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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 30508/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; •••• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Trieste in ordine ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis D.Igs. 285/92 e succ. mod. . (tasso alcolemico 1,69g/1). 2.L'esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta affidabilità del valore scientifico della analisi eseguite e alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale.

3. Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha sostenuto la fondatezza dei motivi proposti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui ai fini dell'accertamento della concentrazione alcoolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, rilevando esclusivamente l'impiego di una metodologia scientificamente corretta (Sez. 4 - , Sentenza n. 48637 del 11/10/2022 Ud. (dep. 22/12/2022) Rv. 283928 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 6497 del 09/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272600 - 01).

Nel caso in esame non è neppure indicato dal ricorrente in cosa risiederebbe l'inattendibilità dell'esame sotto il profilo scientifico.

Inoltre, è stato ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, dovendosi escludere l'aggravante se l' incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01; Sez. 4 - n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712 01; Sez. 4 -, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277520 - 01).

Va inoltre rammentato che in materia di circolazione stradale, approssimandosi ad incrocio, anche l'utente favorito (qual era l'imputato) ha il dovere di tenere velocità particolarmente moderata e, comunque, di mettersi in grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la dovuta precedenza.

III principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità ( ex multis, Sez. 4, n. 7664 de/ 06/12/2017 , [OSCURATO:PERSONA]. 272223 - 01; Sez. 4 - n. 4923 del 20/10/2022, Casano, Rv. 284093 - 01 ).

Orbene, in proposito i giudici di merito fr sottolineano come l'incidente non fosse affatto imprevedibile e inevitabile, emergendo dagli atti che il conducente del veicolo coinvolto, fermo al semaforo in pieno giorno, aveva azionato la freccia a destra.

Pur trattandosi di svolta non consentita, i giudici di merito osservano, senza alcuna illogicità, che l'imputato era perfettamente in grado di avvistare l'auto ferma al semaforo con l'indicatore acceso verso destra, e, ciononostante, aveva comunque proseguito la marcia .

Nel caso di specie quindi era palesemente ravvisabile una disattenzione che la Corte territoriale ricollega, con ragionamento coerente, alla alterazione dei riflessi dovuta allo stato di ebbrezza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; •••• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Trieste in ordine ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis D.Igs. 285/92 e succ. mod. . (tasso alcolemico 1,69g/1). 2.L'esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta affidabilità del valore scientifico della analisi eseguite e alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale. 3. Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha sostenuto la fondatezza dei motivi proposti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui ai fini dell'accertamento della concentrazione alcoolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, rilevando esclusivamente l'impiego di una metodologia scientificamente corretta (Sez. 4 - , Sentenza n. 48637 del 11/10/2022 Ud. (dep. 22/12/2022) Rv. 283928 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 6497 del 09/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272600 - 01). Nel caso in esame non è neppure indicato dal ricorrente in cosa risiederebbe l'inattendibilità dell'esame sotto il profilo scientifico. Inoltre, è stato ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, dovendosi escludere l'aggravante se l' incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01; Sez. 4 - n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712 01; Sez. 4 -, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277520 - 01). Va inoltre rammentato che in materia di circolazione stradale, approssimandosi ad incrocio, anche l'utente favorito (qual era l'imputato) ha il dovere di tenere velocità particolarmente moderata e, comunque, di mettersi in grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la dovuta precedenza. III principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità ( ex multis, Sez. 4, n. 7664 de/ 06/12/2017 , [OSCURATO:PERSONA]. 272223 - 01; Sez. 4 - n. 4923 del 20/10/2022, Casano, Rv. 284093 - 01 ). Orbene, in proposito i giudici di merito fr sottolineano come l'incidente non fosse affatto imprevedibile e inevitabile, emergendo dagli atti che il conducente del veicolo coinvolto, fermo al semaforo in pieno giorno, aveva azionato la freccia a destra. Pur trattandosi di svolta non consentita, i giudici di merito osservano, senza alcuna illogicità, che l'imputato era perfettamente in grado di avvistare l'auto ferma al semaforo con l'indicatore acceso verso destra, e, ciononostante, aveva comunque proseguito la marcia . Nel caso di specie quindi era palesemente ravvisabile una disattenzione che la Corte territoriale ricollega, con ragionamento coerente, alla alterazione dei riflessi dovuta allo stato di ebbrezza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il
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