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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 08834/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12175/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 111/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositatail 06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, per quel che ancora rileva in questa sede, rigettò l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la Cesarone a rilasciare in favore degli attori un locale da costei da anni detenuto.

Avverso la statuizione d’appello la Cesarone avanzava ricorso basato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la Soprano resistevano con controricorso, in seno al quale sollevavano vizio di improcedibilità/inammissibilità del ricorso.

Venuto il ricorso allo scrutinio della Sezione Sesta, all’esito della camera di consiglio del 24 maggio 2018, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8 bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dedotta eccezione di vizio procedurale, con il quale i controricorrenti lamentano essere stata notificata una sola copia dell’atto del ricorso presso il difensore domiciliatario, va disattesa alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite: La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Sez.

U, n. 29290 del 15/12/2008).

Peraltro, il preteso vizio sarebbe stato sanato dal deposito del controricorso di entrambi i resistenti (cfr. Cass. nn. 11174/2003, 7818/2006).

2. Con il primo motivola ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 2697, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza gravata, sovvertendo la regola probatoria ricavabile dal combinato disposto delle norme del codice civile sopra richiamate, aveva accolto una domanda di rivendicazione non sorretta dalla soddisfazione dell’onere probatorio rinforzato (cd.

“probatio diabolica”), dando peso a opinabili ed immotivate valutazioni catastali. 2.

1. la doglianza è infondata. 2.

1.1. La censura, in primo luogo, si appalesa aspecifica, avendo omesso di confrontarsi con la sentenza d’appello, la quale, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, non fonda la propria decisione su una interpretazione delle risultanze catastali, ma, ben diversamente, sulla scorta di un approfondito esame dei titoli di acquisto, a partire da quello posto a capofila, risalente al 1968 e, successivamente, del 1977, con il quale [OSCURATO:PERSONA] vendette al figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla nuora [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto; per contro, mappe e annotazioni catastali, in uno alla svolta CTU, hanno avuto il solo ruolo di riscontrare e confermare le valutazioni tratte dai titoli (da ultimo, ex multis, Sez. 6, n. 19989, 10/8/2017, Rv. 645361), fermo restando che l'identificazione dell'immobile oggetto dell'azione costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 711, 26/1/1998); 2.

1.2. Quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve rilevarsene lo scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 2.

1.3. Sotto altro profilo, che investe in special modo la denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ., deve osservarsi che con l’appello la Cesarano contestò la sentenza di primo grado in punto d’individuazione del bene, addebitando alla decisione gravata di avere erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e di essersi fondata su un elaborato peritale che aveva errato nell’effettuare una tale individuazione.

Nessuna critica veniva mossa in ordine all’apprezzamento della “catena” dei titoli d’acquisto e, quindi, in definitiva, a riguardo della prova della proprietà.

Siccome si trae dalla sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] addebitò al Tribunale di avere erroneamente esaminato l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale le era stato donato anche il locale ed il retrostante spazio oggetto di causa e, perciò aveva parimenti erroneamente apprezzato l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal quale non risulta che gli attori avessero acquistato il locale qui in discussione.

La causa sarebbe stata decisa sulla base di testimonianze compiacenti e di una c.t.u. erronea.

La Corte, per contro, ha spiegato che l’immobile di cui si discute, acquistato dagli appellati nel 1977, era diverso da quello che la Cesarano ha eccepito avere avuto in donazione dal padre nel 1965 .

A dimostrazione di ciò la Corte territoriale passa in rassegna l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] donò alla figlia la piena proprietà di un fabbricato, non includente i locali per cui è causa (cfr. pag. 6).

Di conseguenza, l’appellante non contestò la titolarità, bensì l’individuazione in concreto del bene, accertamento quest’ultimo, come si è sopra ricordato, riservato al giudizio insindacabile del giudice del merito.

Di conseguenza la censura oggi proposta in ordine alla prova della titolarità appare nuova ecome tale non scrutinabile.

3. Il secondo motivo, con il quale si allega l’illegittimità della sentenza d’appello per apparenza ed illogicità della motivazione , in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stati correttamente letti i titoli di provenienza in riferimento allo stato dei luoghi, contrasta con l’interpretazione consolidata di legittimità. 3.

1. Si è già avuto modo di chiarire che affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum"(Sez. 3, n. 20112, 18/9/2009, Rv. 609353) o, assegnando alla nozione di pseudo-motivazione la massima estensione consentita, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6, n. 9105, 7/4/2017, Rv. 643793); per contro la decisione impugnata ha individuato in forma intellegibile le fondamenta del proprio opinamento. 3.

2. In ogni caso, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831); il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica disamina delle risultanze della CTU, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile vaglio di merito in questa sede, omettendo, peraltro, di mettere a disposizione del giudizio di legittimità le predette risultanze; senza contare che la decisività della pretesa omissione (sulla necessità del requisito cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720; Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308) neppure viene postulata.

4. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12175/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 111/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositatail 06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, per quel che ancora rileva in questa sede, rigettò l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la Cesarone a rilasciare in favore degli attori un locale da costei da anni detenuto. Avverso la statuizione d’appello la Cesarone avanzava ricorso basato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la Soprano resistevano con controricorso, in seno al quale sollevavano vizio di improcedibilità/inammissibilità del ricorso. Venuto il ricorso allo scrutinio della Sezione Sesta, all’esito della camera di consiglio del 24 maggio 2018, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8 bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dedotta eccezione di vizio procedurale, con il quale i controricorrenti lamentano essere stata notificata una sola copia dell’atto del ricorso presso il difensore domiciliatario, va disattesa alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite: La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008). Peraltro, il preteso vizio sarebbe stato sanato dal deposito del controricorso di entrambi i resistenti (cfr. Cass. nn. 11174/2003, 7818/2006). 2. Con il primo motivola ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 2697, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza gravata, sovvertendo la regola probatoria ricavabile dal combinato disposto delle norme del codice civile sopra richiamate, aveva accolto una domanda di rivendicazione non sorretta dalla soddisfazione dell’onere probatorio rinforzato (cd. “probatio diabolica”), dando peso a opinabili ed immotivate valutazioni catastali. 2. 1. la doglianza è infondata. 2. 1.1. La censura, in primo luogo, si appalesa aspecifica, avendo omesso di confrontarsi con la sentenza d’appello, la quale, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, non fonda la propria decisione su una interpretazione delle risultanze catastali, ma, ben diversamente, sulla scorta di un approfondito esame dei titoli di acquisto, a partire da quello posto a capofila, risalente al 1968 e, successivamente, del 1977, con il quale [OSCURATO:PERSONA] vendette al figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla nuora [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto; per contro, mappe e annotazioni catastali, in uno alla svolta CTU, hanno avuto il solo ruolo di riscontrare e confermare le valutazioni tratte dai titoli (da ultimo, ex multis, Sez. 6, n. 19989, 10/8/2017, Rv. 645361), fermo restando che l'identificazione dell'immobile oggetto dell'azione costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 711, 26/1/1998); 2. 1.2. Quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve rilevarsene lo scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 2. 1.3. Sotto altro profilo, che investe in special modo la denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ., deve osservarsi che con l’appello la Cesarano contestò la sentenza di primo grado in punto d’individuazione del bene, addebitando alla decisione gravata di avere erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e di essersi fondata su un elaborato peritale che aveva errato nell’effettuare una tale individuazione. Nessuna critica veniva mossa in ordine all’apprezzamento della “catena” dei titoli d’acquisto e, quindi, in definitiva, a riguardo della prova della proprietà. Siccome si trae dalla sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] addebitò al Tribunale di avere erroneamente esaminato l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale le era stato donato anche il locale ed il retrostante spazio oggetto di causa e, perciò aveva parimenti erroneamente apprezzato l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal quale non risulta che gli attori avessero acquistato il locale qui in discussione. La causa sarebbe stata decisa sulla base di testimonianze compiacenti e di una c.t.u. erronea. La Corte, per contro, ha spiegato che l’immobile di cui si discute, acquistato dagli appellati nel 1977, era diverso da quello che la Cesarano ha eccepito avere avuto in donazione dal padre nel 1965 . A dimostrazione di ciò la Corte territoriale passa in rassegna l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] donò alla figlia la piena proprietà di un fabbricato, non includente i locali per cui è causa (cfr. pag. 6). Di conseguenza, l’appellante non contestò la titolarità, bensì l’individuazione in concreto del bene, accertamento quest’ultimo, come si è sopra ricordato, riservato al giudizio insindacabile del giudice del merito. Di conseguenza la censura oggi proposta in ordine alla prova della titolarità appare nuova ecome tale non scrutinabile. 3. Il secondo motivo, con il quale si allega l’illegittimità della sentenza d’appello per apparenza ed illogicità della motivazione , in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stati correttamente letti i titoli di provenienza in riferimento allo stato dei luoghi, contrasta con l’interpretazione consolidata di legittimità. 3. 1. Si è già avuto modo di chiarire che affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum"(Sez. 3, n. 20112, 18/9/2009, Rv. 609353) o, assegnando alla nozione di pseudo-motivazione la massima estensione consentita, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6, n. 9105, 7/4/2017, Rv. 643793); per contro la decisione impugnata ha individuato in forma intellegibile le fondamenta del proprio opinamento. 3. 2. In ogni caso, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831); il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica disamina delle risultanze della CTU, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile vaglio di merito in questa sede, omettendo, peraltro, di mettere a disposizione del giudizio di legittimità le predette risultanze; senza contare che la decisività della pretesa omissione (sulla necessità del requisito cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720; Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308) neppure viene postulata. 4. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 08834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris