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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28812/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Brindisiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento e la declaratoria diestinzione del reato per intervenuta estinzione a seguito di oblazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brindisi ha disposto l’archiviazione per particolaretenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui all’art.703 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione MassimoEmiliano [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo con un unico motivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt.162 cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza assoluta dimotivazione.Deduce la difesa che il decreto di archiviazione è illegittimo in quanto ilricorrente a fronte della richiesta di archiviazione ha esercitato il diritto di opporsimanifestando l’interesse ad una definizione più favorevole chiedendo l’oblazioneche comporta l’estinzione del reato e senza alcuna iscrizione nel casellariogiudiziale.Rileva la difesa che il ricorrente è stato ammesso con ordinanza dell’8 aprile2025 al rito speciale riconoscendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art.162 cod. pen., e fissando i termini per l’adempimento al quale il ricorrente haprovveduto depositando la prova del pagamento.Ciò nondimeno il ricorrente rileva che il Giudice ha adottato il decreto diarchiviazione compiendo un atto abnorme, lì dove avrebbe dovuto adottare unasentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.Deduce, poi, la totale assenza di motivazione del decreto di archiviazione,che non contiene alcuna motivazione in ordine all’istanza di oblazione.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento e la declaratoria diestinzione del reato per intervenuta estinzione a seguito di oblazione.4.

Con atto del 4 aprile 2026, il difensore ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, giacché il provvedimento di archiviazione è statoadottato in violazione delle disposizioni di cui agli art. 162 cod. pen. e art. 141,disp. att. cod. proc. pen.2.

Risulta dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBrindisi ha obliterato la circostanza che l’indagato, successivamente alla richiestadi archiviazione avanzata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per lacontravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen., è stato ammesso alla definizione delprocedimento mediante oblazione, ai sensi dell’art. 162 cod. pen., ed in ragionedi ciò il ricorrente ha versato la somma stabilita dal Giudice e ha depositato laprova dell’avvenuto versamento nel termine previsto dall’ordinanza diammissione.Cionondimeno, il Giudice per le indagini preliminari, anziché disporre laprosecuzione della procedura stabilita dal comma 4 del’art. 141 disp. att. cod.proc. pen. ha erroneamente disposto l’archiviazione del procedimento ai sensidell’art. 131-bis, cod. pen.3.

Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi – [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al tribunale dibrindisi - ufficio gip.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Brindisiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento e la declaratoria diestinzione del reato per intervenuta estinzione a seguito di oblazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brindisi ha disposto l’archiviazione per particolaretenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui all’art.703 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione MassimoEmiliano [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo con un unico motivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt.162 cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza assoluta dimotivazione.Deduce la difesa che il decreto di archiviazione è illegittimo in quanto ilricorrente a fronte della richiesta di archiviazione ha esercitato il diritto di opporsimanifestando l’interesse ad una definizione più favorevole chiedendo l’oblazioneche comporta l’estinzione del reato e senza alcuna iscrizione nel casellariogiudiziale.Rileva la difesa che il ricorrente è stato ammesso con ordinanza dell’8 aprile2025 al rito speciale riconoscendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art.162 cod. pen., e fissando i termini per l’adempimento al quale il ricorrente haprovveduto depositando la prova del pagamento.Ciò nondimeno il ricorrente rileva che il Giudice ha adottato il decreto diarchiviazione compiendo un atto abnorme, lì dove avrebbe dovuto adottare unasentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.Deduce, poi, la totale assenza di motivazione del decreto di archiviazione,che non contiene alcuna motivazione in ordine all’istanza di oblazione.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento e la declaratoria diestinzione del reato per intervenuta estinzione a seguito di oblazione.4. Con atto del 4 aprile 2026, il difensore ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, giacché il provvedimento di archiviazione è statoadottato in violazione delle disposizioni di cui agli art. 162 cod. pen. e art. 141,disp. att. cod. proc. pen.2. Risulta dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBrindisi ha obliterato la circostanza che l’indagato, successivamente alla richiestadi archiviazione avanzata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per lacontravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen., è stato ammesso alla definizione delprocedimento mediante oblazione, ai sensi dell’art. 162 cod. pen., ed in ragionedi ciò il ricorrente ha versato la somma stabilita dal Giudice e ha depositato laprova dell’avvenuto versamento nel termine previsto dall’ordinanza diammissione.Cionondimeno, il Giudice per le indagini preliminari, anziché disporre laprosecuzione della procedura stabilita dal comma 4 del’art. 141 disp. att. cod.proc. pen. ha erroneamente disposto l’archiviazione del procedimento ai sensidell’art. 131-bis, cod. pen.3. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi – [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al tribunale dibrindisi - ufficio gip.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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