CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12081-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA., [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLEREA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope le:gis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1136/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad una associazione sportiva dilettantistica in merito alla quale era contestato il percepimento e la distribuzione di utili agli associati; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio perché l'incontestata circostanza della distribuzione di utili vale ad escludere la natura non lucrativa dell'associazione. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso, Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione a l'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione degli artt. 24 Cost. e 112 c.p.c. e nullità del procedimento e della sentenza d'appello per aver omesso di valutare la documentazione della contribuente dalla quale emerge il possesso dei requisiti per potersi fregiare della qualifica di associazione sportiva dilettantistica. Il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2021 n. 12081 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Nonostante la ricorrente fosse costituita in appello, si legge nella sentenza impugnata che "nessuno si è costituito in appello". Tale circostanza non è contestata, tanto che il controricorrente si limita a sminuire tale accadimento, ritenendo che si tratti di un mero errore materiale. La circostanza più rilevante tuttavia è che la [OSCURATO:PERSONA] non ha minimamente riferito le difese della parte contribuente né tanto meno ne ha tenuto conto sia pure per confutarle criticamente, cosicché deve effettivamente ritenersi sussistere il lamentato concreto vulnus al diritto di difesa, consistente nel non avere avuto la parte contribuente la possibilità di provare a dimostrare che non vi fosse stata distribuzione di utili agli associati, in modo quindi da poter confutare l'affermazione principale della sentenza impugnata che ha ritenuto non fosse configurabile una associazione sportiva dilettantistica in virtù della circostanza, ritenuta ragionevolmente decisiva, della distribuzione degli utili ai soci e quindi dello scopo di lucro, in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della ì. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur Ric. 2021 n. 12081 sez. MT - ud. 13-12-2022 -3- formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed O degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata (Cass. n. 30008 del 2021). Il giudice del rinvio dovrà dunque valutare se, alla luce degli elementi probatori offerti dalla parte contribuente, possa o meno escludersi la distribuzione di utili agli associati e quindi se possa o meno escludersi lo scopo di lucro dell'ente. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così