CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2022, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza resa in data 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Agrigento con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'ha confermata, invece, per quanto qui interessa, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con la sentenza confermata in appello: - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesse tra il 2006 e il 3 gennaio 2009 [capi A), B), D), N), Y) della rubrica] e del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 3 n. 8 e 4 n. 7 legge 20 Febbraio 1958, n. 75, commesso dal febbraio 2007 al dicembre 2008 [capo O) della rubrica] ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo A); - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 3 n. 8 e 4 n. 7 legge n. 75/58, commesso da febbraio al luglio del 2007 [capo X) della rubrica] e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 3.000,00 di multa. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 3 n. 8 e 4 n. 7 legge n. 75/58, commesso da ottobre a novembre del 2008 [capo T) della rubrica] e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 3.000,00 di multa. Dal dispositivo della sentenza di primo grado risulta che, sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA], l'aggravante consistente nell'aver commesso il fatto ai danni di più persone (art. 4, n. 7, legge n. 75/58) è stata esclusa. Nella motivazione di quella sentenza, però, è scritto che la pena è stata determinata nella misura indicata applicando le attenuanti generiche «in misura equivalente alla contestata aggravante» (così testualmente, pag. 31 della motivazione della sentenza di primo grado). La Corte territoriale, investita con apposito motivo di gravame della questione relativa alla sussistenza dell'aggravante (alla cui esclusione sarebbe conseguita l'estinzione del reato ex art. 157 cod. pen.), ha confermato il giudizio di equivalenza osservando: quanto a [OSCURATO:PERSONA], che egli «ha esplicato la propria attività illecita, peraltro anche non contestualmente, ma in successione temporale, nei confronti di più ragazze, il che rende senza alcun dubbio configurabile l'aggravante in questione» (pag. 19 della motivazione); quanto a [OSCURATO:PERSONA], che egli «ha esplicato la propria attività illecita, peraltro anche non contestualmente, ma in successione temporale, nei confronti di più ragazze, il che rende senza alcun dubbio configurabile l'aggravante in questione che, pertanto, del tutto correttamente è stata ritenuta dal Tribunale, seppure con motivazione implicita, e ciò sia elidendola con il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche [...], sia applicando i relativi aumenti per la continuazione tra le condotte, ritenute quindi plurime, contestate» (pag. 21 della motivazione). 3. Contro la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi per mezzo dei rispettivi difensori. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo col quale il difensore deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata risposta alle censure contenute nei motivi di appello e si sarebbe supinamente adagiata sul contenuto della sentenza di primo grado La difesa sostiene che l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe basata su affermazioni generiche con le quali non sarebbe stata data risposta ai rilievi formulati in sede di appello. Si duole, in particolare, del fatto che, sulla base di «indizi disancorati da riscontri oggettivi», sia stata respinta la richiesta di qualificare i fatti di cui ai capi A), B), D), N), Y) come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] riforniva di sostanza sempre i medesimi acquirenti e operò per breve tempo in un unico contesto territoriale sicché i fatti, quand'anche provati al di là di ogni ragionevole dubbio (circostanza che il ricorrente contesta), avrebbero dovuto essere valutati almeno di lieve entità. Con riferimento al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione contestato al capo O), la difesa si duole che la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sia stata affermata sulla base di un quadro indiziario privo del necessario carattere di gravità, concordanza e precisione. 5. Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore deduce mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità ,iella motivazione. Sostiene che la penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata sulla base di un quadro indiziario ambiguo, atteso che [OSCURATO:PERSONA] fu fermato in compagnia di due ragazze soltanto una volta; che, in quella occasione, stava accompagnando le giovani donne nel locale denominato «Antheo» a titolo di cortesia; che le esibizioni di "leo-dance" che si svolgevano in quel locale non sono vietate dalla legge. La difesa sostiene, inoltre, che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 legge n. 75/58. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in più motivi. 