CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3191/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P23 F205X), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 849/2017, pubblicata il 14 giugno 2017; Competenze professionali – Transazione R.G.N. 3191/18 C.C.15/11/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione del 18 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Bergamo, la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 10.417,14, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese, quale legale della società, in due controversie instaurate davanti al Tribunale di Bergamo, successivamente riunite. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda, chiedendo la condanna dell’attore al risarcimento del danno per instaurazione di lite temeraria. Quindi, il Giudice di prime cure invitava le parti a comporre bonariamente la vertenza, proponendo il pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo conciliativo, della somma di euro 5.000,00 “onnicomprensivi”. All’esito, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di accettare la proposta transattiva formulata dal Giudice e, a sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA], in esecuzione dell’accordo, rilasciava un assegno dell’importo di euro 4.200,00, decurtando dalla somma stabilita (di €. 5.000,00) la ritenuta d’acconto di euro 800,00. Per l’effetto, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di trattenere l’assegno a titolo di acconto, in quanto inferiore all’importo concordato di euro 5.000,00. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1130/2013 del 24 maggio 2013, respingeva la domanda proposta dall’attore, rilevando che l’importo accettato dal medesimo fosse di euro 5.000,00 “onnicomprensivi”, ossia comprensivi di IVA, CPA e dedotta la ritenuta d’acconto. 2.– Con citazione del 7 giugno 2014, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo che fosse disposta la condanna al pagamento dell’intera somma dovuta di euro 10.417,14, al netto della ritenuta d’acconto, oltre interessi legali, e che la società appellata fosse condannata al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la lamentata calunnia e diffamazione subita, in ragione delle argomentazioni difensive utilizzate nel giudizio di primo grado. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], della somma ulteriore di euro 800,00, oltre interessi legali dal 27 novembre 2008 al saldo. Compensava per un mezzo le spese processuali e condannava la parte appellata alla refusione delle spese residue. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice del gravame rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’appellante aveva dedotto che la transazione si era conclusa e ne aveva chiesto la risoluzione per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], cosicché l’eccezione relativa al mancato perfezionamento della transazione era tardiva, in quanto sollevata soltanto nella comparsa conclusionale; b) che il raggiungimento dell’accordo transattivo era comprovato dal verbale del giudizio di primo grado, all’esito dell’invito rivolto dal Giudice “a comporre bonariamente la vertenza con il pagamento di euro 5.000,00 onnicomprensivi”; c ) che le parti avevano raggiunto una transazione non novativa, ponendo fine alla lite tra essi pendente, attraverso l’impegno a corrispondere la somma di euro 5.000,00 “onnicomprensivi”, termine che, secondo un’interpretazione sorretta da buona fede, non poteva che riferirsi al pagamento, a titolo di onorari per le due cause patrocinate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’importo indicato al netto, sul quale non potevano esservi decurtazioni di sorta, mai oggetto di pattuizione; d ) che l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] era parziale e sorretto da una ragione di natura fiscale, sicché non aveva il requisito della gravità ai fini della risoluzione del contratto; e) che non spettava il risarcimento del danno invocato dall’appellante – né la connessa istanza di cancellazione di frasi offensive –, atteso che, come già statuito dal Giudice di primo grado, le espressioni denunciate non integravano un illecito penale e non avevano alcuna valenza offensiva, ma rientravano nella prevalente esigenza di garantirsi la difesa; f) che, a fronte della parziale soccombenza reciproca in entrambi i gradi di giudizio, sussistevano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese residue. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in tre motivi. Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 25 e 64 del d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accordo conciliativo raggiunto, con la previsione del pagamento della somma di euro 5.000,00 “onnicomprensivi”, dovesse essere intesa come importo al netto della ritenuta d’acconto, mentre, in realtà, nella somma indicata doveva essere incluso ogni accessorio. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., per avere la Corte di merito interpretato il contratto di transazione concluso tra le parti violando il canone della buona fede oggettiva, al fine di accertare il significato giuridicamente rilevante delle espressioni usate nel testo contrattuale, da cui sarebbe emerso che la natura onnicomprensiva della somma pattuita doveva essere intesa come inclusiva della ritenuta d’acconto. 2.1.–I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica,sono inammissibili. Essi, infatti, aggrediscono un profilo valutativo in ordine alla interpretazione della transazione, che non può essere sindacato in sede di legittimità, in quanto risolto dalla pronuncia impugnata in modo non implausibile. Orbene, il ricorrente in cassazione, il quale deduca che l’interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c., ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l’elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l’utilizzo del criterio letterale e necessaria, invece, l’applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 17718 del 06/07/2018). Rispetto a tale rilievo, la sentenza impugnata, appunto aderendo ad un’interpretazione secondo buona fede, ha ritenuto che le parti – utilizzando l’espressione “onnicomprensivi” – avessero inteso riferirsi, all’esito della proposta conciliativa avanzata dal Giudice di primo grado, al pagamento di un importo effettivo o “al netto” (recte realmente percepito) di euro 5.000,00, senza integrazioni, importo sul quale non avrebbero potuto esservi decurtazioni di sorta, mai oggetto di pattuizione. In altri termini, la natura onnicomprensiva del compenso è stata letta nel senso che non sarebbe spettato alcun ulteriore accessorio in favore dell’avente diritto, che comunque avrebbe ricevuto, in ragione del perfezionamento dell’accordo transattivo, una somma effettivamente corrispondente a quella stabilita. Tanto premesso, la ricorrente principale non ha precisato le ragioni per le quali la lettura dell’attributo “onnicomprensivi” – inteso, invece, come inclusivo anche della ritenuta d’acconto, con il conseguente diritto all’effettiva percezione di una somma decurtata della misura di dette detrazioni – rappresenti un’interpretazione maggiormente conforme al principio di buona fede. Sicché il mezzo si risolve ne lla sola critica, in adesione alla clausola di buona fede oggettiva, del risultato interpretativo raggiunto dal Giudice, che si sostanzia apoditticamente nella contrapposizione di un diverso approdo ermeneutico, questione in questi termini non censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009). 3.–Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta che erroneamente il Giudice d’appello avrebbe escluso la fondatezza della domanda risarcitoria, in ordine alle espressioni utilizzate dalla controparte, negando che esse avessero alcuna valenza offensiva, ma rientrassero, invece, nella prevalente esigenza difensiva della parte, e negando altresì che vi fossero le condizioni per disporre la cancellazione di frase offensiva ai sensi dell’art. 89 c.p.c., a fronte dell’integrazione di un reato di calunnia con l’accusa di truffa. 3.1.–La doglianza è inammissibile. Essa è stata illustrata senza alcun riferimento alla cornice normativa – di natura tassativa – entro cui è ammesso il ricorso in cassazione ed inoltre si sostanzia in una rivalutazione nel merito delle ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l’integrazione di una condotta suscettibile di tutela risarcitoria. Quanto alla contestazione della mancata adesione alla istanza di cancellazione di frasi offensive, si rileva che la Corte di cassazione è competente ad ordinare,ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27935 del 07/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 10517 del 28/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009; cfr. altresì Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018 Rv. 648842; Sez. 1 - , Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021 Rv. 663116). Pertanto, non può essere contestata in questa sede la decisione del Giudice di merito di non disporre la richiesta cancellazione. 4.–Con il secondo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1326, 1453 e ss., 1181 e ss. e 1967 c.c., per avere il Giudice del gravame ritenuto che la proposta conciliativa fosse stata seguita da un’accettazione conforme, con il conseguente perfezionamento della transazione rimasta inadempiuta, ma il cui inadempimento non sarebbe stato corredato dal requisito della gravità, idoneo a giustificare la risoluzione. Ad avviso dell’istante, la proposta conciliativa inadempiuta sarebbe equivalsa a proposta non accettata, e non già all’inadempimento di un contratto perfezionato. Il ricorrente incidentale deduce, inoltre, che la tardività dell’eccezione sul mancato perfezionamento della transazione non avrebbe comunque impedito al Giudice di qualificare, sul piano giuridico, diversamente la fattispecie quale mancato perfezionamento della transazione, anziché come risoluzione della transazione. In subordine, obietta che, in ogni caso, vi sarebbe stato il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. 4.1.–Anche tale censura è inammissibile. La valutazione sulla ricorrenza di una transazione perfezionata, oggetto di inadempimento, e non già di una proposta conciliativa non accettata, non è stata efficacemente aggredita, non avendo un supporto logico l’affermazione del ricorrente incidentale secondo cui la proposta inadempiuta equivarrebbe ad una proposta non accettata. In secondo luogo, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e non è dunque sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006). 5.– Il terzo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione del d.m. n. 127/2004 e del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d’appello disposto la compensazione per metà delle spese dei due gradi di merito del giudizio, applicando i parametri riferiti a un valore della causa non corretto. Secondo l’istante, tale valore avrebbe dovuto essere raffrontato all’importo originariamente richiesto di euro 10.000,00. 5.1.–Il mezzo di critica è infondato. Infatti, all’esito dell’accertamento – da parte del giudice di merito - del raggiungime nto di un accordo conciliativo volto al pagamento della somma di euro 5.000,00, di cui sono stati versati euro 4.200,00, la causa è stata circoscritta all’accertamento della sussistenza di un inadempimento per il residuo importo di euro 800,00, sicché correttamente le spese di lite sono state liquidate avendo riguardo a tale valore contestato, costituente il disputatum della lite (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 27274 del 16/11/2017; Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007). 6.– In definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti. Sono integrate le condizioni, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese e compensi di lite tra le parti, in ragione della loro soccombenza reciproca e paritaria. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsie compensa interamente tra le parti le spese e compensi del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ric