CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41418/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al mancato avviso all'impu- tato di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. ed alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 187, comma 2-bis e comma 8, cod. strada laddove si è ritenuto che vi fossero elementi di sospetto che l'imputato guidasse sotto l'effetto di stupefacenti e al fatto stesso che avesse guidato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare del fatto che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un di difen- sore non sussisteva in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento, secondo la giurisprudenza richiamata in sentenza, perché la presenza del difensore è funzio- nale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta ad indagini. I giudici d'appello hanno inoltre chiarito (cfr. pag. 4 del provvedimento impu- gnato) che era pacifica la qualità del Businarolo di conducente del furgone men- zionato nel capo di imputazione e altrettanto pacificamente sussistevano "elementi fattuali e ragionevoli motivi" per sospettare che, nella perdurante condotta di guida, Businarolo potesse trovarsi non solo in stato di ebbrezza, ma anche in stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti per via delle condotte inconsulte, attuate senza freni e senza remore, constatate dai Carabinieri e riferite nell'imme- diatezza dalla persona offesa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 41418/2023 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21