6.1. Col primo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che sarebbe stato violato l'art. 546 del codice di rito per non essere state autonomamente esplicitate, dai giudici di merito, le ragioni che hanno condotto all'affermazione della penale responsabilità e per non essere state spiegate, nella sentenza di appello, le ragioni per cui le critiche mosse ai contenuti argomentativi della prima decisione sono state disattese. Osserva, in particolare, che l'aggravante di cui all'art. 4, n. 7, legge n. 75/58 è stata esclusa nel dispositivo della sentenza del Tribunale per poi essere ritenuta sussistente nel corpo motivazionale della sentenza stessa e la Corte di appello, investita della questione con apposito motivo di gravame, si è limitata ad affermare la configurabilità dell'aggravante senza fornire argomenti a sostegno. 6.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato cui i giudici di merito sarebbero pervenuti ignorando la ricostruzione alternativa dei fatti fornita dalla difesa e non spiegando le ragioni per le quali tale ricostruzione è stata disattesa. 6.3. Col terzo motivo, la difesa sviluppa un tema già accennato nel primo motivo e deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4, n. 7, legge n. 75/58. Rileva che la sussistenza della aggravante è stata esplicitamente esclusa nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma poi considerata nel calcolo della pena, atteso che le concesse attenuanti generiche sono state valutate equivalenti alla aggravante medesima. Il difensore si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di questa doglianza, già formulata in sede di appello, limitandosi a sostenere che l'aggravante era stata correttamente ritenuta sussistente senza pronunciarsi sulla contraddizione esistente tra motivazione e dispositivo. 6.4. Col quarto motivo, la difesa si duole che il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] non sia stato dichiarato estinto per prescrizione, come sarebbe stato doveroso atteso che i fatti sono stati commessi nel 2008 e, nel dispositivo della sentenza di primo grado, è stata esclusa la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 4 n. 7 legge n. 75/58. 6.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze che è stato operato in termini di equivalenza ancorché l'aggravante fosse stata esclusa e senza spiegare le ragioni di una tale valutazione. 6.6. Col sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio che valuta eccessivo. 6.7. Col sesto motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione e violazione di legge riguardo all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. e della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità. Per quanto riguarda invece i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i motivi con i quali è stata dedotta l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi X) e T) per essere stata esclusa nel dispositivo della sentenza di primo grado l'aggravante di cui all'art. 4, n. 7 legge n. 75/58 sono fondati e tutti gli altri motivi sono assorbiti. 2. Con riferimento al ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA] deve essere ribadito il principio - più volte affermato da questa Corte di legittimità - secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello che richiami per relationem quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Ed invero, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, il giudice di appello non è tenuto a riesaminare nel dettaglio tutte le questioni sollevate dall'appellante nei motivi di gravame se sulle stesse si è già :soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per valutare la congruità della motivazione (fra le tante: Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Nel caso di specie, il ricorso invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Poiché si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 - del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 2.1. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. LI, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità dei fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Nell'escludere che i fatti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] potessero essere considerati di «lieve entità», i giudici di merito hanno compiuto tale complessiva valutazione. La sentenza impugnata ha chiarito, infatti (e la motivazione è congrua, non illogica né contraddittoria), che l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è giustificata: dall'arco temporale, non breve (a partire dal 2006 e fino al gennaio 2009), nel quale le condotte di cessione di stupefacenti si sono svolte; dal dato ponderale relativo alla detenzione di cui al capo A) (complessivamente più di 110 kg di sostanza, pari a 746 dosi medie); dal carattere non episodico della condotta. 2.2. Quanto al reato di cui al capo O), basta osservare che la sentenza impugnata fa specifico riferimento ad alcune tra le conversazioni intercettate nel corso delle indagini (ampi stralci delle quali sono riportati nella sentenza di primo grado), nelle quali il termine «privé» è inequivocamente utilizzato con riferimento a prestazioni di carattere sessuale fornite da alcune donne all'interno del locale gestito dall'imputato. Si deve ricordare, allora, che «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26:3715). 3. All'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 4. Nell'esaminare i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deve tenere conto del fatto che i ricorrenti sono imputati, rispettivamente, dei reati di cui ai capi X) e T). Si tratta, in entrambi i casi, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, aggravata ai sensi dell'art. 4 n. 7 legge n. 75/58 perché commessa ai danni di più persone. La violazione dell'art. 3 n. 8 legge n. 75/58 è punita con pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione; è soggetta, dunque, al termine di prescrizione massimo di anni sette e mesi sei. Quando ricorre una delle aggravanti previste dall'art. 4 n. 7, la pena è raddoppiata. Si tratta di aggravanti ad effetto speciale delle quali si deve tenere conto per determinare il tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. Il reato aggravato si prescrive, dunque, in quindici anni. L'aggravante dell'aver commesso il fatto ai danni di più persone è stata espressamente esclusa nel dispositivo della sentenza di primo grado che recita testualmente: «[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto al capo X) della rubrica ed, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione tra le condotte ivi contestate, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed C 3.000,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali»; «[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto al capo T) della rubrica ed, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione tra le condotte ivi contestate, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed € 3.000,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali». La motivazione della sentenza di primo grado illustra gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pagine 26 e ss. senza fare espresso riferimento all'aggravante. Nel motivare il trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado applica a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] «le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante [...] al fine di ragguagliare la pena complessiva all'effettiva gravità delle condotte concretamente accertate» (pag. 31). La sentenza del Tribunale compie un analogo giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che è stata assolta in secondo grado) per la quale tuttavia il dispositivo è coerente; recita, infatti: «[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lei ascritto al capo O) della rubrica e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, la condanna alla pena di anni tre di reclusione ed C 3.000,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali». Com'è evidente, dunque, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi è contraddizione tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado. Tale contraddizione è stata rilevata nei motivi di appello,, ma la sentenza impugnata non ha affrontato esplicitamente questo tema e si è limitata a confermare il giudizio di equivalenza osservando: quanto a [OSCURATO:PERSONA], che egli «ha esplicato la propria attività illecita, peraltro anche non contestualmente, ma in successione temporale, nei confronti di più ragazze, il che rende senza alcun dubbio configurabile l'aggravante in questione» (pag. 19 della motivazione); quanto a [OSCURATO:PERSONA] che, egli «ha esplicato la propria attività illecita, peraltro anche non contestualmente, ma in successione temporale, nei confronti di più ragazze, il che rende senza alcun dubbio configurabile l'aggravante in questione che, pertanto, del tutto correttamente è stata ritenuta dal Tribunale, seppure con motivazione implicita, e ciò sia elidendola con il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche [...], sia applicando i relativi aumenti per la continuazione tra le condotte, ritenute quindi plurime, contestate» (pag. 21 della motivazione). Avendo ritenuto sussistente la aggravante, la Corte territoriale ha escluso che i reati ascritti agli imputati fossero estinti per prescrizione. Ha osservato infatti: quanto al reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (capo X) che «pur trattandosi di fatti commessi fino al luglio 2007», il termine di anni quindici di reclusione non era ancora decorso; quanto al reato ascritto a Raclu (capo T), che, «pur trattandosi di fatti commessi fino al novembre 2008», nel calcolare il termine di prescrizione, si doveva tenere conto della aggravante. Anche se non lo ha affermato esplicitamente, dunque, la Corte di appello di Palermo, ha ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado dovesse prevalere sul dispositivo e l'aggravante di cui all'art. 4. n. 7, legge n. 75/58 non fosse stata esclusa. 5. La questione dei rapporti tra dispositivo e motivazione è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza. L'opinione prevalente è nel senso di ritenere che il contrasto tra dispositivo e motivazione debba risolversi nel senso della prevalenza dell'elemento decisionale sull'elemento giustificativo (cfr. Sez. 6, n 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375 e Sez. 6, n 19851de1 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177-01), sono fatti salvi, però, casi particolari come quelli nei quali sia evidente la presenza di un errore materiale nel dispositivo (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, Paliumbo, Rv. 266660; Sez. F, n.47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402). In alcune decisioni si è ritenuto che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non