CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 30/03/2021della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza; sentito il difensore dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, il precedente 18/11/2018, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto continuato di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei propri dipendenti e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. n 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Magni, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 157 e 160 cod. pen. In particolare, assume che il delitto, la cui consumazione si è protratta fino al mese di settembre dell'anno 2010, si sarebbe estinto per prescrizione in epoca antecedente alla decisione di secondo grado, essendo decorso, alla data del 30/03/2021, il termine di sette anni e sei mesi previsto ex lege per il maturare di tale causa estintiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Ritiene la Corte che il delitto continuato oggetto di contestazione, commesso dall'imputata in relazione alle mensilità comprese tra febbraio e settembre dell'anno 2010, si sia estinto per prescrizione antecedentemente alla pronunzia della sentenza della Corte di appello di Napoli, intervenuta, come detto, il 30/03/2021. Si rileva, infatti, che, in relazione al delitto continuato de quo, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo entro cui è consentito adempiere all'obbligo di versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate mensilmente sulle retribuzioni dei propri dipendenti (momento in cui, non a caso, avviene il perfezionamento dell'illecito), sicchè, nel caso di specie, il dies a quo coincide con il 16/10/2010, essendo l'ultima mensilità rispetto alla quale risultava accertato l'inadempimento quella di settembre 2010. Si osserva, altresì, che, con riguardo al delitto in oggetto, opera la causa di sospensione trimestrale del corso della prescrizione prevista dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463 del 1983 convertito, con modifiche, nella I. n. 638 del 1983. Tanto premesso, si ritiene che, nella vicenda di specie, la prescrizione, decorrente dal 15/01/2011, sia maturata, in presenza di più atti interruttivi del suo corso e alla luce della riconosciuta condizione di recidiva specifica e infraquinquennale dell'imputata, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo elasso a quella data il termine di nove anni (sei+tre), previsto dal combinato disposto di cui agli artt. artt. 157, 160, comma 2, e 99, comma 2, n. 2 cod. pen. 3. Le esposte considerazioni inducono a ritenere estinto per intervenuta prescrizione il delitto continuato formante oggetto di contestazione e impongono, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 21/01/2