CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si eccepisce il travisamento della prova, per avere la Corte territoriale affermato che l'impronta rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava 25 punti di corrispondenza con elementi del palmo della mano di sinistra dell'imputato, oltre ad essere articolato in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (non essendo stata documentata, la deduzione formulata, tramite l'integrale allegazione della relazione tecnica del M.[OSCURATO:PERSONA] asseritamente fraintesa), è affidato anche ad argomentazioni generiche e, comunque, manifestamente infondate: infatti, in sentenza si è dato conto della compatibilità dell'impronta rilevata con il palmo della mano sinistra dell'imputato valorizzando non solo il numero dei punti corrispondenti - che il M.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito essere in numero superiore a 16 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), tanto, dunque, in conformità alla pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (Sez. 2, n. 46410 del 15/10/2014, Rv. 261049) -, ma anche <<la similitudine del disegno papillare» in nessun modo contestata dal ricorrente; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così