CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 4 maggio 2021 di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere formulata da [OSCURATO:PERSONA] (applicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 3 e 4, d.P.R 9 ottobre 90 n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA], Crotone città e provincia a partire dall'anno 2013 con condotte protrattesi nell'attualità) con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della sorella Serafina situata a Ladispoli. 2. Avverso l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato a invocare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e ad affermare che nel caso di specie tale presunzione non poteva dirsi vinta, in quanto non vi era prova della intervenuta rescissione di Procopio dal sodalizio, ma non avrebbe, tuttavia, replicato all' argomento posto con l'appello, relativo alla idoneità della misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico presso l'abitazione della sorella a Ladispoli (a distanza di svariate centinaia di chilometri rispetto al presunto luogo di commissione del reato), ai fini della salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la doppia presunzione, relativa, di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva. Detta presunzione fa ritenere sussistenti, salvo prova coni:raria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450; sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, Castorina, Rv. 276193) e opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, sicché solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1 n 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383; Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzo/i, Rv. 267341). Quanto alla prova contraria, è stato precisato che l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo, ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 Cc, dep. 2016, Marzo/i, Rv. 267341, già cit.); secondo un orientamento ancora più rigioroso la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l' associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relative di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3 , n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). 3. Nel caso in esame, appare utile ricordare che la condotta di partecipazione alla associazione è stata contestata come perdurante e che dal momento della esecuzione della misura al momento del rigetto dell'istanza erano passati appena tre mesi. Il Tribunale, nel confermare l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura, ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista per il reato associativo e ha ritenuto che la presunzione non poteva dirsi superata, in quanto non vi era prova della intervenuta rescissione di Procopio dal sodalizio.A fronte di tale motivazione, conseguente alla mancata allegazione di elementi che potessero vincere nel senso indicato la presunzione (tale non potendosi ritenere la distanza del luogo di custodia domestica rispetto a quello di consumazione del reato), la censura del ricorrente è del tutto generica e non si confronta né con il dato normativo, né con il diritto vivente che tale dato ha interpretato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma i- ter disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ore Il P es