CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di riparazione del pregiudizio da condizioni inumane di detenzione (art. 35-ter Ord. pen.); esaminato il ricorso; Ritenuto che la riparazione è stata negata, a fronte di carcerazione patita in cella collettiva che assicurava a ciascun occupante uno spazio individuale di libero movimento superiore ai 3 MQ, in assenza di criticità ulteriori della vita carceraria sotto il profilo logistico-trattamentale; che, a fronte, il ricorrente sviluppa critiche che debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, ove il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 262353-01); Considerato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso