CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. letta la memoria a firma del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2020, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", [OSCURATO:PERSONA], alla quale erano stati contestati i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituitasi parte civile. Con l'unico motivo di ricorso è denunziata la contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale la Corte ha ancorato la pronuncia assolutoria. Sostiene la difesa che tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere ritenute» ininfluenti, posto che consentono solo di appurare come l'imputata avesse provveduto al cambio della serratura dell'appartamento locato alla persona offesa, senza essere decisive sulle ragioni di tale condotta. Inoltre, il ricorrente si duole della mancata considerazione dell'attendibilità e verosimiglianza della versione dei fatti fornita dalla persona offesa, nonché del contenuto delle altre prove dichiarative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale e dal difensore dell'imputata, la persona offesa costituita parte civile vanta l'interesse a proporre ricorso ex art. 576 cod.proc.pen., in considerazione della revoca, disposta con la sentenza di proscioglimento in appello, delle statuizioni civili pronunciate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'orientamento interpretativo, oramai maggioritario, secondo il quale sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare "ah initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (tra le tante, Sez. 4 n. 14194 del 18/03/2021, Rv. 281016; Sez. 6 n. 36526 del 28/10/2020, Rv. 280182; Sez. 4 n. 10114 del 21/11/2019 -dep. 16/03/2020- Rv. 278643; Sez. 2 n. 10638 del 30/01/2020 Rv. 278519; Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, Rv. 276344; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Rv. 276640; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416; si veda anche Sez. 5, n. 17941 del 07/02/2020, Rv. 279205, in un caso di assoluzione ex art. 599, comma secondo, cod. pen.; in senso difforme, n. 25141 del 2019 rv. 276338 - 01, n. 33255 del 2019 rv. 276598 - 01, n. 18781 del 2019 rv. 275761 - 01, n. 42460 del 2018 rv. 274367 - 01, n. 24589 del 2017 rv. 270053 - 01, n. 41462 del 2016 rv. 267976 - 01). Anche le Sezioni Unite hanno avvalorato il suddetto orientamento, affermando l'interesse della parte civile a impugnare la sentenza di primo e secondo grado con le quali sia stata erroneamente dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953). Infatti, hanno precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., ei. mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. Quindi, nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] è legittimato, ex art. 606 comma 2 cod.proc.pen., ed ha interesse, ex art. 591 co. 1 lett a) cod.proc.pen., a proporre ricorso in cassazione al fine di impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito 2. 2,nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, — che quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale o quantomeno perché le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod.proc.pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod.proc.pen., perché chi intraprende il giudizio civile dopo aver già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di tale accertamento e si trova in una situazione migliore di chi deve cominciare dall'inizio. 3. (9.-) _ Invero, la sentenza è viziata perché la motivazione risulta carente, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica nella valutazione parziale degli elementi probatori, essendo stata data/So10 alla deposizione testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA], per vero inidonea ad escludere la penale responsabilità dell'imputata anche alla luce della documentazione in atti da cui emerge come al Liguori non venne consentito di recuperare i propri effetti personali presenti all'interno dell'appartamento, nonostante il coinvolgimento dei Carabinieri da parte dello stesso e l'invio di una diffida in data 30.9.2014. Inoltre, sono state del tutto trascurate le dichiarazioni della persona offesa, nonché quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, è opportuno ribadire che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Rv. 276954; in senso conforme n. 19036 del 2017 rv. 269610 - 01, n. 6514 del 2018 rv. 272224 - 01, n. 10584 del 2018 rv. 273742). 4. La sentenza va dunque annullata e va disposto il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di app