CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 06510/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) Il Consigliere delegato Visti gli atti del procedimento n. 16991/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: T.M.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].PIS. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difesicome in atti contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 (duemilacentocinquantadue/50), oltre SPAD. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13.03.2026 I L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]