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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 35016/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4213/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 910/2019 depositata il 20.6.2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Chiavari, con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 172/2007, ha reso pubblica la volontà di realizzare opere di ampliamento del [OSCURATO:PERSONA] di Chiavari mediante procedura di projectfinancing ai sensi degli artt . 152 e ss . d.lgs.n. 163/2006. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato un progetto che era stato approvato dal Comune di Chiavari.

A seguito dell’espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 155 d.lgs.n. 163/2006, è risultata aggiudicataria della concessione l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che ha costituito, all’uopo, la [OSCURATO:PERSONA], la quale è diventata concessionaria, sostituendo l’aggiudicataria in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente.

2. Il Comune di Chiavari, dopo essere risultato soccombente in un giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di Chiavari, nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per il pagamento delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di cui sopra ed aver pagato alla predetta società l’importo (cui era stato condannato) di € 172.337,00, ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentirla condannareal rimborso della predetta somma. 3.Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28.9.2015, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di € 172.337,00.

4. La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 910/2019, depositata il 20.6.2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la somma dovuta ad € 141.024,16 oltre interessi legali dal 16.9.2014 al saldo.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha premesso che, in base all’art. 155 comma 1°,lett. b) , d.lgs . n. 163/ 20 06 vigente ratione temporis , il promotore che ha predisposto la proposta ha diritto al rimborso delle relative spese, qualora abbia partecipato alla procedura negoziata di cui alla predetta norma e non sia risultato aggiudicatario; ha, quindi, osservato il giudice d’appello che la circostanza di fatto affermata dall’appellante, ovvero che la Azimut non aveva partecipato alla predetta procedura, trovava smentita nella documentazione in atti, e, segnatamente, nella determinazione del Comune di Chiavari n. 176 del 13.6.2021, nella quale è stato attestato lo svolgimento della procedura negoziata tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché nella Convenzione del 7.6.2011, disciplinante la concessione dei lavori pubblici in questione, nella quale, alla premessa lett.“o” è stato affermato che la procedura negoziata si era svolta con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordine alla doglianza secondo cui il Comune di Chiavari non avrebbe dovuto rimborsare alcuna somma alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perch é quest’ultima non aveva messo a disposizione della concessionaria le sorgenti del progetto in formato editabile, il giudice d’appello ha osservato che il dettato normativo vigente ratione temporis non prevedeva l’obbligo, in capo al soggetto promotore, di consegnare il progetto preliminare in forma editabile, con la conseguenza che la consegna di tale progetto in tale formato non può considerarsi come presupposto per la corresponsione del rimborso delle spese sostenute.

5. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo a due motivi.

Il Comune di Chiavari ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è stata dedotta la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma II n. 5 circa il primo motivo d’appello in merito (i) all’inopponibilità della sentenza resa inter alios, (ii) all’insussistenza dei presupposti per l’esperibilità del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., (iii) alla carenza di prova e conseguente infondatezza delle pretese del Comune di Chiavari”.

Espone la ricorrente che, essendo inopponibile a sé la sentenza del Tribunale di Chiavari che aveva condannato il Comune di Chiavari al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la predisposizione del progetto di cui è causa, il Comune stesso non avrebbe potuto promuovere un giudizio exart. 702 bisc.p.c. fondato su detta pronuncia, ma avrebbe dovuto provare in un giudizio ordinario che quanto pagato da [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente dovuto.

Orbene, tale prova non era stata fornita, in quanto avuto riguardo al testo dell’art. 155, comma 4, d.lgs . n. 163/2006, vigente ratione temporis , il promotore [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto ad alcun rimborso delle spese, non avendo partecipato volontariamente alla procedura negoziata di cui alla predetta legge.

Inoltre, dato che il promotore non aveva messo a sua disposizione le sorgenti del progetto preliminare, tale palese inadempimento – che non era stato oggetto di eccezione da parte del Comune di Chiavari nel giudizio in cui era rimasto soccombente, nonostante la precisa segnalazione di tale eccezione da parte dall’ATI aggiudicataria in una memoria partecipativa –avrebbe dovuto impedire al Comune di riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il rimborso delle predettespese. 2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. nonché dell’art. 155,comma 4, d.lgs . n. 163/2006.

Ribadisce la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva deciso di non concorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4 , d.lgs . n. 163/2006.

Tale circostanza non era stata contestata dal Comune di Chiavari nel giudizio di primo grado e avrebbe quindi dovuto essere posta alla base della decisione della Corte d’Appello.

Infine, non era vero che tale circostanza fosse stata smentita dalla determinazione del Comune n. 176/2011 o dalla Convenzione del 7.6.2011, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, atteso che da tali atti emergeva solo che Azimut era stata invitata alla procedura, e non già che vi avesse partecipato presentando un’offerta. 3.Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. 4.Va, in primo luogo, osservato che il giudice d’appello, come già evidenziato in narrativa, ha condannato la odierna ricorrente, già appellante, al rimborso delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato che il Comune di Chiavari aveva fornitola prova che quest’ultima società aveva partecipato alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4° , d.lgs . n. 163/2006, risultando tale circostanza sia dalla determinazione del Comune n. 176/2011, sia dalla Convenzione del 7.6.2011.

Il giudice d’appello ha ritenuto, altresì, che il dettato normativo vigente ratione temporisnon prevedesse l’obbligo, in capo al soggetto promotore, di consegnare il progetto preliminare in forma editabile, con la conseguenza che –a differenza di quanto sostenuto dall’appellante -la consegna di tale progetto in tale formato non poteva considerarsi come presupposto per la corresponsione del rimborso delle spese sostenute. 5.La ricorrente, quanto al primo profilo di censura, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, essendosi limitata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’alternativa rilettura del materiale probatorio rispetto a quello operate dal giudice d’appello.

In particolare, ha apoditticamente affermato che dall’esame sia della determinazione del Comune n. 176/2011 sia della Convenzione del 7.6.2011 non emergesse che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse partecipato alla procedura negoziata di cuiall’art. 155, comma 4 ° d. l gs . n. 163/2006 (ma solo che era stata invitata a partecipare), senza neppure aver cura di trascrivere il contenuto dei documenti - o quantomeno la parte significativa dei medesimi - da cui risulterebbe la diversa rappresentazione del fatto rispetto a quellaeffettuata dal giudice d’appello (sull’onere di specificare, in virtù del principio di autosufficienza e specificità del ricorso, gli elementi che valgono ad individuare un documento su cui si fonda lo stesso ricorso, riportandone il contenuto, v.

