Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16692/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], c-Lu tAL [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 15 marzo 2021 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di estorsione.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Edison, MORUZZI Daniele e MORUZZI Davide.

2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Edison con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso in conseguenza della mancanza di capacità intinnidatrice del richiedente.

2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assorbimento della contestata aggravante del metodo mafioso nel delitto di estorsione affermando il ricorrente ("N - che le minacce svolta nel contesto della vicenda integralmente costituivano elemento materiale del reato di estorsione senza eccederne i limiti.

2.1.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 I ricorsi presentati da MORUZZI Daniele e MORUZZI Davide con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono motivi in ampia parte sovrapponibili e possono essere considerati congiuntamente.

2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso non ritenendo sussistente alcuna prova di collegamenti con associazioni mafiose effettivamente operanti sul territorio.

2.2.2. Con il secondo motivo, Il solo MORUZZI Daniele il diniego dell'attenuante della fattispecie di minima importanza avendo il ricorrente partecipato ad un unico colloquio.

2.2.3. Con il secondo motivo del ricorso presentato da MORUZZI Davide e terzo motivo del ricorso presentato da MORUZZI Daniele, si lamenta la mancata riqualificazione della vicenda in termini di tentativo di estorsione posto che la dazione si era svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria essendosi trattato di consegna controllata.

2.2.4. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Le questioni sollevate dai ricorrenti risultano infatti meramente reiterative di questioni già esaurientemente valutate e risolte in sede di merito

2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Edison con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 (in continuità normativa con l'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, in. 152 conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non richiede la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento (Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014 Rv. 260007) risultando sufficiente - come nel caso di specie - un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evbcata dalla norma menzionata (Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900) richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 Rv. 263525) anche solamente ingenerando nella vittima la convinzione che l'agente appartenga a tale associazione (Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Rv. 265515) e comunque evocando l'intervento di un'associazione mafiosa, indipendentemente dalla sua esistenza e dalla effettiva operatività nel territorio interessato dall'attività criminosa (Sez. 5, Sentenza n. 12458 del 22/01/2014 Rv. 259404).

Nel caso di specie, le minacce indirizzate alla persona offesa avevano proprio tale contenuto in ragione delle palesi allusioni alla presenza di una compagine che controllava il territorio.

Sul punto, risulta logicamente valutata la frase che la persona offesa riferisce come pronunciata all'incontro del 9 giugno 2020 con cui il soggetto agente gli riferiva che a Ostia le cose funzionavano diversamente e che avrebbe dovuto versare una percentuale sul valore dell'appalto.

La natura mafiosa della compagine evocata risulta del resto da due aspetti di tale messaggio: il richiamato controllo del territorio e il raggiunto controllo di settori di attività economiche.

La notoria operatività sul territorio di associazioni aventi tali caratteri contribuiva a rafforzare la credibilità del messaggio anche a prescindere dalla esistenza o meno di collegamenti con le stesse.

2.1.2. Le considerazioni svolte in relazione al primo motivo evidenziano la manifesta infondatezza del secondo.

Infatti, l'evocata presenza di una compagine che controllava il territorio è elemento ulteriore e specifico che nulla ha a che vedere con i caratteri strutturali dell'estorsione ricollegabili a elementi diversi, quali la minaccia di ritorsioni (progr. 56 RIT 2874/2020), anche nei confronti dei familiari, e possibili danni ai cantieri.

2.1.3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato sulla considerazione della gravità delle condotte, del carattere premeditato e professionale delle stesse, del carattere reiterato delle minacce, della mancanza di elementi a favore desumibili dal comportamento processuale.

Si tratta di valutazione legittima, logica, lineare e congrua, per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

Per altro verso, il fatto che tali elementi condizionino sia la determinazione della pena base sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta pienamente legittimo potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 2.2 Ricorsi MORUZZI Daniele e MORUZZI Davide con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi risulta manifestamente infondato potendosi richiamare sul punto quanto già detto in relazione al primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] Edison.

La piena consapevolezza del contenuto delle minacce da parte di MORUZZI Daniele emerge dalle sue stesse affermazioni all'incontro del 18 giugno 2020, oggetto di osservazione da parte del PG.

La PO riferiva infatti che il MORUZZI si era presentato come "rappresentante" della compagine precedentemente evocata e operante sul territorio (cfr. pag. 1 della sentenza di secondo grado).

Altrettale consapevolezza da parte di MORUZZI Davide è correttamente desunta dal contenuto delle intercettazioni in data 23 e 24 giugno 2020, linearmente richiamate nella sentenza impugnata (pagg. 1 - 2)

2.2.2. E' manifestamente infondata anche la doglianza sollevata dal solo MORUZZI Daniele - relativa alla mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'integrazione della circostanza prevista dall'art. 114 cod. pen, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso.

Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, nonVSufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. (Sez. 3, Sent. n. 9844 del 17/11/2015, dep. 09/03/2016, Rv. 266461).

Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, ricostruita sia per effetto delle dichiarazioni della persona offesa sia sulla base delle intercettazioni telefoniche, risulta al contrario centrale nella realizzazione della estorsione avendo costui evidenziato una piena partecipazione e una piena consapevolezza di un progetto criminoso elaborato e attuato in forme gravi.

Il contributo offerto - infatti - si è esplicitato sia in minacce ai danni della persona offesa attuate in maniera non casuale sia nella condivisa progettualità con i complici.

In tal senso, il provvedimento impugnato offre valutazioni legittime logiche e congrue e - in quanto tali - insuperabili in questa sede.

2.2.3. Manifestamente infondati anche i motivi con cui si invoca una riqualificazione in estorsione tentata.

Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450).

Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999).

Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento.

Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa.

Il legislatore, con la formula adottata (".. costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506).

In tali termini, nemmeno può assumere rilevanza la provenienza del denaro oggetto della dazione essendo oggetto del giudizio la coazione esercitata dall'agente.

Di conseguenza la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha correttamente escluso la derubricazione del delitto contestato nell'ipotesi del tentativo.

2.2.4. Le doglianze in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche risultano manifestamente infondate potendosi richiamare le considerazioni già svolte nella valutazione del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Irrilevante risulta sul punto la considerazione della incensuratezza in ragione del chiaro dettato normativo del terzo comma dell'art. 62 bis cod pen e avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato elementi quali la gravità delle condotte, il carattere premeditato e ampiamente programmato delle stesse e la professionalità evidenziata che superano - nella qualificazione delle condotte stesse - il dato meramente formale della incensuratezza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], c-Lu tAL [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 15 marzo 2021 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Edison, MORUZZI Daniele e MORUZZI Davide. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Edison con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso in conseguenza della mancanza di capacità intinnidatrice del richiedente. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assorbimento della contestata aggravante del metodo mafioso nel delitto di estorsione affermando il ricorrente ("N - che le minacce svolta nel contesto della vicenda integralmente costituivano elemento materiale del reato di estorsione senza eccederne i limiti. 2.1.3. Con il terzo motivo, si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 I ricorsi presentati da MORUZZI Daniele e MORUZZI Davide con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono motivi in ampia parte sovrapponibili e possono essere considerati congiuntamente. 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso non ritenendo sussistente alcuna prova di collegamenti con associazioni mafiose effettivamente operanti sul territorio. 2.2.2. Con il secondo motivo, Il solo MORUZZI Daniele il diniego dell'attenuante della fattispecie di minima importanza avendo il ricorrente partecipato ad un unico colloquio. 2.2.3. Con il secondo motivo del ricorso presentato da MORUZZI Davide e terzo motivo del ricorso presentato da MORUZZI Daniele, si lamenta la mancata riqualificazione della vicenda in termini di tentativo di estorsione posto che la dazione si era svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria essendosi trattato di consegna controllata. 2.2.4. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Le questioni sollevate dai ricorrenti risultano infatti meramente reiterative di questioni già esaurientemente valutate e risolte in sede di merito 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Edison con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 (in continuità normativa con l'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, in. 152 conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non richiede la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento (Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014 Rv. 260007) risultando sufficiente - come nel caso di specie - un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evbcata dalla norma menzionata (Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900) richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 Rv. 263525) anche solamente ingenerando nella vittima la convinzione che l'agente appartenga a tale associazione (Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Rv. 265515) e comunque evocando l'intervento di un'associazione mafiosa, indipendentemente dalla sua esistenza e dalla effettiva operatività nel territorio interessato dall'attività criminosa (Sez. 5, Sentenza n. 12458 del 22/01/2014 Rv. 259404). Nel caso di specie, le minacce indirizzate alla persona offesa avevano proprio tale contenuto in ragione delle palesi allusioni alla presenza di una compagine che controllava il territorio. Sul punto, risulta logicamente valutata la frase che la persona offesa riferisce come pronunciata all'incontro del 9 giugno 2020 con cui il soggetto agente gli riferiva che a Ostia le cose funzionavano diversamente e che avrebbe dovuto versare una percentuale sul valore dell'appalto. La natura mafiosa della compagine evocata risulta del resto da due aspetti di tale messaggio: il richiamato controllo del territorio e il raggiunto controllo di settori di attività economiche. La notoria operatività sul territorio di associazioni aventi tali caratteri contribuiva a rafforzare la credibilità del messaggio anche a prescindere dalla esistenza o meno di collegamenti con le stesse. 2.1.2. Le considerazioni svolte in relazione al primo motivo evidenziano la manifesta infondatezza del secondo. Infatti, l'evocata presenza di una compagine che controllava il territorio è elemento ulteriore e specifico che nulla ha a che vedere con i caratteri strutturali dell'estorsione ricollegabili a elementi diversi, quali la minaccia di ritorsioni (progr. 56 RIT 2874/2020), anche nei confronti dei familiari, e possibili danni ai cantieri. 2.1.3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato sulla considerazione della gravità delle condotte, del carattere premeditato e professionale delle stesse, del carattere reiterato delle minacce, della mancanza di elementi a favore desumibili dal comportamento processuale. Si tratta di valutazione legittima, logica, lineare e congrua, per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. Per altro verso, il fatto che tali elementi condizionino sia la determinazione della pena base sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta pienamente legittimo potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 2.2 Ricorsi MORUZZI Daniele e MORUZZI Davide con gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi risulta manifestamente infondato potendosi richiamare sul punto quanto già detto in relazione al primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] Edison. La piena consapevolezza del contenuto delle minacce da parte di MORUZZI Daniele emerge dalle sue stesse affermazioni all'incontro del 18 giugno 2020, oggetto di osservazione da parte del PG. La PO riferiva infatti che il MORUZZI si era presentato come "rappresentante" della compagine precedentemente evocata e operante sul territorio (cfr. pag. 1 della sentenza di secondo grado). Altrettale consapevolezza da parte di MORUZZI Davide è correttamente desunta dal contenuto delle intercettazioni in data 23 e 24 giugno 2020, linearmente richiamate nella sentenza impugnata (pagg. 1 - 2) 2.2.2. E' manifestamente infondata anche la doglianza sollevata dal solo MORUZZI Daniele - relativa alla mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'integrazione della circostanza prevista dall'art. 114 cod. pen, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, nonVSufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. (Sez. 3, Sent. n. 9844 del 17/11/2015, dep. 09/03/2016, Rv. 266461). Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, ricostruita sia per effetto delle dichiarazioni della persona offesa sia sulla base delle intercettazioni telefoniche, risulta al contrario centrale nella realizzazione della estorsione avendo costui evidenziato una piena partecipazione e una piena consapevolezza di un progetto criminoso elaborato e attuato in forme gravi. Il contributo offerto - infatti - si è esplicitato sia in minacce ai danni della persona offesa attuate in maniera non casuale sia nella condivisa progettualità con i complici. In tal senso, il provvedimento impugnato offre valutazioni legittime logiche e congrue e - in quanto tali - insuperabili in questa sede. 2.2.3. Manifestamente infondati anche i motivi con cui si invoca una riqualificazione in estorsione tentata. Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata (".. costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). In tali termini, nemmeno può assumere rilevanza la provenienza del denaro oggetto della dazione essendo oggetto del giudizio la coazione esercitata dall'agente. Di conseguenza la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha correttamente escluso la derubricazione del delitto contestato nell'ipotesi del tentativo. 2.2.4. Le doglianze in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche risultano manifestamente infondate potendosi richiamare le considerazioni già svolte nella valutazione del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Irrilevante risulta sul punto la considerazione della incensuratezza in ragione del chiaro dettato normativo del terzo comma dell'art. 62 bis cod pen e avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato elementi quali la gravità delle condotte, il carattere premeditato e ampiamente programmato delle stesse e la professionalità evidenziata che superano - nella qualificazione delle condotte stesse - il dato meramente formale della incensuratezza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 16692/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris