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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19204/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado per il reato di minaccia.

2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 11.2.2022.

Rilevato, altresì, che il reato di minaccia semplice (art. 612, comma 1, cod. pen.) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile).

3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez.

U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado per il reato di minaccia. 2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 11.2.2022. Rilevato, altresì, che il reato di minaccia semplice (art. 612, comma 1, cod. pen.) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). 3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris