essi aveva un collegamento né con la società mittente, né con la società destinataria della spedizione. Per questa ragione, sempre con argo- mentazioni non manifestamente illogiche, i giudici di appello giungono ad affer- mare come da tale triangolazione fiduciaria scaturisse un risultato di stabile e si- curo affidamento da parte dell'apicale, che gli consentiva di intraprendere il ri- schioso programma associativo con la relativa serenità di chi si muove in spazi a lui ben noti. A tal proposito viene definito come icastico un passaggio di una con- versazione intercettata tra tali Tucci e Costantino, in cui il Tucci riferisce all'inter- locutore di avere segnalato a [OSCURATO:PERSONA] il rischio che secondo lui correva, e di avere ricevuto in risposta "Santo noi .... siccome lo conosciamo il porto ... eh...". Da ciò sarebbe stato quindi desumibile che il [OSCURATO:PERSONA] si sentiva sicuro in regione delle sue conoscenze e di quelle del proprio socio, tanto da utilizzare la parola "noi", ad effettuare le importazioni di cocaina nel porto di Livorno. In quarto luogo, ancora, i giudici di appello, in punto di indeterminatezza del programma criminoso, ritengono costituire un indizio grave e preciso della sussistenza dell'associazione la stessa reiterata commissione, con modalità pres- soché sempre uguali, dei reati scopo quali quelli contestati in giudizio al capo b), della rubrica. Per di più, dovendosi ritenere che, tanto più l'importazione è ingente, tantomeno essa può essere il frutto di un approntamento di mezzi ideato per re- stare occasionale ed isolato, e tantomeno essa potrebbe ipotizzarsi nell'inesistenza di uno stabile vincolo fra chi la realizza. Né rileva, osserva questa Corte, la circostanza che per almeno due dei reati fine oggetto di contestazione (segnatamente i due episodi di ottobre e dicembre 2017, per come si dirà oltre), si ritenga necessaria una rivalutazione del compen- dio indiziario in sede di rinvio da parte dei giudici di appello. È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che anche l'eventuale assoluzione relativa a reati scopo non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'impu- tato per il reato associativo, atteso che per la configurazione di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico pro- gramma criminoso che preveda la loro consumazione (tra le tante: Sez. 4, n. 8092 del 28/01/2014 - dep. 20/02/2014, Rv. 259129 - 01). A tal fine, meritano di es- sere evidenziate le argomentazioni, ancora una volta non manifestamente illogi- che, spese dalla Corte d'appello alle pagine 22/23 della sentenza impugnata, lad- dove, a proposito della idoneità dell'organizzazione a consentire la realizzazione concreta nel programma criminoso, si sottolinea come l'attività di una strutturata organizzazione, quale quella in esame, era stata capace di importare dal Sudame- rica notevolissimi quantità di cocaina da fornitori di spiccatissimo livello criminale, come dimostrato dalla stessa spietata uccisione di [OSCURATO:PERSONA], che tutta la sua stessa famiglia aveva correlato proprio ai debiti di droga, nonché - aggiunge questo Collegio - in relazione anche al dato oggettivo, rappresentato dall'ingente sequestro del carico di cocaina avvenuto in occasione del terzo episodio oggetto di accertamento avvenuto nel marzo 2018. Alla luce delle predette argomenta- zioni, si spiega, e dunque appare ulteriormente assistita da argomentazioni del tutto logiche, l'affermazione secondo la quale ogni segmento dell'attività associa- tiva risulterebbe essere stato affidato a soggetti intranei e fidati, e non certamente ad estranei che, al primo sospetto, per non incorrere in personali responsabilità, avrebbero potuto rivolgersi alle autorità doganali e di polizia cagionando il seque- stro dello stupefacente, con un danno economico rilevantissimo per l'associazione. A tal proposito, i giudici di appello sottolineano come tutti i partecipi dell'associa- zione fossero legati tra loro sia da rapporti familiari ed affettivi (in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere il padre di [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo è genero di [OSCURATO:PERSONA] nonché cognato di [OSCURATO:PERSONA] per aver sposato la figlia del primo), ma anche da rapporti professionali (laddove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono soci della società [OSCURATO:PERSONA]). A ciò poi si aggiunge, come evidenzia la Corte d'appello, come tra i predetti associati sussistesse una affectio societatis consistente nella specifica consapevolezza e vo- lontà di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividen- done il programma illecito, e di affiancare il proprio contributo a quello degli altri sodali, al fine di agevolare l'operatività dell'associazione, affectio che faceva sì che gli associati si coordinassero e si facessero carico delle difficoltà gli uni degli altri. Non meno rilevante poi è la circostanza che i sodali avessero utilizzato specifiche utenze per parlare della droga e il fatto che avevano adoperato un linguaggio in codice, ciò che dimostrava l'accortezza e la loro prudenza nell'organizzare le varie importazioni di cocaina al fine di un'ottima riuscita delle operazioni, con conse- guente raggiungimento dunque della prova della permanenza e della stabilità dell'accordo associativo, senza che possano sussistere dubbi circa il raggiungi- mento del numero legale degli associati, come ben chiarito dai giudici territoriali alle pagg. 23/30, questione sulla quale peraltro la difesa del ricorrente non ha coerentemente insistito nell'impugnazione in sede di legittimità. ,5.2. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente sviluppate con riferimento alla sussistenza del reato associativo ed alla sua partecipazione al sodalizio si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi di violazione di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Quanto sopra, in particolare, vale, oltre agli argomenti difensivi già esami- nati nel paragrafo precedente, per le ulteriori censure sviluppate dai ricorrenti con riferimento al delitto associativo: 1) quella relativa al supposto travisamento pro- batorio riguardante il tema della fittizietà o meno delle società riconducibili al ri- corrente che sarebbe stata trattata per la prima volta nella sentenza di appello, che avrebbe richiamato elementi di prova non esaminati nella sentenza di primo grado, mai richiamata nemmeno implicitamente, trattandosi di censura inammis- sibile, laddove si consideri che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del prov- vedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fat- tuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto pro- cessuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motiva- zione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argo- mentativo del provvedimento impugnato (tra le tante: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 - dep. 19/03/2021, Rv. 281085 - 01), non avendo infatti assolto la difesa del ricorrente a tale onere; 2) quella relativa al travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, in quanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il de- funto [OSCURATO:PERSONA] (come gli altri coimputati tutti assolti dal reato associativo) non avevano a disposizione "autoveicoli opportunamente modificati", con la con- seguenza che la contraria affermazione del Giudice di Appello sarebbe dunque frutto di un evidente refuso che si trascinerebbe dall'ordinanza di custodia caute- lare, alla sentenza di primo grado e a quella oggetto di ricorso, censura, questa, parimenti priva di pregio, atteso che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente do- tati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifesta- mente incongrua o contraddittoria la motivazione, circostanza da escludersi nel caso in esame (tra le tante: Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Rv. 251516); 3) infine, la duplice censura secondo cui contraddittoria e illogica sarebbe la parte della motivazione dove si sostiene che l'associazione avrebbe avuto in uso telefoni ed utenze dedicate all'attività di narcotraffico, come, ancora, laddove si specifica che la scelta del pubblico ministero di non indagare [OSCURATO:PERSONA] sarebbe neutra e non costituirebbe elemento utile alla lettura degli elementi a carico dell'imputato, laddove avrebbe invece valorizzato una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attribuendole valenza probatoria circa l'appar- tenenza all'associazione di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, anche tali supposte censure di illogi- cità e contraddittorietà motivazionale, osserva il Collegio, quand'anche ritenute sussistenti, non avrebbero la "forza" di disarticolare il ragionamento probatorio condotto dai giudici di merito circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, essendo principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa espo- sizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro ca- rattere di decisività, come nel caso in esame), non possono dar luogo all'annulla- mento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia conte- stualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008 - dep. 06/05/2008, Rv. 239789 - 01). 6. A diverso approdo deve, in parte, pervenirsi con riferimento ai fatti og- getto di contestazione sub b), quantomeno con riferimento a due dei tre episodi di importazione di sostanza stupefacente, non essendovi invece cedimenti logico - giuridici della sentenza con riferimento all'accertata responsabilità penale del Cadennartori con riferimento al delitto su b) quanto al terzo episodio avvenuto nel marzo 2018.6.1. Possono, a tal fine, essere congiuntamente illustrati i motivi analoghi, relativi alla contestazione sub b), dedotti dalle difese nei separati ricorsi. Ed invero, coglie nel segno la censura difensiva afferente all'esistenza di un potenziale contrasto di giudicati che discenderebbe dalla conferma della respon- sabilità penale del Cadennartori in relazione al delitto sub b), con particolare rife- rimento agli episodi dell'ottobre e del dicembre 2017. Giova ricordare, in relazione a tale imputazione, che il fatto di cui al capo b) ascritto al ricorrente, ha ad oggetto tre attività di importazione dal [OSCURATO:PERSONA] di elevati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che giungeva presso l'area doganale del porto di Livorno denominata "[OSCURATO:PERSONA]- scana" occultata in maniera meticolosa all'interno di contenitori contenenti cas- sette di ananas. Nell'effettuare queste operazioni, per come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe utilizzato un preciso modus operandi per celare il traffico illecito di cocaina, in quanto si sarebbe avvalso della parallela attività lecita di importazione dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] di frutta tropicale facente capo alla società spagnola [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] rivestiva al tempo dei fatti la qualità di amministratore delegato. Quanto ai fatti del 10/10/2017, si legge in sentenza, gli indizi sono concordi nell'indicare che l'imputato era interessato all'aspetto economico e logistico dell'or- ganizzazione del carico (si vedano, ad esempio, la frenetica attività sul cellulare di quella notte; l'identità di tutti i dati relativi alla spedizione della contenitrice in esame con quelli delle contenitrici ispezionate nel mese di marzo 2018 a Livorno). Quanto ai fatti del 07/12/2017, grave, preciso e concordante indizio è co- stituito per i giudici di appello, dall'utilizzo della stessa modalità di operazione già adoperata per la prima importazione, nonché che la consegna della contenitrice in esame sia avvenuta non già presso un mercato ortofrutticolo, bensì presso un deposito di un'impresa edile sito a [OSCURATO:PERSONA], comune di nascita e residenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e che, oltre alla forte sproporzione della reazione dell'imputato per la perdita di merce di scarso valore, egli abbia prelevato solo tre bancali di frutta, decidendo di rimandare la restante parte a Livorno. 6.2. Gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza qui ricorsa, con riferimento agli episodi dell'ottobre e del dicembre 2017, tuttavia, a giudizio del Collegio, non tengono conto - e su questo si riscontra un evidente vuoto motivazionale - di quanto la medesima Corte d'appello aveva affermato a proposito degli stessi fatti contestati ai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in rela- zione ai quali con sentenza 15.09.2020, dep. 9.02.2021, è intervenuta sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto. È ben vero che a tale sentenza, non risultando dalla copia allegata al ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'attestazione di irrevocabilità, non può applicarsi il disposto dell'art. 238-bis, cod. proc. pen.; pur- tuttavia, la stessa avrebbe dovuto essere presa in considerazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, autorevolmente indicati dalla sentenza Mannino (secondo cui "le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01). La sentenza della Corte d'appello di Milano, allegata all'istanza ex art. 299, c.p.p., depositata in data 4.03.2021 nel corso del giudizio di appello (ed oggetto dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui sono gli stessi giudici di appello a ritenere che "le osservazioni spese dalla difesa attengano in potenza soltanto ad uno dei delitti scopo descritti in continuazione interna nel capo B dell'imputazione"), in partico- lare, nel giudicare gli episodi ascritti ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur assol- vendoli per la loro estraneità agli episodi di ottobre e dicembre 2017 (quanto al [OSCURATO:PERSONA], in realtà già esclusa dal primo giudice con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), perviene tuttavia a valutare gli elementi indiziari valorizzati nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA] come insufficienti, non solo e non tanto a provare il coin- volgimento dei due originari correi in tali episodi asseritamente illeciti, ma a rite- nere provata la stessa sussistenza dei fatti addebitati (si legge, in particolare, a pag. 15 della sentenza 15.09.2020 che "una attenta disamina dei dati acquisiti all'esito della complessa istruttoria dibattimentale, non è stata però in grado di fornire le necessarie evidenze in ordine all'effettiva presenza di cocaina all'interno del carico di ananas trasportato da Livorno a Genova, né se questa fosse stata poi consegnata ai due imputati e neppure se tra i beni oggetto di consegna a Savona fosse ricompreso lo stupefacente"; ancora, si legge a pag. 16 che "gli elementi che il tribunale ha utilizzato per pervenire alla declaratoria di colpevolezza tradiscono una ineluttabile debolezza, laddove non è stato possibile appurare con sicurezza che i bancali di ananas all'interno del cassone fossero stati sicuramente 21, anche alla luce della conversazione captata il 14.10.2017, dalla quale si desume che le dimensioni del container possono essere variabili, nonché delle dichiarazioni dei testi Pini ed EI/sei"; sempre a pag. 16, quindi, la Corte d'appello si spinge ad af- fermare come "in realtà il tribunale si è addentrato tra suggestioni ed indizi non in grado di assurgere al superiore grado probatorio, venendo a mancare una univoca ricostruzione del fatto nei termini ipotizzati dalla pubblica accusa").Analogamente, quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i giudici di appello, con la sentenza 15.09.2020, si richiamano alle argomentazioni assolutorie svolte a proposito del primo episodio, puntualizzando - a comprova della astratta possibi- lità di un contrasto di giudicati - a pag. 17 come "i fattori che inibiscono la possi- bilità di condividere il complesso ragionamento posto a base della pronuncia id primo grado, debbono essere individuati nella carenza di sequestri in danno dei prevenuti dello stupefacente asseritam ente oggetto dei carichi incriminai, nella assenza di captazioni ci conversazioni significative, nella mancata individuazione sia del luogo di deposito e custodia della droga, sia degli acquirenti della mede- sima, difettando invero ogni traccia, anche indiretta, di movimentazione e com- mercializzazione della sostanza che pare essersi evaporata". L'assenza di qualsiasi argomentazione nella sentenza impugnata finalizzata a giustificare le ragioni dell'irrilevanza dell'approdo valutativo difforme rispetto a quello dei giudici territoriali nella sentenza assolutoria emessa nei confronti dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto ai fatti di cui al capo b), limitatamente agli episodi di ottobre e dicembre 2017, impone a giudizio del Collegio l'annulla- mento della sentenza impugnata, dovendo il giudice di merito, al fine di evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, verificare la possibile incidenza della decisione (sembrerebbe) non ancora irrevo- cabile, che ha accertato fatti inconciliabili con quelli in contestazione, sulla posi- zione dell'imputato. 6.3. Quanto, invece, ai fatti del 27-28/03/2018, è ben vero che i luoghi, i soggetti coinvolti, nonché la successione delle azioni, sono gli stessi dei reati sopra illustrati (stesse contenitrici, stessa area portuale di arrivo, stessi soggetti, stesse società operatrici). L'unica particolarità e differenza rispetto ai fatti di cui sopra è derivata tuttavia dalla presenza della P.G. alle operazioni di sequestro, compor- tando che le relative contestazioni non possano essere concentrate in una diversa rilettura del compendio probatorio, direttamente acquisito successivamente a ri- chiesta di giudizio abbreviato (Cass. 26/09/2013 - dep. 04/11/2013, n. 44420; Cass. 19/03/2009 - dep. 08/05/2009, n. 19733; Cass. 15/12/2005 - dep. 24/01/2006, n. 2829; Cass. SS.UU., 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, n. 16/SU). In particolare, come emerge alle pagg. 18 ss. della sentenza impugnata, ciò che assume particolare rilievo è la presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA] solo in oc- casione dell'arrivo delle due contenitríci, non essendo sua abitudine quella di pre- senziare sul luogo di arrivo di una spedizione di frutta, a tal punto da essere ciò considerato dal Wang un'attenzione invocabile. La sentenza valorizza a tal propo- sito il contenuto di un'intercettazione, e, nel confutare l'alternativa versione difen- siva che ne giustificava la presenza, con motivazione scevra da illogicità manifeste sottolinea come la presenza fisica del ricorrente nell'occasione si spiegava solo ammettendo la sua previsione di poter interferire con operazioni da compiersi a breve, mediante comunicazioni di contenuto non utilmente suscettibile di essere veicolato a distanza, date le molto maggiori probabilità di intercettazione telefo- nica che di intercettazione ambientale in un ambiente aperto come un porto. Se- guono, ancora, a pag. 19 della sentenza impugnata, le ulteriori considerazioni a sostegno sia della sussistenza del fatto che del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] (valorizzazione della conversazione del 21.03.2018, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; valorizzazione della conversazione del 23.03.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo mostrava di aver timore dei controlli su quanto trasportato; valo- rizzazione dell'intercettazione ambientale 28.03.2018 presso il magazzino messo a disposizione dal Pini per ricoverare le motrici sdoganate nel marzo 2018). Il motivo, dunque, con riferimento all'episodio dei carichi di stupefacente oggetto di sequestro del 27 e 28 marzo 2018 è manifestamente infondato, essendo evidente, sulla scorta del compendio indiziario congruamente valutato dai giudici di merito, il coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione illecita. 7. In ordine al terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto limitato alla contestazione del duplice vizio di violazione di legge e motiva- zionale quanto agli episodi dell'ottobre e del dicembre 2017, di cui si contesta la partecipazione a titolo di concorso da parte del [OSCURATO:PERSONA], ne è superfluo l'esame, essendo tale censura assorbita dall'accoglimento del secondo motivo, per le ragioni espresse nel precedente § 6.2. 8. Quanto, poi, al motivo comune ad entrambi i difensori, con cui si censura la sentenza impugnata per non aver asseritamente motivato in ordine alla sussi- stenza del dolo sia per il delitto associativo che per i reati fine, lo stesso può rite- nersi inammissibile, limitatamente al delitto associativo ed all'episodio sub b) re- lativo al sequestro dei carichi del 27-28.03.2018, mentre ne è superfluo l'esame quanto ai residui episodi contestati sub b), per le ragioni esplicitate nel § 6.2. che ha determinato questa Corte all'annullamento con rinvio della sentenza impu- gnata, in tale parte. Orbene, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato inconsapevole delle con- dotte illecite eventualmente ascrivibili ad altri soggetti. Nonostante gli sforzi di rilettura dei fatti in cui si concretizzerebbero le accuse rivoltegli, ai fatti esaminati occorre aggiungere che sussiste un'affectio societatis consistente nella specifica consapevolezza e volontà di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito, e di affiancare il proprio contri- buto a quello di altri sodali, al fine di agevolare l'operatività dell'associazione, fa- cendo sì che gli altri associati si coordinino e si facciano carico delle difficoltà degli uni e degli altri. Peraltro, l'a ffectio societatis "è significata dai comportamenti dei singoli, che ne coinvolgono l'impegno a seconda del programma. E l'impegno in- veste anche i rimedi tempestivi per il buon fine delle operazioni concordate, per l'impunità oltre che profitto. Perciò presume fiducia e stabilità di rapporti" (Cass. Pen., n. 28528 del 2010). Risulta così provato il dolo associativo, richiedendo esso soltanto la dimostrazione che l'agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo (Cass. 8/06/2018, n. 26233). La presenza del [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi di commissione dei delitti di cui è imputato, la reiterazione con cui l'organizzazione criminosa operante dava impulso alle attività e l'identità dei dati, dei soggetti e delle risorse coinvolte sono tutti elementi che consentono di ritenere che il motivo di ricorso sia da qualificare come manifestamente infondato, nei limiti sopra indi- cati. In particolare, ad escludere qualsiasi arbitrarietà nell'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico nel delitto associativo e nella commissione del delitto sub b), quanto all'episodio del marzo 2018, militano i seguenti elementi indiziari: a) presenza del [OSCURATO:PERSONA] in Italia, rilevabile soltanto in concomitanza con l'arrivo dei carichi contenenti sostanza stupefacente e accanto al [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di scarico dei pallet contenenti cocaina; b) la presenza di linguaggio espresamente allusivo ed esplicito alle attività di cui si tratta, con preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] circa il contenuto delle contenitrici in quell'occasione, pur essendo privo di qualsiasi veste giuridica sia nella società mittente che in quella destinata- ria, a fronte invece della sua assenza in occasione di un carico successivo di merce "lecita" nel porto di Genova; c) l'intercettazione ambientale 28.03.2018, h. 17.20 in cui viene colto il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di tenore inequivocabile, descritta alle pag. 25/27 della sentenza d'appello con spiegazione non manifesta- mente illogica del suo significato; d) la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e un "ansioso" [OSCURATO:PERSONA] circa la previsione di arrivo della nave Cerinthus intercorsa in data 21.03.2018, descritta con spiegazione non manifestamente illogica del suo significato a pag. 19 della sentenza d'appello; e) la conversazione telefonica inter- corsa in data 23.03.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo aveva opposto, al ragionevole consiglio logistico del [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare lo stesso deposito, la volontà di minimizzare il rischio di controlli, descritta con spiegazione non manife- stamente illogica del suo significato a pag. 19 della sentenza di appello. Perdono, quindi di spessore argomentativo, alla luce dei predetti elementi, le doglianze difensive volte a "bollare" come arbitrarie e congetturali le argomen- tazioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del dolo dei reati sopra indi- cati (fatta eccezione, come detto, agli episodi dell'ottobre e del dicembre 2017, rispetto ai quali si impone una rivalutazione in sede di rinvio). 9. Resta, infine, da esaminare il terzo ed ultimo motivo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia il duplice vizio di violazione di legge e motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati di cui ai capi di imputazione, in relazione alla violazione dell'art. 192 c.p.p. Sul punto - premesso che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono es- sere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposi- zione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme proces- suali stabilite a pena di nullità (per tutte: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) - deve essere rilevato che la Corte d'appello, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di ap- pello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria. Alla Corte di Cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così SS.UU., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. VI, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. II, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.276062: Sez. II, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. VI, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo si appalesa, pertanto, assolutamente generico in quanto pura- mente contestativo, atteso che si esaurisce nella aspecifica censura dell'inidoneità (sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza) degli elementi indiziari acquisiti a sorreggere il giudizio di responsabilità penale espresso dai giudici di merito nei confronti dell'attuale ricorrente. Né va dimenticato che in tema di valu- tazione della prova indiziaria, il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano de- stinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione (Sez. 5, n. 40274 del 19/04/2017 - dep. 05/09/2017, Rv. 271011 - 01): onere non assolto dalla difesa