CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 22890/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROTETTIVE – [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “ARCADA” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so in virtù di procura speciale in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso il decreto del22.11.2017 del Tribunale di Cagliari , udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. l a “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l.domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Cagliaricon sentenza n. 61 del 14.4.2016 (cfr. ricorso, pag. 10). Esponeva che con contratto in data 11.11.2014 la società poi fallita le aveva affidato in subappalto –subappalto autorizzato dalla stazione appaltante, ossia dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] – l’esecuzione di lavori di “trattamento cls ed impermeabilizzazione poliurea”; e che erano rimasti insoluti i suoi crediti di euro 39.048,47, di cui alla fattura n. 038/15, e di euro 9.045,78, di cui alla fattura n. 070/15(cfr. ricorso, pag. 5). Chiedeva l’ammissione al passivo per euro 56.304,44 in prededuzione e per euro 4.490,02 in privilegio ex art. 2755 cod. civ. per le spese della espropriazione presso terzi intrapresa dinanzi al Tribunale di Cagliari (cfr. controricorso, pag. 2). 2.Il giudice delegato denegava l a prededuzione ed ammetteva l’istante al passivo in chirografo per gli importi di euro 48.719,97 e di euro 7.584,29, importo, quest’ultimo, a titolo di interessi moratori,nonché in privilegio ex art.2755cod. civ. per spese di esecuzione (cfr. controricorso, pag. 2). 3.La “[OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l. proponeva opposizione ex art. 98 l.fall. Resisteva ilcuratore del fallimento. 4.Con decreto del 2 2. 1 1 .20 17 il T ribunale di Cagliari rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.Premetteva il tribunale, in ordine al disposto del 3°co. dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006e nel segno della pronuncia n. 3402/2012 di questa Corte - ovvero in ordine alnesso di strumentalità tra il pagamento dovuto al subappaltatore ed il pagamento dovuto all’appaltatoree quindi in ordine alla circostanza per cui il mancato riscontro del pagamento del subappaltatore legittima la stazione pubblica appaltante allasospensione del pagamento in favore dell’appaltatore – che la prededuzione non era da riconoscere in via automatica e postulava un indubbio vantaggio per la massa nonché la maggiore consistenza del credito dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante rispetto al credito del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Indi evidenziava che la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di esser debitrice della “[OSCURATO:SOCIETA]” per l’importo di euro 43.315,00, oltre i.v.a., ed aveva corrisposto al curatore del fallimento con bonifico del 17.6.2016 la somma di euro 42.000,00, ossial’importo di euro 43.315,00 al netto della somma di euro 956,08 a titolo di ritenuta di garanzia e della somma di euro 359,16 a titolo di arrotondamento (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava al contempo che il credito della subappaltatrice , pari ad euro 48.719,97, oltre interessimoratori, era dunquedi ammontare superiore rispetto al credito dell’appaltatrice fallita ed altresì che la stazione appaltante aveva corrisposto pressoché interamente quanto dovuto all’ “[OSCURATO:SOCIETA]” senza sospendereil pagamento (cfr. decreto impugnato, pag. 6) . Evidenziava in conclusione che il pagamento da parte della stazione appaltante non aveva comportato alcun vantaggio per la massa fallimentare , ossiala Provincia non aveva subordinato il pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in relazioneal pagamento del proprio credito (cfr. decreto impugnato, pag. 6).5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Ilcuratore del fallimento della “ [OSCURATO:SOCIETA] ” s. r . l . ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il presidente di questa sezione ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. 7.Con istanze datate 4.1.2024 e 22.2.2024 la “[OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l. ha chiesto che la causa venga decisa. 8.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 118, 3° co., d.lgs. 163/2006e dell’art. 111 l.fall.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’errata interpretazione dei documenti e delle risultanze di causa, il travisamento dei fatti di causa, la violazione ed errata interpretazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”. Deduce cheil tribunale ha dato atto che la stazione appaltante ha pagato “pressoché interamente” il credito della“[OSCURATO:SOCIETA]” e dunque ha riconosciuto che allo stato residuano altri crediti della s.r.l. dipoi fallita, ossia, quanto meno, l’importo di euro 1.315,00 e l’importo dell’i.v.a., pari ad euro 9.529,35, sulla somma di euro 43.315,00 (cfr. ricorso, pagg. 21- 22 ) .Deduce quindiche l’ammissione in prededuzione del suo credito consentirà alla procedura fallimentare “di esigere le residue ed ulteriori somme trattenute dalla stazione appaltante” (così ricorso, pag. 22) con un’indubbia utilità per la procedura (cfr.ricorso, pag. 23). Deduce, per altro verso , che ha errato il tribunale a ritenere che il credito vantato da essa ricorrente nei confronti della s.r.l. poi fallita sia superiore al creditovantato dalla s.r.l. poi fallita ne i confronti della stazione appaltante (c fr. ricorso, pag. 25). Deduce invero che il confronto, al lordo, di ambedue le ragioni di credito dimostra che il credito di essa ricorrente, pari ad euro 48.719,97, è inferiore al credito dell’appaltatrice fallita, pari ad euro 52.844,59 (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce, per altro verso ancora, che l’utilità della prededuzione si svela sotto un ulteriore profilo, ossia in ordine alla necessità di evitare che essa ricorrente azioni le sue pretese in un separato giudizio nei confronti della stazione appaltante, che asua volta “sicuramente (..) chiamerà in causa il Fallimento a cui chiederà la restituzione di quanto pagato” (così ricorso, pag. 29). 10.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’errata interpretazione dei documenti e delle risultanze di causa, il travisamento dei fatti di causa; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.la violazione e falsa applica zione dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 111 l.fall. edegli artt. 112 e 115 cod. proc . civ. ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”.Deduce che l’erronea quantificazione del credito, senz’altro maggiore, della stazione appaltante si è riflessa sull’iter motivazionale dell’impugnato dictum (cfr. ricorso, pag. 31). Deduce che il tribunale, allorché ha negato la prededuzione, ha posto a fondamento della sua decisione circostanze mai allegate dal fallimento (cfr. ricorso, pag. 31); che invero il fallimento giammai ha fatto riferimento a “ritenute di garanzia” e ad “arrotondamenti” (cfr. ricorso, pag. 32). Deduce che, del resto, il fallimento neppure ha dimostrato l’avvenuto integralepagamento del corrispettivo d’appalto (cfr. ricorso, pa g . 32 ) . 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame e valutazione ovvero il travisamento circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di trattazione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. l’erratainterpretazione dei documenti e delle risultanze di causa, il travisamento dei fatti di causa, la violazione e errata interpretazione dell’art. 2697 cod. civ.e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. Deduce che ha erratoil tribunale a ritenere che il credito dell’appaltatore non sarebbe stato sospesofino alla dichiarazione di fallimento . Deduce che viceversa, così come emerge dai documenti allegati agli atti di causa, prima della dichiarazione di fallimento “ l a stazione appaltante si è rifiutata di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonisil saldo” (c osì ricorso, pag. 3 3 ) e ha rappresentato la necessità di riscontrare l’esistenza di eventuali creditori dell’appaltatrice, tra i quali la subappaltatrice (cfr.ricorso, pag. 34). Deduce dunque che unicamente a seguito della dichiarazione di fallimento e della proposizione da parte sua della domanda di ammissione al passivo con richiesta di prededuzione la P.A. committente ha provveduto al parziale pagamento di quanto dovuto all’appaltatrice (cfr. ricorso, pag. 34). Deduce quindi che l’ammissione al passivo in prededuzione del suo credito è destinata ad avvantaggiare l’intera massa dei creditori del fallimento, attesa altresì la “possibilità di incassare le ulteriori somme da parte della stazione appaltante” (così ricorso, pag. 36). 12.I motivi di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina simultanea; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono da rigettaresiccome manifestamente infondati. 13.Non vi è ragione alcuna, pur a fronte delle argomentazioni addotte dalla ricorrente in memoria, ché questo Collegio si discosti dall’insegnamento delle sezioni unitedi questa Corte, al quale è sufficiente fare rinvio. Ovvero che ci si discosti dall’insegnamento secondo cui, in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, 3° co., d.lgs. n. 163 del 2006 –che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore –deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa in bonise, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum”e dell’ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l’istituto della prededuzione ex art. 111, 2° co . 2, l.fall. (cfr. Cass. sez. un. 2.3.2020, n. 5685. Cfr. altresì Cass.(ord.) 10.9.2021, n.24472, secondo cui, qualora l’impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la [OSCURATO:PERSONA] si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all’appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei pagamenti ex art. 118, 3° co., del d.lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza di un rapporto di appalto con un’impresa “in bonis”; ne deriva che il credito del subappaltatore è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della “par condicio” e dell ’ ordine delle cause legittime di prelazione). 14. Ebbene, n ella speci e il rapporto d’appalto n on era in corso, non era pendente e si era già concluso in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]”. Invero,la medesima ricorrente ha riferito che in data 21.1.2016 il direttore dei lavori aveva predisposto, sottoscritto e depositato sia il terzo e ultimo s.a.l. dei lavori oggetto di appalto e subappalto per complessivi euro 191.215,24 sia il certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della terza rata di euro 42.000,00 (cfr. ricorso, pag. 6). Non viene in rilievo perciò, nella fattispecie, il meccanismo delineato dall’art. 118, 3° co., d.lgs. n. 163 del 2006. 15.In dipendenza della reiezione, per manifesta infondatezza, del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 16. Ai sensi dell’art. 380 bis , u.c., cod. proc. civ. “la Corte (…) quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96”.Ben vero, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, 3° co., cod.proc. c iv . (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il 3° ed il 4° co.dell’art. 96 cod. p roc . c iv . , codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto(cfr. Cass.(ord.) 27.12.2023, n. 36069(Rv. 670580-01)). Ebbene, nella specie l’adozione nella specie dei provvedimenti di cui al 3° ed al 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. appieno si giustifica,siccome la ricorrente in memoria si èlimitata a ribadire, tout courte ingiustificatamente, che “ sulla base di quanto articolato nel ricorsointroduttivo e nei precedenti scritti difensivi, la prededuzione in favore del subappaltatore, nella fattispecie de qua avrebbe dovuto essere ammessa in r agione dell’indubbio vantaggio conseguito dalla procedura concorsuale, equindi per i creditori del concorso, in ragione della sospensione deipagamenti in virtù del vincolo di cui all’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163del 2006” (così memoria della ricorrente, pag. 4) . Ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. laricorrente va dunque condannata a pagare al controricorrentela somma di euro 4 . 5 00,00 , somma determinata equitativamente in misura corrispondente agli onoraridi lite. Ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ. laricorrente va dunque condannata a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 2.500,00. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e, “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrent e , “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l., a pagare al controricorrente, curatore del fallimento della“[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l., aisensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. la somma di euro 4.500,00; condanna la ricorrent e, “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].” s.r.l., a pagare alla cassa delle ammende,ai sensi dell’art. 96 , 4 ° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Ro