sia assoluta, ma debba essere contemperata con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (per tul:te: Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690, relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stata omessa la concessione della sospensione condizionale della pena, i presupposti della quale, invece, erano stati riconosciuti in motivazione). Una recente sentenza, che il Collegio ritiene di condividere, ha sostenuto che la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non può essere derogata, se non quando emerge un errore materiale del dispositivo obiettivamente rilevabile dagli atti, e a condizione che dal dispositivo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, discenda un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057). Come è stato opportunamente sottolineato, infatti, «la possibilità di modificare con la motivazione il dispositivo, anche quando questo non è inficiato da errori materiali obiettivamente rilevabili dagli atti, determinerebbe la sostanziale vanificazione sia della regola della immediatezza della deliberazione subito dopo la chiusura del dibattimento, sia della fondamentale funzione di garanzia che questa regola assume per l'imputato» (pag. 23 della motivazione). 6. Come si è illustrato, nel caso oggetto del presente ricorso vi è una evidente difformità tra il dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza e la motivazione depositata in cancelleria il 15 maggio 2020. Nel dispositivo, infatti, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (capo X) e [OSCURATO:PERSONA] (capo T), l'aggravante è stata esclusa e tale esclusione non può essere ascritta in termini non equivoci ad un errore materiale perché nel corpo della motivazione non v'è un passaggio specificamente dedicato alla aggravante e alle ragioni per le quali la stessa dovrebbe essere ritenuta sussistente. Anche la sentenza di appello, infatti, ha parlato di una «motivazione implicita» desumibile dal giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante. Tanto premesso, si deve considerare che, nel caso di specie, la sentenza era stata impugnata in appello dai soli imputati i quali, preso atto della esclusione dell'attenuante, avevano censurato: da un lato, che le circostanze attenuanti generiche fossero state valutate equivalenti a una aggravante non ritenuta sussistente; dall'altro che, per effetto dell'esclusione dell'aggravante, il reato non fosse stato dichiarato prescritto. A questo proposito si deve osservare che la statuizione (contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado) con la quale la aggravante è stata esclusa, non può essere considerata frutto evidente di un errore materiale atteso che la pena base di anni due mesi sei di reclusione ed C 2.800,00 di multa è compatibile sia con l'esclusione della aggravante (indicata nel dispositivo) sia con il bilanciamento tra l'aggravante e le attenuanti generiche (indicato in motivazione). Pertanto, dalla ritenuta prevalenza della motivazione (che solo implicitamente riteneva sussistente l'aggravante) sul dispositivo (che esplicitamente la escludeva) sono derivate conseguenze sfavorevoli per gli imputati i quali, sulla base del dispositivo letto in udienza, erano stati ritenuti responsabili del reato non aggravato, ormai estinto per prescrizione. La Corte territoriale, dunque, non avrebbe potuto limitarsi ad affermare che la sussistenza dell'aggravante era provata e a motivare sul punto integrando la carente motivazione della sentenza di primo grado. Ciò è tanto più evidente se si considera che, nell'adottare questa decisione, la sentenza impugnata non ha neppure esplicitato le ragioni per le quali, nel caso concreto, la volontà espressa (implicitamente) nella motivazione doveva prevalere su quella risultante dal dispositivo sicché anche tale prevalenza è stata affermata solo implicitamente. 6.1. La valutazione di prevalenza della motivazione sul dispositivo così implicitamente compiuta è viziata per plurime ragioni: - perché, come detto, il dispositivo letto in udienza non era inficiato da evidenti errori materiali e statuiva, in termini non equivoci, che la aggravante, contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo X) e a [OSCURATO:PERSONA] al capo T) doveva essere esclusa;- perché la sentenza di appello non ha spiegato le ragioni per cui in questo specifico caso la motivazione doveva prevalere sul dispositivo ed anzi, non ha neppure espressamente affermato tale prevalenza; - perché, non essendovi stata impugnazione da parte del pubblico ministero, la Corte di appello non aveva il potere di modificare in pejus la sentenza di primo grado. 7. Si deve allora prendere atto che l'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 legge n. 75/58 è stata esclusa nella sentenza di primo grado e, pertanto, non se ne può tenere conto per calcolare il termine di prescrizione che era già interamente decorso quando quella sentenza è stata pronunciata. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati di cui ai capi X) e T) loro rispettivamente ascritti, sono estinti per , prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati a loro rispettivamente ascritti ai capi X) e T) sono estinti per prescrizione per effetto dell'esclusione dell'aggravante d