Cass.13625/2019; Cass. 28184/2020). 6.Quanto alla censura riguardante il preteso obbligo del promotore di consegnare il progetto preliminare in formato edittabile, la ricorrente si è limitata, inammissibilmente, a riproporre in modo apodittico le stesse doglianze svolte in grado di appello senza neppure confrontarsi con le precise affermazioni del giudice d’appello. 7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente arimborsare al controricorrente le spese processuali, che liquida in € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4213/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 910/2019 depositata il 20.6.2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Chiavari, con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 172/2007, ha reso pubblica la volontà di realizzare opere di ampliamento del [OSCURATO:PERSONA] di Chiavari mediante procedura di projectfinancing ai sensi degli artt . 152 e ss . d.lgs.n. 163/2006. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato un progetto che era stato approvato dal Comune di Chiavari. A seguito dell’espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 155 d.lgs.n. 163/2006, è risultata aggiudicataria della concessione l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che ha costituito, all’uopo, la [OSCURATO:PERSONA], la quale è diventata concessionaria, sostituendo l’aggiudicataria in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. 2. Il Comune di Chiavari, dopo essere risultato soccombente in un giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di Chiavari, nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per il pagamento delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di cui sopra ed aver pagato alla predetta società l’importo (cui era stato condannato) di € 172.337,00, ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentirla condannareal rimborso della predetta somma. 3.Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28.9.2015, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di € 172.337,00. 4. La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 910/2019, depositata il 20.6.2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la somma dovuta ad € 141.024,16 oltre interessi legali dal 16.9.2014 al saldo. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha premesso che, in base all’art. 155 comma 1°,lett. b) , d.lgs . n. 163/ 20 06 vigente ratione temporis , il promotore che ha predisposto la proposta ha diritto al rimborso delle relative spese, qualora abbia partecipato alla procedura negoziata di cui alla predetta norma e non sia risultato aggiudicatario; ha, quindi, osservato il giudice d’appello che la circostanza di fatto affermata dall’appellante, ovvero che la Azimut non aveva partecipato alla predetta procedura, trovava smentita nella documentazione in atti, e, segnatamente, nella determinazione del Comune di Chiavari n. 176 del 13.6.2021, nella quale è stato attestato lo svolgimento della procedura negoziata tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché nella Convenzione del 7.6.2011, disciplinante la concessione dei lavori pubblici in questione, nella quale, alla premessa lett.“o” è stato affermato che la procedura negoziata si era svolta con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordine alla doglianza secondo cui il Comune di Chiavari non avrebbe dovuto rimborsare alcuna somma alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perch é quest’ultima non aveva messo a disposizione della concessionaria le sorgenti del progetto in formato editabile, il giudice d’appello ha osservato che il dettato normativo vigente ratione temporis non prevedeva l’obbligo, in capo al soggetto promotore, di consegnare il progetto preliminare in forma editabile, con la conseguenza che la consegna di tale progetto in tale formato non può considerarsi come presupposto per la corresponsione del rimborso delle spese sostenute. 5. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo a due motivi. Il Comune di Chiavari ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è stata dedotta la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma II n. 5 circa il primo motivo d’appello in merito (i) all’inopponibilità della sentenza resa inter alios, (ii) all’insussistenza dei presupposti per l’esperibilità del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., (iii) alla carenza di prova e conseguente infondatezza delle pretese del Comune di Chiavari”. Espone la ricorrente che, essendo inopponibile a sé la sentenza del Tribunale di Chiavari che aveva condannato il Comune di Chiavari al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la predisposizione del progetto di cui è causa, il Comune stesso non avrebbe potuto promuovere un giudizio exart. 702 bisc.p.c. fondato su detta pronuncia, ma avrebbe dovuto provare in un giudizio ordinario che quanto pagato da [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente dovuto. Orbene, tale prova non era stata fornita, in quanto avuto riguardo al testo dell’art. 155, comma 4, d.lgs . n. 163/2006, vigente ratione temporis , il promotore [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto ad alcun rimborso delle spese, non avendo partecipato volontariamente alla procedura negoziata di cui alla predetta legge. Inoltre, dato che il promotore non aveva messo a sua disposizione le sorgenti del progetto preliminare, tale palese inadempimento – che non era stato oggetto di eccezione da parte del Comune di Chiavari nel giudizio in cui era rimasto soccombente, nonostante la precisa segnalazione di tale eccezione da parte dall’ATI aggiudicataria in una memoria partecipativa –avrebbe dovuto impedire al Comune di riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il rimborso delle predettespese. 2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. nonché dell’art. 155,comma 4, d.lgs . n. 163/2006. Ribadisce la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva deciso di non concorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4 , d.lgs . n. 163/2006. Tale circostanza non era stata contestata dal Comune di Chiavari nel giudizio di primo grado e avrebbe quindi dovuto essere posta alla base della decisione della Corte d’Appello. Infine, non era vero che tale circostanza fosse stata smentita dalla determinazione del Comune n. 176/2011 o dalla Convenzione del 7.6.2011, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, atteso che da tali atti emergeva solo che Azimut era stata invitata alla procedura, e non già che vi avesse partecipato presentando un’offerta. 3.Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. 4.Va, in primo luogo, osservato che il giudice d’appello, come già evidenziato in narrativa, ha condannato la odierna ricorrente, già appellante, al rimborso delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato che il Comune di Chiavari aveva fornitola prova che quest’ultima società aveva partecipato alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4° , d.lgs . n. 163/2006, risultando tale circostanza sia dalla determinazione del Comune n. 176/2011, sia dalla Convenzione del 7.6.2011. Il giudice d’appello ha ritenuto, altresì, che il dettato normativo vigente ratione temporisnon prevedesse l’obbligo, in capo al soggetto promotore, di consegnare il progetto preliminare in forma editabile, con la conseguenza che –a differenza di quanto sostenuto dall’appellante -la consegna di tale progetto in tale formato non poteva considerarsi come presupposto per la corresponsione del rimborso delle spese sostenute. 5.La ricorrente, quanto al primo profilo di censura, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, essendosi limitata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’alternativa rilettura del materiale probatorio rispetto a quello operate dal giudice d’appello. In particolare, ha apoditticamente affermato che dall’esame sia della determinazione del Comune n. 176/2011 sia della Convenzione del 7.6.2011 non emergesse che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse partecipato alla procedura negoziata di cuiall’art. 155, comma 4 ° d. l gs . n. 163/2006 (ma solo che era stata invitata a partecipare), senza neppure aver cura di trascrivere il contenuto dei documenti - o quantomeno la parte significativa dei medesimi - da cui risulterebbe la diversa rappresentazione del fatto rispetto a quellaeffettuata dal giudice d’appello (sull’onere di specificare, in virtù del principio di autosufficienza e specificità del ricorso, gli elementi che valgono ad individuare un documento su cui si fonda lo stesso ricorso, riportandone il contenuto, v. Cass.13625/2019; Cass. 28184/2020). 6.Quanto alla censura riguardante il preteso obbligo del promotore di consegnare il progetto preliminare in formato edittabile, la ricorrente si è limitata, inammissibilmente, a riproporre in modo apodittico le stesse doglianze svolte in grado di appello senza neppure confrontarsi con le precise affermazioni del giudice d’appello. 7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente arimborsare al controricorrente le spese processuali, che liquida in € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu