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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2024

Cassazione n. 29250/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15811/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] is.81 N.159, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 181/2021 depositata il 12/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha subito il furto della sua autovettura, evento del quale ha informato la compagnia di assicurazione Linear, con la quale aveva in essere una polizza di copertura dell’evento.

La compagnia ha richiesto al Minissale l’invio dei documenti rappresentativi del veicolo, che l’assicurato non è stato in grado di fornire immediatamente. in quanto la vettura era stata oggetto di fermo amministrativo.

Successivamente, la compagnia di assicurazione ha richiesto una procura a vendere, che l'assicurato ha inviato in data 27/07/2012.

Se non che, l’11 agosto del 2012, il veicolo è stato ritrovato e riconsegnato al proprietario.

Soltanto una settimana dopo, cioè in data 18 agosto 2012, l'assicurato ha comunicato il ritrovamento della vettura ed ha inviato le chiavi e l'antifurto.

Dunque, come si evince da queste date, al momento in cui la vettura è stata ritrovata, non era stato ancora liquidato l'indennizzo: per tale ipotesi le condizioni di assicurazione prevedevano che la compagnia garante dovesse risarcire solo i danni a causa del furto subiti dalla vettura, e non già corrispondere il suo intero valore, che invece era previsto soltanto se al momento del ritrovamento l'indennizzo era già stato pagato.

In altri termini, poiché al momento del ritrovamento del veicolo l'indennizzo non era stato ancora pagato, le condizioni di polizza prevedevano il solo risarcimento dei danni subiti a causa del furto. 2.- Il ricorrente ha invece agito in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice sostenendo di avere diritto al pagamento dell'intero valore della vettura rubata in quanto il ritardo nella corresponsione dell’indennizzo, ossia il fatto che al momento del furto l'indennizzo non era stato ancora pagato, doveva imputarsi esclusivamente alla compagnia di assicurazione, di cui peraltro il ricorrente chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per mala gestio. 3.-Sia il tribunale di Messina che la Corte d'appello hanno rigettato la domanda, rilevando come il diritto all'indennizzo era escluso dal fatto che la vettura era stata ritrovata prima che fosse stato possibile, per l'appunto, corrisponderlo.

In particolare, la Corte d'appello ha osservato come in questo ritardo non vi fosse responsabilità della compagnia posto che era stato lo stesso assicurato a inviare con ritardo la documentazione relativa al veicolo, la quale era pervenuta alla compagnia di assicurazione dopo che il veicolo era stato ritrovato. 4.- Questa ratio è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo di ricorso, illustrato da memoria, cui ha fatto seguito il contro ricorso della compagnia linear assicurazioni.

Ragioni della decisione 5.- Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe deciso su una domanda non proposta, o meglio su una eccezione non formulata dalla controparte.

Come si è detto, la Corte d'appello ha escluso il diritto all'indennizzo poiché ha ritenuto che la documentazione relativa alla vettura era stata consegnata, o meglio, era pervenuta alla compagnia di assicurazione dopo il ritrovamento della vettura, in quanto in un certo senso tardivamente spedita dal ricorrente.

Sostiene costui che nessuno aveva posto questa questione in primo grado, e nemmeno in appello, e che dunque essa non faceva parte delle eccezioni svolte dalla società di assicurazione.

Con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione su tale circostanza, ossia sul tardivo recapito dei documenti rappresentativi della vettura.

Il motivo è infondato.

In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe deciso su una eccezione rilevata d'ufficio, quando invece avrebbe dovuto essere svolta dalla parte, che non lo ha fatto.

L'eccezione, essendo volta a paralizzare la domanda, era stata in realtà proposta dalla convenuta società di assicurazione, la quale aveva eccepito che l'indennizzo non era stato tempestivamente corrisposto a causa dell'inadempimento dell'assicurato alle obbligazioni derivanti dalla polizza (p. 6 del controricorso, in cui si richiama la comparsa di costituzione).

L'eccezione di inadempimento delle obbligazioni previste dalla polizza è dunque un'eccezione che introduce il tema di decisione del rispetto, da parte del contraente, delle obbligazioni poste a suo carico: una tale eccezione non richiede che tali obbligazioni siano specificate, qualora si sia fatto un richiamo a quelle previste per l'appunto dal contratto.

Con la conseguenza che il giudice, sulla base di quanto emerso in atti, ha ritenuto che alcune di tali obbligazioni, e specificamente la consegna dei documenti rappresentativi della vettura, non era stata adempiuta e che ciò era stata la causa del ritardo nella liquidazione dell'indennizzo.

Inoltre, la circostanza che la documentazione relativa alla vettura doveva pervenire prima del ritrovamento della medesima, era prevista, secondo quanto interpretato dalla corte di appello (pagina 8 della sentenza), da una specifica clausola del contratto, con la conseguenza che non si può neanche dire che il giudice di merito ha deciso su una eccezione non proposta: piuttosto ha verificato se le condizioni previste da quella clausola, che indubbiamente era stata invocata dalla controparte, si fossero verificate o meno.

In altri termini, il richiamo fatto dalla società di assicurazione alla clausola che imponeva all’assicurato determinate obbligazioni, è sufficiente a che il giudice accerti se quelle obbligazioni sono state, per l’appunto, adempiute.

Nel momento in cui il giudice di merito verifica, sulla base di quanto emerso in atti, se la clausola si debba applicare o meno, non decide affatto oltre il richiesto: ciò che è richiesto infatti è nient’altro che di verificare se i presupposti della clausola si sono verificati.

E non è necessario che essi vengano espressamente richiamati singolarmente; è sufficiente che si chieda l’applicazione della clausola affinché sia fondato il potere di accertamento da parte del giudice in ordine alle condizioni in essa previste.

Il ricorso va pertanto rigettato e le sese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3700,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali ed accessori.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15811/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] is.81 N.159, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 181/2021 depositata il 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha subito il furto della sua autovettura, evento del quale ha informato la compagnia di assicurazione Linear, con la quale aveva in essere una polizza di copertura dell’evento. La compagnia ha richiesto al Minissale l’invio dei documenti rappresentativi del veicolo, che l’assicurato non è stato in grado di fornire immediatamente. in quanto la vettura era stata oggetto di fermo amministrativo. Successivamente, la compagnia di assicurazione ha richiesto una procura a vendere, che l'assicurato ha inviato in data 27/07/2012. Se non che, l’11 agosto del 2012, il veicolo è stato ritrovato e riconsegnato al proprietario. Soltanto una settimana dopo, cioè in data 18 agosto 2012, l'assicurato ha comunicato il ritrovamento della vettura ed ha inviato le chiavi e l'antifurto. Dunque, come si evince da queste date, al momento in cui la vettura è stata ritrovata, non era stato ancora liquidato l'indennizzo: per tale ipotesi le condizioni di assicurazione prevedevano che la compagnia garante dovesse risarcire solo i danni a causa del furto subiti dalla vettura, e non già corrispondere il suo intero valore, che invece era previsto soltanto se al momento del ritrovamento l'indennizzo era già stato pagato. In altri termini, poiché al momento del ritrovamento del veicolo l'indennizzo non era stato ancora pagato, le condizioni di polizza prevedevano il solo risarcimento dei danni subiti a causa del furto. 2.- Il ricorrente ha invece agito in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice sostenendo di avere diritto al pagamento dell'intero valore della vettura rubata in quanto il ritardo nella corresponsione dell’indennizzo, ossia il fatto che al momento del furto l'indennizzo non era stato ancora pagato, doveva imputarsi esclusivamente alla compagnia di assicurazione, di cui peraltro il ricorrente chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per mala gestio. 3.-Sia il tribunale di Messina che la Corte d'appello hanno rigettato la domanda, rilevando come il diritto all'indennizzo era escluso dal fatto che la vettura era stata ritrovata prima che fosse stato possibile, per l'appunto, corrisponderlo. In particolare, la Corte d'appello ha osservato come in questo ritardo non vi fosse responsabilità della compagnia posto che era stato lo stesso assicurato a inviare con ritardo la documentazione relativa al veicolo, la quale era pervenuta alla compagnia di assicurazione dopo che il veicolo era stato ritrovato. 4.- Questa ratio è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo di ricorso, illustrato da memoria, cui ha fatto seguito il contro ricorso della compagnia linear assicurazioni. Ragioni della decisione 5.- Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe deciso su una domanda non proposta, o meglio su una eccezione non formulata dalla controparte. Come si è detto, la Corte d'appello ha escluso il diritto all'indennizzo poiché ha ritenuto che la documentazione relativa alla vettura era stata consegnata, o meglio, era pervenuta alla compagnia di assicurazione dopo il ritrovamento della vettura, in quanto in un certo senso tardivamente spedita dal ricorrente. Sostiene costui che nessuno aveva posto questa questione in primo grado, e nemmeno in appello, e che dunque essa non faceva parte delle eccezioni svolte dalla società di assicurazione. Con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione su tale circostanza, ossia sul tardivo recapito dei documenti rappresentativi della vettura. Il motivo è infondato. In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe deciso su una eccezione rilevata d'ufficio, quando invece avrebbe dovuto essere svolta dalla parte, che non lo ha fatto. L'eccezione, essendo volta a paralizzare la domanda, era stata in realtà proposta dalla convenuta società di assicurazione, la quale aveva eccepito che l'indennizzo non era stato tempestivamente corrisposto a causa dell'inadempimento dell'assicurato alle obbligazioni derivanti dalla polizza (p. 6 del controricorso, in cui si richiama la comparsa di costituzione). L'eccezione di inadempimento delle obbligazioni previste dalla polizza è dunque un'eccezione che introduce il tema di decisione del rispetto, da parte del contraente, delle obbligazioni poste a suo carico: una tale eccezione non richiede che tali obbligazioni siano specificate, qualora si sia fatto un richiamo a quelle previste per l'appunto dal contratto. Con la conseguenza che il giudice, sulla base di quanto emerso in atti, ha ritenuto che alcune di tali obbligazioni, e specificamente la consegna dei documenti rappresentativi della vettura, non era stata adempiuta e che ciò era stata la causa del ritardo nella liquidazione dell'indennizzo. Inoltre, la circostanza che la documentazione relativa alla vettura doveva pervenire prima del ritrovamento della medesima, era prevista, secondo quanto interpretato dalla corte di appello (pagina 8 della sentenza), da una specifica clausola del contratto, con la conseguenza che non si può neanche dire che il giudice di merito ha deciso su una eccezione non proposta: piuttosto ha verificato se le condizioni previste da quella clausola, che indubbiamente era stata invocata dalla controparte, si fossero verificate o meno. In altri termini, il richiamo fatto dalla società di assicurazione alla clausola che imponeva all’assicurato determinate obbligazioni, è sufficiente a che il giudice accerti se quelle obbligazioni sono state, per l’appunto, adempiute. Nel momento in cui il giudice di merito verifica, sulla base di quanto emerso in atti, se la clausola si debba applicare o meno, non decide affatto oltre il richiesto: ciò che è richiesto infatti è nient’altro che di verificare se i presupposti della clausola si sono verificati. E non è necessario che essi vengano espressamente richiamati singolarmente; è sufficiente che si chieda l’applicazione della clausola affinché sia fondato il potere di accertamento da parte del giudice in ordine alle condizioni in essa previste. Il ricorso va pertanto rigettato e le sese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3700,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore
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