CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 34012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14370/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro COMUNE di CARDITO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10522/2016 depositata il 23/11/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato l'avviso di accertamento i.c.i. n. 265 del 2012 per l'anno d'imposta 2008. 2.[OSCURATO:PERSONA] provinciale tributaria ha rigettato il ricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] regionale tributaria ha rigettato l'appello dei contribuenti, dichiarando inammissibile la censura nuova, avente ad oggetto l'asserita violazione del principio del contraddittorio endo- procedimentale, ed infondati gli altri motivi - quello relativo alla motivazione, atteso che l'avviso contiene l'indicazione dei dati catastali degli immobili, delle percentuali di possesso e delle aliquote applicate; quello relativo alla sottoscrizione dell'atto, stante la certa riferibilità dello stesso all'ente; quello relativo alla notifica, potendo essere l'atto impositivo notificato a mezzo posta dall'ente impositore in base alla I. n. 296 del 2006. 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. 5.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e del difensore dei ricorrenti, che non ha fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 3 e 7 della I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, 7 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la sentenza ha affermato la produzione parziale, da parte loro, dell'atto impugnato, nonostante l'assenza di timbri di congiunzione e di numerazione sul riepilogo prodotto costituissero prova della circostanza contraria, senza alcuna necessità, al tal fine, della proposizione querela di falso, e considerata l'erronea applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata denunciata la violazione del principio del contraddittorio quale mero corollario del vizio di motivazione; 2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., dell'art. 112 cod.proc.civ., essendo stata omessa la decisione sulla specifica domanda proposta in tema di tasso di interesse applicato. 2.La prima censura è, da un lato, infondata e, dall'altro, inammissibile - inammissibile in quanto, a prescindere dalla questione concerne la integrità o meno dell'atto prodotto in giudizio dai ricorrenti, il ricorso non si confronta con il passaggio motivazionale (che, in assenza di specificazioni, deve ritenersi riferito al prospetto riepilogativo prodotto), secondo cui "deve considerarsi sufficiente la motivazione dell'atto opposto contenente i dati catastali degli immobili tassati, le percentuali di possesso e le aliquote applicate, sicché il calcolo dell'imposta emerge da una semplice operazione matematica" - da solo sufficiente a giustificare il rigetto del motivo di appello in esame; infondato, in quanto la decisione non presenta le denunciate violazioni di legge, risultando conforme al consolidato orientamento secondo cui, in tema di notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Sez. 5, n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02). Relativamente a tale ultimo profilo deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., denunciando l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, e che il motivo non può essere riqualificato, tenuto conto della formulazione alquanto confusa e dalla mancata chiara indicazione degli elementi evidenziati quali fatti oggetti discussione tra le parti nel giudizio di merito. Neppure si riesce a comprendere l'asserito collegamento (che ne dovrebbe consentire la tardiva proposizione o il rilievo di ufficio) della denunciata violazione del principio di contraddittorio con il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 3.Per quanto concerne il secondo motivo, con cui si è lamentata l'omessa pronuncia sulla censura di appello avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in ordine al calcolo degli interessi (censura la cui proposizione risulta confermata dalla lettura della stessa sentenza impugnata), deve ricordarsi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01), come effettivamente accade nel caso di specie, in cui il giudice di appello nell'affermare la sufficienza della motivazione si è evidentemente riferito non solo all"an ed al quantum dell'imposta, ma anche all'an ed al quantum degli interessi. Del resto, l'avviso di accertamento (prodotto in allegato al ricorso per cassazione) contiene tutti gli elementi necessari al fine di comprendere il percorso seguito nella quantificazione degli interessi moratori (e, cioè, indicazione del capitale su cui gli interessi sono stati calcolati, l'importo esatto della somma dovuta a titolo di interessi, il numero dei giorni di ritardo, rispetto ai quali gli interessi sono maturati, l'indicazione del tributo che consente l'individuazione della base normativa e dell'aliquota applicabile), sicché è sufficiente una mera operazione matematica per verificare la correttezza del calcolo ai sensi dell'art. 1, comma 165, della I. n. 296 del 2006, che non è stata, peraltro, oggetto di alcuna contestazione. In proposito si rammenta che recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi (ed è, quindi, equiparabile ad un avviso di accertamento, come nel caso di specie), al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022). 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u